stefanofabb
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Diritto bancario.
2. la know your merchandise rule (prevista dall’art. 26, lett. e del T.U. finanza), secondo cui gli intermediari hanno l’obbligo di acquisire una conoscenza degli strumenti finanziari da essi stessi offerti adeguata al tipo di prestazioni da fornire;
3. la suitability rule (artt. 39 e segg. del regolamento 16190/2007), secondo cui gli intermediari debbono segnalare la non adeguatezza o la non appropriatezza dell’operazione richiesta dal cliente;
4. la best execution rule (espressa dall’art. 45 del regolamento 16190/2007), secondo cui gli intermediari debbono eseguire le operazioni richieste alle migliori condizioni;
5. l’obbligo di prevenire conflitti di interessi con i cliente e di evitare loro danni in presenza di tali situazione di conflittualità, informandoli dell’esistenza di situazioni rilevanti di conflitto di interessi (art. 21, lett. c, T.U. finanza ed artt 23 e segg. del regolamento congiunto CONSOB e Banca d’Italia del 29.10.2007). La disciplina del conflitto di interessi resta sostanzialmente inalterata quanto ad obbligo di organizzazione dell’intermediario per individuare e gestire situazioni di conflitto di interesse, quanto ad obbligo di informazione del cliente delle situazioni di conflitto, quanto a necessità del previo consenso del cliente, quanto ad obbligo di astensione in mancanza di tale previo consenso e quanto ad obbligo di eseguire al meglio l’operazione a prescindere dal rispetto dei requisiti formali.
Gli obblighi di trasparenza e correttezza degli intermediari e l'esigenza di tutelare gli investitori contro il rischio di abusi del mercato finanziario sono stati particolarmente tutelati a partire dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262.
I doveri informativi appena esaminati sussistono anche in caso di prestazione di servizi di investimento per via telematica: la comunicazione CONSOB n. DI 30396 del 21.4.2000 precisa che la normativa precedente l’entrata in vigore della MIFID si applicasse integralmente anche ai servizi via internet. Una particolare attenzione agli obblighi di informazione è stata prevista anche dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 190 (di attuazione della direttiva 2002/65/CE, oggi confluito nel codice del consumo approvato con D. Lgs.vo 6.9.2005, n. 206, agli artt. 67-bis e segg.) sulla prestazione di servizi di investimento a distanza a favore di consumatori. In particolare gli artt. 67-quater e segg. del codice del consumo prevedono l'obbligo di dettagliate informazioni imposto al fornitore di servizi di investimento a distanza prima del perfezionamento del contratto ed a favore del consumatore investitore circa i dati riferiti al fornitore, alle condizioni del servizi finanziario offerto, al contratto a distanza da concludere ed alle forme di tutela del consumatore (ricorsi, reclami, fondi di garanzia ecc.).
Tutti gli obblighi appena visti in materia di prestazione di servizi di investimento tramite internet od a distanza sono rimasti inalterati a seguito del recepimento della direttiva MIFID.
La mancata osservanza delle regole di comportamento sopra elencate - le quali costituiscono norme imperative in quanto dettate a tutela di interessi generali quali il pubblico risparmio (art. 47 Cost.), il buon andamento e la trasparenza dei mercati finanziari (art. 5 del T.U. bancario approvato con D. Lgs. 385/93 ed art. 5 del T.U. sulla finanza) - comporta la nullità, ex art. 1418 c.c., del negozio di investimento in questione.
buon week_end
ha iniziato ad appassionarmi anni fa la materia di diritto bancario e da qui,proprio dopo il caso Lehman Brother in cui sono incappato e risoltosi ottimamente...lo studio e dedizione a queste norme e più che altro a livello interpretativo sono più che atttuali bancor.ecco perchè mi "limito" all'acquisto di BTP(2/3) e a 2 azioni dei 40 titoli del FTSE mib a maggior capitalizzazione e dividendo .credo che non debba aggiungere il mercato ETLX che ho provato e non "adeguato" al mio modo di investire conoscendo i trabocchetti impliciti(spread elevati).questo è un sunto della best Execution .la genzie di rating hanno una parte predominante in america e dopo ti mando qualcosa in merito.////////////1. la già vista regola del know your customer rule (artt. 39 e 41 del regolamento CONSOB 16190/2007), secondo cui l'intermediario è obbligato, prima di stipulare il contratto di investimento, ad acquisire tutte le informazioni necessarie a conoscere l'esperienza del cliente in materia di investimenti, la sua propensione al rischio, a consegnargli il documento-tipo sui rischi generali degli investimenti e ad informarlo nello specifico sulle caratteristiche e sui rischi dello strumento finanziario prescelto (art. 31 del regolamento 16190/2007);Io mi domando come caxxo possono avere la tripla A gli USA .. a parte l'atomica e la potenza militare hanno gli indicatori peggio dell'Argentina prima del default. Debito pubblico alle stelle, deficit pazzesco, debito estero spaventoso, deficit di bilancia dei pagamenti strutturale .... E' come quei titoli tossici tutti valutati tripla A. Bisogna lasciar perdere queste agenzie .. non hanno alcuna credibilità
2. la know your merchandise rule (prevista dall’art. 26, lett. e del T.U. finanza), secondo cui gli intermediari hanno l’obbligo di acquisire una conoscenza degli strumenti finanziari da essi stessi offerti adeguata al tipo di prestazioni da fornire;
3. la suitability rule (artt. 39 e segg. del regolamento 16190/2007), secondo cui gli intermediari debbono segnalare la non adeguatezza o la non appropriatezza dell’operazione richiesta dal cliente;
4. la best execution rule (espressa dall’art. 45 del regolamento 16190/2007), secondo cui gli intermediari debbono eseguire le operazioni richieste alle migliori condizioni;
5. l’obbligo di prevenire conflitti di interessi con i cliente e di evitare loro danni in presenza di tali situazione di conflittualità, informandoli dell’esistenza di situazioni rilevanti di conflitto di interessi (art. 21, lett. c, T.U. finanza ed artt 23 e segg. del regolamento congiunto CONSOB e Banca d’Italia del 29.10.2007). La disciplina del conflitto di interessi resta sostanzialmente inalterata quanto ad obbligo di organizzazione dell’intermediario per individuare e gestire situazioni di conflitto di interesse, quanto ad obbligo di informazione del cliente delle situazioni di conflitto, quanto a necessità del previo consenso del cliente, quanto ad obbligo di astensione in mancanza di tale previo consenso e quanto ad obbligo di eseguire al meglio l’operazione a prescindere dal rispetto dei requisiti formali.
Gli obblighi di trasparenza e correttezza degli intermediari e l'esigenza di tutelare gli investitori contro il rischio di abusi del mercato finanziario sono stati particolarmente tutelati a partire dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262.
I doveri informativi appena esaminati sussistono anche in caso di prestazione di servizi di investimento per via telematica: la comunicazione CONSOB n. DI 30396 del 21.4.2000 precisa che la normativa precedente l’entrata in vigore della MIFID si applicasse integralmente anche ai servizi via internet. Una particolare attenzione agli obblighi di informazione è stata prevista anche dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 190 (di attuazione della direttiva 2002/65/CE, oggi confluito nel codice del consumo approvato con D. Lgs.vo 6.9.2005, n. 206, agli artt. 67-bis e segg.) sulla prestazione di servizi di investimento a distanza a favore di consumatori. In particolare gli artt. 67-quater e segg. del codice del consumo prevedono l'obbligo di dettagliate informazioni imposto al fornitore di servizi di investimento a distanza prima del perfezionamento del contratto ed a favore del consumatore investitore circa i dati riferiti al fornitore, alle condizioni del servizi finanziario offerto, al contratto a distanza da concludere ed alle forme di tutela del consumatore (ricorsi, reclami, fondi di garanzia ecc.).
Tutti gli obblighi appena visti in materia di prestazione di servizi di investimento tramite internet od a distanza sono rimasti inalterati a seguito del recepimento della direttiva MIFID.
La mancata osservanza delle regole di comportamento sopra elencate - le quali costituiscono norme imperative in quanto dettate a tutela di interessi generali quali il pubblico risparmio (art. 47 Cost.), il buon andamento e la trasparenza dei mercati finanziari (art. 5 del T.U. bancario approvato con D. Lgs. 385/93 ed art. 5 del T.U. sulla finanza) - comporta la nullità, ex art. 1418 c.c., del negozio di investimento in questione.
buon week_end
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