Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato III° (Gennaio 2010 - Dicembre 2011) (7 lettori)

Stato
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stefanofabb

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Diritto bancario.

Io mi domando come caxxo possono avere la tripla A gli USA .. a parte l'atomica e la potenza militare hanno gli indicatori peggio dell'Argentina prima del default. Debito pubblico alle stelle, deficit pazzesco, debito estero spaventoso, deficit di bilancia dei pagamenti strutturale .... E' come quei titoli tossici tutti valutati tripla A. Bisogna lasciar perdere queste agenzie .. non hanno alcuna credibilità
ha iniziato ad appassionarmi anni fa la materia di diritto bancario e da qui,proprio dopo il caso Lehman Brother in cui sono incappato e risoltosi ottimamente...lo studio e dedizione a queste norme e più che altro a livello interpretativo sono più che atttuali bancor.ecco perchè mi "limito" all'acquisto di BTP(2/3) e a 2 azioni dei 40 titoli del FTSE mib a maggior capitalizzazione e dividendo .credo che non debba aggiungere il mercato ETLX che ho provato e non "adeguato" al mio modo di investire conoscendo i trabocchetti impliciti(spread elevati).questo è un sunto della best Execution .la genzie di rating hanno una parte predominante in america e dopo ti mando qualcosa in merito.////////////1. la già vista regola del know your customer rule (artt. 39 e 41 del regolamento CONSOB 16190/2007), secondo cui l'intermediario è obbligato, prima di stipulare il contratto di investimento, ad acquisire tutte le informazioni necessarie a conoscere l'esperienza del cliente in materia di investimenti, la sua propensione al rischio, a consegnargli il documento-tipo sui rischi generali degli investimenti e ad informarlo nello specifico sulle caratteristiche e sui rischi dello strumento finanziario prescelto (art. 31 del regolamento 16190/2007);
2. la know your merchandise rule (prevista dall’art. 26, lett. e del T.U. finanza), secondo cui gli intermediari hanno l’obbligo di acquisire una conoscenza degli strumenti finanziari da essi stessi offerti adeguata al tipo di prestazioni da fornire;
3. la suitability rule (artt. 39 e segg. del regolamento 16190/2007), secondo cui gli intermediari debbono segnalare la non adeguatezza o la non appropriatezza dell’operazione richiesta dal cliente;
4. la best execution rule (espressa dall’art. 45 del regolamento 16190/2007), secondo cui gli intermediari debbono eseguire le operazioni richieste alle migliori condizioni;
5. l’obbligo di prevenire conflitti di interessi con i cliente e di evitare loro danni in presenza di tali situazione di conflittualità, informandoli dell’esistenza di situazioni rilevanti di conflitto di interessi (art. 21, lett. c, T.U. finanza ed artt 23 e segg. del regolamento congiunto CONSOB e Banca d’Italia del 29.10.2007). La disciplina del conflitto di interessi resta sostanzialmente inalterata quanto ad obbligo di organizzazione dell’intermediario per individuare e gestire situazioni di conflitto di interesse, quanto ad obbligo di informazione del cliente delle situazioni di conflitto, quanto a necessità del previo consenso del cliente, quanto ad obbligo di astensione in mancanza di tale previo consenso e quanto ad obbligo di eseguire al meglio l’operazione a prescindere dal rispetto dei requisiti formali.
Gli obblighi di trasparenza e correttezza degli intermediari e l'esigenza di tutelare gli investitori contro il rischio di abusi del mercato finanziario sono stati particolarmente tutelati a partire dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262.
I doveri informativi appena esaminati sussistono anche in caso di prestazione di servizi di investimento per via telematica: la comunicazione CONSOB n. DI 30396 del 21.4.2000 precisa che la normativa precedente l’entrata in vigore della MIFID si applicasse integralmente anche ai servizi via internet. Una particolare attenzione agli obblighi di informazione è stata prevista anche dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 190 (di attuazione della direttiva 2002/65/CE, oggi confluito nel codice del consumo approvato con D. Lgs.vo 6.9.2005, n. 206, agli artt. 67-bis e segg.) sulla prestazione di servizi di investimento a distanza a favore di consumatori. In particolare gli artt. 67-quater e segg. del codice del consumo prevedono l'obbligo di dettagliate informazioni imposto al fornitore di servizi di investimento a distanza prima del perfezionamento del contratto ed a favore del consumatore investitore circa i dati riferiti al fornitore, alle condizioni del servizi finanziario offerto, al contratto a distanza da concludere ed alle forme di tutela del consumatore (ricorsi, reclami, fondi di garanzia ecc.).
Tutti gli obblighi appena visti in materia di prestazione di servizi di investimento tramite internet od a distanza sono rimasti inalterati a seguito del recepimento della direttiva MIFID.
La mancata osservanza delle regole di comportamento sopra elencate - le quali costituiscono norme imperative in quanto dettate a tutela di interessi generali quali il pubblico risparmio (art. 47 Cost.), il buon andamento e la trasparenza dei mercati finanziari (art. 5 del T.U. bancario approvato con D. Lgs. 385/93 ed art. 5 del T.U. sulla finanza) - comporta la nullità, ex art. 1418 c.c., del negozio di investimento in questione.
buon week_end
 
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stefanofabb

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stefanofabb

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normativa clienti al dettaglio

CLIENTI AL DETTAGLIO.
Peraltro la direttiva MIFID e la normativa italiana di recepimento qualificano gli investitori professionali come clienti professionali i quali sono identificati come investitori che soddisfano i criteri indicati nell’Allegato II della direttiva MIFID e nell’Allegato n. 3 del regolamento CONSOB 16190/98: si tratta di quei clienti che possiedono l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. Sono considerati clienti professionali di diritto le banche, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, le società di gestione del risparmio o le altre imprese operanti professionalmente nel settore finanziario, le imprese di grandi dimensioni e gli investitori istituzionali, ossia le imprese la cui attività principale consiste nell’investire in strumenti finanziari.
I clienti professionali possono essere privati o pubblici.
I primi sono quelli muniti delle competenze di cui si è già detto.
La categoria dei clienti professionali pubblici è individuata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2 del T.U. finanza e comprende:
a) i soggetti pubblici individuati come controparti qualificate ai sensi dell’articolo 6, comma 2- quater, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 quali i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
b) le regioni.
A loro volta i clienti professionali privati si suddividono in clienti professionali di diritto e clienti professionali a richiesta.
Sono clienti professionali di diritto i seguenti soggetti
I) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri e precisamente:
a. le banche;
b. le imprese di investimento;
c. altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
d. le imprese di assicurazione;
e. gli organismi di investimento collettivo e le società di gestione di tali organismi;
f. i fondi pensione e le società di gestione di tali fondi;
g. i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
h. i soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
i. altri investitori istituzionali;
j. gli agenti di cambio;
II) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
i. totale di bilancio: 20 000 000 EUR,
ii. fatturato netto: 40 000 000 EUR,
iii. fondi propri: 2 000 000 EUR;
III) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
Sono clienti professionali su richiesta coloro che facciano espressa richiesta di essere considerati come tali, purché siano rispettati precisi criteri e procedure che sono elencati sempre nell’allegato 3 del regolamento intermediari.
In particolare, per poter inquadrare come professionale un cliente che richieda tale qualifica, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:
1. il cliente abbia effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
2. il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare € 500.000;
3. il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
La procedura necessaria perché sia efficace la classificazione come cliente professionale a richiesta è la seguente:
• i clienti devono comunicare per iscritto all’intermediario che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
• l’intermediario deve avvertire i clienti, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;
• i clienti devono dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni.
Pertanto e riassumendo, è evidente che, per poter essere qualificato come cliente professionale, non basta la compilazione di un semplice questionario dove si dichiara di avere una rilevante conoscenza ed esperienza sugli strumenti finanziari, di desiderare alti rendimenti e di essere disposti ad accettare un rischio.
Tali dichiarazioni non sono sufficienti a considerare i clienti come professionali né di diritto (perché sono tali di diritto solo operatori particolarmente qualificati, come si è visto) né su richiesta (perché la richiesta può dar luogo a siffatta classificazione solo in presenza di rigorosi e comprovati requisiti di esperienza e conoscenza o dimensionali che, nel caso in esame, certamente non sussistono).
Ora, nel caso di specie risulta violato l’art. 100-bis del T.U. sulla finanza, laddove, ai commi 2 e 3 precisa che:
“Si realizza una offerta al pubblico anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all'estero di un collocamento riservato a investitori qualificati siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori qualificati e tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'articolo 100.
Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato pubblicato un prospetto [informativo], l'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, può far valere la nullità del contratto e i soggetti abilitati presso i quali è avvenuta la rivendita dei prodotti finanziari rispondono del danno arrecato. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni dall'articolo 191 e quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile”.
Tale regola, inserita per la prima volta con la riforma del risparmio (legge 28.12.2005, n. 262), aveva trovato un certo riconoscimento anche nella giurisprudenza formatasi nella vigenza della normativa precedente. Si precisava infatti che l’originaria destinazione di strumenti finanziari ad operatori qualificati impone all’intermediario una maggiore cautela nel negoziarli con clienti retail (App. Torino, 19.10.2007, in www.ilcaso.it - sezione diritto finanziario). In particolare, qualora determinati prodotti finanziari non possano, in sede di collocamento o sollecitazione, essere offerti alla clientela retail è opportuno che gli stessi non vengano proposti a soggetti non esperti, ma solo ad operatori specializzati in grado di valutarne appieno le caratteristiche ed i rischi (Trib. Torino 9.2.2006, in www.ilcaso.it sezione diritto finanziario).
 

spx

TDSfriends ..da una vita
infatti nessuna polemica :) e parli con uno a cui lo strumento Btpi non dispiace e che ha avuto/ha e avrà in ptf.
Il tuo 2% (che per me sarà anche di più) non attrae ...chi dice che non sia un bel -1 alla fine ?
Per alcuni gestori poi la giustificazione al consiglio di amministrazione di posizioni 'pesanti' su titoli il cui indice (che potrebbe diventare inferiore) non è facilmente preventivabile diventa ostico.
ti riportavo solo una spiegazione alla tua domanda presa sia da stampa sia parlando con conoscenti (direttore di filale Banca e di Fondazione): mollare posizioni lunghe e non cassettabili, mollare indicizzato lungo, TF corto e Liquidità
IMHO

riprendo un mio post del 18 scorso di risposta a Bancor solo per evidenziare di come tutto il mondo di consulenza finanziaria sia "paese"...

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Oggi PLUS 24ore incentrato sui BTP con "articolone" su consigli per gli acquisti ...cosa consigliano ai loro clienti in questi giorni i consulenti indipendenti e i family officer ?
BTP a 2 Anni, Liquidità, NO BTP legati all'inflazione e "un pò di Etf"

personalmente ho condiviso e durante la speculazione ho lavorato sul 08/14 e 04/16 "stangati" decisamente... però sul lungo, per un intraday/multiday, qualche cippetto lo metto sempre.
 
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spx

TDSfriends ..da una vita
Curiosità..

Ovviamente senza scendere "nel particolare" sarei curioso di sapere se qualcuno degli amici del THD pensa di apportare cambiamenti al suo ptf suddivendo (o raggruppando) il deposito titoli in base alle nuove normative.

Nel caso ne parliamo in MP ...comunque personalmente penso che suddividerò in 2 ...anche per metterli in concorrenza sulle condizioni.
 

stefanofabb

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riprendo un mio post del 18 scorso di risposta a Bancor solo per evidenziare di come tutto il mondo di consulenza finanziaria sia "paese"...

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Oggi PLUS 24ore incentrato sui BTP con "articolone" su consigli per gli acquisti ...cosa consigliano ai loro clienti in questi giorni i consulenti indipendenti e i family officer ?
BTP a 2 Anni, Liquidità, NO BTP legati all'inflazione e "un pò di Etf"

personalmente ho condiviso e durante la speculazione ho lavorato sul 08/14 e 04/16 "stangati" decisamente... però sul lungo, per un intraday/multiday, qualche cippetto lo metto sempre.
buon giorno Paolo.a prescindere dagli operatori o consigli di "esperti" che propongono al massimo btp bi/quinq/decennali:clava:,ti tacconto una cosa che ho provato e che andando in decine di filiali a verificare di persona sull'acquisto di btp lunghi(2041/2037/2040/2039 ecc..) da ignaro cliente...la risposta è stata la stessa in tutte ,con le signorine di turno istruite o la vecchia bancaria in prepensionamento o l'aitante broker che piazza i loro bond:wall:.
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il solito disco incagliato e tanto i lunghi se li filano loro e sono quelli che rendono di più.la tua riflessione è prevedibile nel senso che calano anche i corti in questi momenti così difficili e pertanto a prezzi più bassi e cedole più alte preferisco i lunghi :up:ciao
 
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g.ln

Triplo Panico: comprare
Problemi in più

Ovviamente senza scendere "nel particolare" sarei curioso di sapere se qualcuno degli amici del THD pensa di apportare cambiamenti al suo ptf suddivendo (o raggruppando) il deposito titoli in base alle nuove normative.

Nel caso ne parliamo in MP ...comunque personalmente penso che suddividerò in 2 ...anche per metterli in concorrenza sulle condizioni.

E, certo che ci hanno proprio rotto...... con questa nuova normativa.
Bisognerebbe mettere i deposti in banche diverse e non superare i 50.000 o 150.000 euro per banca, se uno ha somme rilevanti. Certo, ci sono i costi di c/c da aprire e i costi dei nuovi depositi amministrati a favore della banca. E lo sforzo maggiore per seguire due, tre quattro o più depositi, con nuove password, chiavi elettroniche, ecc.
Certo, se un trader ha somme inferiori a 50.000 euro non ci sono problemi..
Dobbiamo pensarci......
Ciao, ciao, Giuseppe
 

stefanofabb

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E, certo che ci hanno proprio rotto...... con questa nuova normativa.
Bisognerebbe mettere i deposti in banche diverse e non superare i 50.000 o 150.000 euro per banca, se uno ha somme rilevanti. Certo, ci sono i costi di c/c da aprire e i costi dei nuovi depositi amministrati a favore della banca. E lo sforzo maggiore per seguire due, tre quattro o più depositi, con nuove password, chiavi elettroniche, ecc.
Certo, se un trader ha somme inferiori a 50.000 euro non ci sono problemi..
Dobbiamo pensarci......
Ciao, ciao, Giuseppe
ho già deciso il mio modo di operare Giuseppe:up: ho un dep. titoli. e due conti,che mi costa 20 €annuo e posso operare senza spese( bonifici,carte,ecc) e mi basta e avanza proprio perchè tutti i giorni ne esce una nuova e star dietro a tutto non si può nonostante si abbiano più spese di gestione con più istituti. il mio piano commissionale senza vincoli di liquidità è ;6€ per il MOT / tutti titoli di stato italiani e 5€ per azioni(MTA) ad eseguito con la proporzionale(acquisto 30k btp ;eseguito solo 15k spendo3€).gli altri mercati ben vengano nella mia piatta.ma non cerco altro!p.s con somme inferiori a 50k consiglio una SIM con commissioni come ho citato sopra ,solo se si trada sistematicamente sui mercati menzionati .. ciao
 
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Stato
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