Art. 661 Codice Penale. Abuso della credulità popolare.
661. Abuso della credulità popolare.
Chiunque, pubblicamente [c.p. 266], cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000