:: COMMERCIO
La nuova legge sul porta a porta e sul contrasto delle vendite piramidali
E' stata pubblicata in G.U. la legge sulle vendite dirette a domicilio, che riorganizza il rapporto di lavoro degli incaricati e dispone il divieto di esercizio delle forme di vendita piramidali, dirette a moltiplicare i livelli di vendita, utilizzando il prodotto quale pretesto per reclutare nuovi venditori da inserire all'interno della piramide, indipendentemente dalla quantità di merce venduta.
Il provvedimento conferma l'obbligo per il venditore a domicilio, incaricato cioè della promozione e della raccolta degli ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale, di essere sempre essere provvisto del tesserino di riconoscimento e dispone che, salvo espressa autorizzazione scritta, questi non ha la facoltà di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto, né di concedere sconti o dilazioni di pagamento. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata in virtù di un'obbligazione assunta con contratto di agenzia, oppure da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, anche non esclusiva e si considera occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo pari a 5.000 euro; il compenso è costituito dalle provvigioni sugli affari che hanno avuto regolare esecuzione ed è stabilitp per iscritto quanto alla misura e alle modalità di corresponsione. Ai tali venditori si applicano gli accordi economici di settore; l'incarico deve essere provato per iscritto e può essere liberamente rinunciato, anche con fatti concludenti, o revocato per iscritto dall'impresa; alla rinuncia o revoca segue il ritiro del tesserino.
Se l'attività è invece svolta con vincolo di subordinazione, è applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'impresa esercente la vendita.
Nei confronti dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di acquisto relativo ad un qualsiasi ammontare di materiali o di beni o servizi commercializzati o distribuiti dall'impresa affidante, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività ed assimilabili ad un campionario per tipologia e quantità. Il venditore rinunciatario o revocato ha diritto entro trenta giorni alla rifusione del prezzo dei beni e dei materiali integri posseduti e restituiti, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.
Quanto alle vendite piramidali, è vietata la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo. Tali iniziative si può presumere che ricorrano se il soggetto reclutato è obbligato ad acquistare una rilevante quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico; a corrispondere, all'atto del reclutamento e per poter permanere nell'organizzazione una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione; ad acquistare materiali, beni o servizi, compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione. La sanzione per la promozione o la realizzazione di forme di vendita piramidale è l'arresto da sei mesi ad un anno, o l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.
http://www.ipsoa.it/lalegge/upload/P67_legge170805_173.pdf