Truffe finanziarie, catene di S.Antonio et similia.

Salve a tutti,
da profano della materia vorrei approfittare della presenza di numerosi esperti di economia e finanza per aprire questo topic di carattere divulgativo.

Sento spesso parlare di truffe “a piramide”, “catene di S. Antonio” et similia.
Mi sono documentato e ho scoperto che l’antesignano di questo tipo di truffa fu un certo Charles Ponzi un finanziere statunitense che, negli anni ’20, ideò un sistema “a piramide” basato su un complesso sistema di cambi valutari. Un sistema che avrebbe dovuto garantire un rendimento proficuo agli investitori ma che si tradusse in una truffa colossale, entrata negli annali della materia.

Siete a conoscenza di altri sistemi di truffe di questo tipo ?

Quali sono le dinamiche e i metodi usati da questi speculatori ?

E qual è il metodo per riconoscere queste truffe?
 
:: COMMERCIO
La nuova legge sul porta a porta e sul contrasto delle vendite piramidali

E' stata pubblicata in G.U. la legge sulle vendite dirette a domicilio, che riorganizza il rapporto di lavoro degli incaricati e dispone il divieto di esercizio delle forme di vendita piramidali, dirette a moltiplicare i livelli di vendita, utilizzando il prodotto quale pretesto per reclutare nuovi venditori da inserire all'interno della piramide, indipendentemente dalla quantità di merce venduta.
Il provvedimento conferma l'obbligo per il venditore a domicilio, incaricato cioè della promozione e della raccolta degli ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale, di essere sempre essere provvisto del tesserino di riconoscimento e dispone che, salvo espressa autorizzazione scritta, questi non ha la facoltà di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto, né di concedere sconti o dilazioni di pagamento. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata in virtù di un'obbligazione assunta con contratto di agenzia, oppure da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, anche non esclusiva e si considera occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo pari a 5.000 euro; il compenso è costituito dalle provvigioni sugli affari che hanno avuto regolare esecuzione ed è stabilitp per iscritto quanto alla misura e alle modalità di corresponsione. Ai tali venditori si applicano gli accordi economici di settore; l'incarico deve essere provato per iscritto e può essere liberamente rinunciato, anche con fatti concludenti, o revocato per iscritto dall'impresa; alla rinuncia o revoca segue il ritiro del tesserino.
Se l'attività è invece svolta con vincolo di subordinazione, è applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'impresa esercente la vendita.
Nei confronti dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di acquisto relativo ad un qualsiasi ammontare di materiali o di beni o servizi commercializzati o distribuiti dall'impresa affidante, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività ed assimilabili ad un campionario per tipologia e quantità. Il venditore rinunciatario o revocato ha diritto entro trenta giorni alla rifusione del prezzo dei beni e dei materiali integri posseduti e restituiti, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.
Quanto alle vendite piramidali, è vietata la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo. Tali iniziative si può presumere che ricorrano se il soggetto reclutato è obbligato ad acquistare una rilevante quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico; a corrispondere, all'atto del reclutamento e per poter permanere nell'organizzazione una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione; ad acquistare materiali, beni o servizi, compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione. La sanzione per la promozione o la realizzazione di forme di vendita piramidale è l'arresto da sei mesi ad un anno, o l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.

http://www.ipsoa.it/lalegge/upload/P67_legge170805_173.pdf
 
Ne esistono, e ne sono esistite, di ogni genere: dalle cose fatte in grande (raccolta di risparmio sotto varie forme) alle cosucce fatte in piccolo (versamento postale di pochi euro) ma altrettanto redditizie. Anche le gestioni abusive spesso nascondono un gioco del genere. Con i nuovi incassi si pagano i clienti che sono dentro da prima, fin quando il gioco regge.

Segnali che qualcosa non quadra: si guadagnerebbe senza fare niente, si guadagnerebbero percentuali altissime sul capitale investito.
 

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