un,dos,tres,un pasito bailante by mototopo

politica monetaria

8 Feb - 12:33
La riserva obbligatoria (o frazionaria) è uno strumento di politica monetaria cui sono assoggettate tutte le banche dell’Unione Monetaria europea a partire dal 1 gennaio 1999. Essa ha come funzioni ufficiali la garanzia a tutela dei depositanti sulla liquidità dei depositi bancari e la regolazione della base monetaria presente nel sistema. La riserva rappresenta quindi la porzione dei depositi che le banche raccolgono ma non impiegano per concedere prestiti.
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Tutti gli istituti di credito operanti nell’area euro hanno infatti l’obbligo di detenere una riserva minima presso le Banche Centrali nazionali. Tale riserva è calcolata applicando un coefficiente alle passività iscritte nel bilancio delle istituzioni creditizie. L’obbligo si considera soddisfatto se la banca mantiene una riserva media giornaliera, calcolata nell’arco di un mese, almeno pari all’ammontare di riserva dovuto. E’ dunque possibile movimentare l’intera riserva purché a fine giornata il conto riserva/regolamento (il conto su cui la banca mantiene le proprie riservo presso la Banca centrale) non presenti saldi negativi.
Questo sistema attraverso il quale le banche costituiscono a riserva solo una parte di quanto raccolgono viene definito a “riserva frazionata”. Più la percentuale di riserva sarà bassa più base monetaria sarà in circolazione, viceversa più alta sarà la percentuale meno ampia sarà la base monetaria. Ipotizzando di fissare la percentuale di riserva al 20%, questo significa che su 100,00 Euro depositati la banca dovrà tenere una riserva di 20 Euro mentre potrà concedere in prestito la parte restante. Questo meccanismo viene definito “moltiplicatore monetario (M)” ed è pari al reciproco del tasso di riserva. M= 1/R
In Europa il Regolamento 1745/2003 (art.4) della BCE ha fissato la percentuale al 2% per ogni passività compresa nell’aggregato soggetto a riserva. Tale aggregato non comprende:
depositi con durata prestabilita superiore a due anni;
depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni;
pronti contro termine;
titoli di debito emessi con durata prestabilita superiore a due anni.
La crisi finanziaria e le sue conseguenze sull'economia hanno spinto i governi e le autorità finanziarie a interrogarsi sulle origini profonde del crollo di un sistema finanziario che si considerava consolidato, ben regolamentato ed efficacemente controllato. Il terzo accordo di Basilea, i cui parametri verranno introdotti progressivamente tra il 1 gennaio 2013 ed il 1 gennaio 2019, impone che per evitare nuove crisi future le banche detengano più fondi propri di qualità migliore. In particolare, prevede che esse dispongano di:
un capitale di base pari al 4,5 % e di un capitale di classe 1 (Tier one) pari al 6 % degli attivi ponderati per il rischio;
una riserva obbligatoria di conservazione del capitale pari al 2,5 %;
una riserva anticiclica discrezionale, che consente alle autorità di regolamentazione nazionali di richiedere sino a un ulteriore 2,5 % di capitale nei periodi di crescita del credito.
Basilea III introduce un coefficiente di leva finanziaria minimo del 3 % e due coefficienti di liquidità obbligatori: il coefficiente di liquidità a breve termine impone che una banca disponga di attivi liquidi di qualità elevata in misura sufficiente a coprire il suo fabbisogno di liquidità per un periodo di 30 giorni, mentre il coefficiente di liquidità a lungo termine le impone di detenere un ammontare minimo di finanziamenti stabili superiore al fabbisogno di liquidità nel corso di un anno.
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ora la riserva e' all1%,,quindi accantono 10 e presto 90, nn ci vuole molto a capire che creando denaro dal nulla, se all'improvviso si rivogliono indietro i soldi depositati in banca .....................................................................................maramao;););)
 
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L'assicurazione dei depositi costituisce, accanto all'attività di vigilanza e al meccanismo di credito di ultima istanza, una delle componenti fondamentali su cui si fonda la rete di sicurezza tesa ad assicurare la stabilità del sistema bancario.
Si riconosce e si tutela in tal modo la funzione sociale del risparmio e la funzione monetaria dell'intermediazione bancaria, evitando al contempo traumatiche ripercussioni per i depositanti in caso di dissesti bancari.
Scopo della garanzia dei depositi è offrire tutela al cosiddetto risparmiatore inconsapevole, inteso come colui che non ha facile accesso alle informazioni necessarie per valutare lo stato di salute dei soggetti cui affida il proprio risparmio.
I sistemi di garanzia dei depositi sono disciplinati a livello europeo dalla Direttiva n. 94/19 CE, come modificata dalla Direttiva 2009/14/CE dell’11 marzo 2009 per quanto riguarda il limite di copertura e i termini di rimborso.
Il legislatore italiano ha recepito la Direttiva 94/19/CE con il D. Lgs. del 4 Dicembre 1996, n.659e la Direttiva 2009/14/CE con il D. Lgs. del 24 marzo 2011, n.49 in vigore dal 7 maggio 2011.
Il Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n.49, in conformità al dettato della Direttiva 2009/14/CE, dispone l’applicazione di un limite massimo di rimborso per depositante pari a 100.000 euro e di un termine di rimborso di 20 giorni lavorativi, prorogabili dalla banca d’Italia in circostanze del tutto eccezionali di altri dieci giorni, a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B).
Il Fondo Interbancario garantisce, nei limiti previsti dallo Statuto, i depositanti delle banche italiane, delle succursali di queste negli altri paesi comunitari, nonché delle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie consorziate.


Lo Statuto del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, conformemente alla normativa nazionale di recepimento delle Direttive sui sistemi di garanzia dei depositi, comprende nella protezione offerta ai depositanti i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché gli assegni circolari e i titoli ad essi assimilabili.


Al di là delle fattispecie escluse, sono ammessi al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalle norme dettate in materia dal T.U.B.
Si riporta di seguito il testo vigente dell'art. 96-bis del T.U.B, così come modificato dal decreto legislativo n.49 del 24 marzo 2011 di recepimento della Direttiva 2009/14/CE, cui l’articolo 27 dello Statuto del FITD si conforma:
Art. 96-bis (Interventi)

1. I sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. I sistemi di garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento.

2. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche italiane; essi possono altresì prevedere la tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle banche italiane.

3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

4. Sono esclusi dalla tutela:
a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;
c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;
d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;
g) i depositi delle società finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica;
h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'art. 19;
l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

5. Il limite di rimborso per ciascun depositante è pari a 100.000 euro. La Banca d'Italia aggiorna tale limite per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in funzione del tasso di inflazione.

6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del comma 4, che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III del presente titolo.

7. Il rimborso è effettuato entro venti giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta ai sensi dell'art. 83, comma 1. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze del tutto eccezionali per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi.

8. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi.

Chiarimenti del FITD:
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Tutela dei Conti Cointestati
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Tutela dei Certificati di Deposito
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Tutela dei Conti Cifrati
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Modalità di rimborso in caso di liquidazione
Il limite di copertura, cui la presente documentazione fa riferimento, deve intendersi automaticamente aggiornato a 100.000 euro.
Ciò in forza del testo vigente dell'art. 96-bis del T.U.B, così come modificato dal decreto legislativo n.49 del 24 marzo 2011 di recepimento della Direttiva 2009/14/CE, cui l’articolo 27 dello Statuto del FITD si conforma.

 
DAL SITO DI BEPPE GRILLO CHE VOGLIO RICORDARE, HA UNA BELLA CASA A LUGANO E SICURAMENTE DEI SOLDI FUORI DAL SISTEMA ITALIA !!! LUI LA VIA DI FUGA L'HA PREPARATA (COME MONTI, CON LA SUA CASA IN SVIZZERA E TANTI TANTI ALTRI ITALIANI INTELLIGENTI)


Che silenzio c'è su Siena. Da quando, David Rossi, il responsabile della comunicazione si è buttato (lo hanno buttato?) dalla finestra di un ufficio del Monte dei Paschi dopo una lunga telefonata (con chi ha parlato? possibile che non si possa risalire all'interlocutore? o non si voglia?) sulla città è calata una cappa che si taglia con il coltello. Qualcuno si chiede chi sarà il prossimo, la vox populi senese dà per certo che Rossi non sarà l'ultima vittima. L'informazione nazionale ha seppellito l'affare Monte dei Paschi/Santander sotto ilgossip post elettorale, scrive di tutto per non trattare del più grosso scandalo finanziario della Repubblica. Il buco, la sottrazione di beni, lo si chiami come si vuole, ammonta ad almeno 20 miliardi di euro.


Improbabile che questo colossale saccheggio possa essere attribuito a Mussari, una testa di legno che giorno dopo giorno appare sempre più diafano, simile ormai a un fantasma. I poteri che hanno gestito la distruzione del MPS devono essere molteplici. Ci sono responsabilità chiare: dei membri di nomina pidimenoellina della Fondazione Monte dei Paschi e di chi li ha nominati, dei segretari del pdmenoelle dal 1995 in poi, anno della privatizzazione di MPS, e altre meno chiare su cui sta indagando la magistratura. La vicenda MPS assomiglia sempre più a quella del fallimento del Banco Ambrosiano in cui c'era di tutto e avvenne di tutto, in una brodaglia che vide coinvolti partiti, mafie, IOR, massoneria. Forse l'MPS ne è la replica, se è così lo scopriremo in un prossimo futuro. Nel 2012 il MPS ha perso 3,17 miliardi contro i 2 attesi. Monti ha prestato 3,9 miliardi a MPS per tenerla in vita (pari all'IMU, ndr) che non potranno essere restituiti prima del 2019 e fino ad allora non potrà dare dividendi. Il suo valore di borsa è crollato e nei giorni scorsi sono stati ritirati alcuni miliardi dai depositi, una fuga che può diventare inarrestabile e trasformare la banca in un guscio vuoto. Nel frattempo si preparano le "ristrutturazioni", anticamera dei licenziamenti di massa dei dipendenti. Di fronte a sé MPS ha il fallimento conclamato o la svendita a qualche istituto di credito europeo (francese?). MPS deve essere nazionalizzata e avviata una azione di responsabilità per il recupero dei venti miliardi sottratti alla banca.

QUESTO ARTICOLO E' USCITO A 48 ORE DALLA MIA PARTECIPAZIONE A SIENA ALLA SERATA ORGANIZZATA DAL MOVIMENTO 5 STELLE E DALL'ASSOCIAZIONE PIETRASERENA E QUANTO AFFERMA E' STATO DA ME DENUNCIATO ALLA CONFERENZA STESSA...SEGNO CHE A GRILLO HANNO RIPORTATO MOLTO BENE QUANTO PRESENTATO DA MERCATO LIBERO



 
Accordo Caracas-Roma-Mosca nel 2009-2010


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6 aprile 2013 |
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Autore Redazione | Stampa articolo
11 marzo 2013 – Fonte: http://www.associazionelatorre.com/2013/03/asse-caracas-roma-mosca/
Rilanciamo un nostro comunicato del 31 luglio 2010 in merito alla geopolitica e all’intesa che si era creata tra il Venezuela, l’Italia e la Russia a ricordo di Hugo Chavez. Con il seguente comunicato l’Associazione “La Torre” non vuole certo prendere posizione a favore dell’ideologia socialista. E’ d’obbligo però osservare gli avvenimenti geopolitici e la nascita di un asse “Caracas-Roma-Mosca” del quale auspichiamo una lunga stabilità. Evidenziamo inoltre come tali notizie siano state “dimenticate” dai principali organi di comunicazione.

Mosca – Caracas. Alleanza strategica tra Russia e Venezuela sul fronte dell’energia. Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omonimo venezuelano, Hugo Chavez, si sono impegnati in una joint venture petrolifera da 20 miliardi di dollari in 40 anni che prevede la nascita di una nuova compagnia detenuta per il 60% dal venezuela e dal 40% da un consorzio di imprese russo in grado di produrre 450.000 barili di greggio al giorno, circa un quinto della produzione Opec, dal blocco 6 del bacino dell’Orinoco, nell’est del paese sudamericano. Nel consorzio russo sono presenti la Rosneft, la Lukoil, Gazprom, Tnk-Bp e Surgutneftgaz. Tra i progetti anche quello di un generatore nucleare che aiuti il paese latino americano a sviluppare il settore elettrico. Difesa e corsa spaziale Intese preliminari sono state prese anche nel settore della difesa. “Non vogliamo costruire un’alleanza contro gli Usa – ha detto Chavez in una conferenza stampa congiunta con Putin – e comunque non ci interessa quello che pensa Washington”. Nel settore aerospaziale la Russia ha consegnato gli ultimi 38 elicotteri da trasporto militare al Venezuela ma non sono stati firmati nuovi accordi. Chavez ha anche voluto ringraziare Putin per aver messo a disposizione del Venezuela l’esperienza russa in materia spaziale. Il Giornale 3 aprile 2010.​

Roma – Caracas. Si e’ concluso a Caracas il secondo Consiglio di cooperazione italo-venezuelano. Per il settore infrastrutture, tema cruciale per il nostro Paese visto che le aziende italiane sono presenti ininterrottamente in Venezuela da oltre 30 anni, e’ stato firmato un comunicato congiunto che prevede l’avvio immediato del gruppo di lavoro misto Italia-Venezuela previsto dall’articolo 8 dell’accordo di collaborazione firmato a Roma tra i due Paesi nel gennaio 2009. Compito principale sara’ quello di individuare rapidamente forme alternative di finanziamento delle opere infrastrutturali, a cominciare dalla possibilita’ di forniture di petrolio in luogo di valuta. La prospettiva e’ la messa in moto di investimenti per oltre 10 miliardi di dollari da affidare a imprese italiane per strade, metropolitane, ferrovie, cabinovie e anche abitazioni. Il viceministro Roberto Castelli ha partecipato ai lavori della delegazione italiana capeggiata dal ministro degli Esteri Franco Frattini e ha partecipato all’incontro con il presidente della Repubblica Bolivariana di Venezuela Hugo Chavez. “Sono stati due giorni di lavoro molto inteso – ha dichiarato il viceministro Castelli – in alcuni momenti anche complicato, ma sono estremamente soddisfatto dei risultati raggiunti: in Venezuela ci sono davvero grandi prospettive per Il sistema Paese Italia per poter partecipare allo sviluppo di questo Stato”. AGI 28 maggio 2010. Leggi
 
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