peccato non sia tu. il tuo curriculum ce lo posti?
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intanto:
In effetti, la norma dell’art. 2 comma 2 si iscrive nel complesso di un testo normativo (quello appunto della legge n. 121/2017) che, se nella forma dichiara di richiamarsi al paradigma normativo della liquidazione coatta amministrative delle banche, nella sostanza sembra tuttavia connotarsi per gli allontanamenti e scarti che dal relativo schema generale esso viene a presentare (a partire, per quanto più prossimo al tema qui specificamente in oggetto, dalla congiunta deroga all’art. 58, comma 5, e all’art. 90, comma 2, TUB di cui all’art. 3, comma 1). Al punto, in verità, che viene da chiedersi se il legame della disciplina liquidatoria delle banche venete con il genere della liquidazione coatta delle banche sia, in definitiva, qualcosa di più di una semplice etichetta giustapposta.
La prima è che quest’ultima, seppur certamente riconducibile al genere degli atti dispositivi, non sembra appartenere alla categoria delle cessioni liquidatorie (in quanto tali destinante a tradurre il valore del compendio aziendale in denaro, con conseguente distribuzione del relativo ricavato ai creditori): il distacco dalla comune liquidazione coatta delle banche è proprio di sostanza, insomma.