Azione legale titoli Popolare di Vicenza e Veneto Banca

ma tu non sei mai stato convinto solo che le tue tesi fanno acqua ovunque e mica lo dico io. lo dice chi sta molto più in alto di te.
e comunque impara a non insultare gli altri avvocati solo perché non ti sono simpatici e a portare materiale oltre alle parole.
 
“Laureato in internet” :babbo:
Andando OT per bdm ,io credo che queste sentenze possano aver aletto qualche piccolo spiraglio,ma vediamo gli appelli e le cause penali.ricordati che sono già passati 3 anni ed entro i 5 vanno fatte le interruzioni della prescrizione,io ho mandato una PEC qualche mese fa...con la scusa di chiedere pagamento per la sentenza di Milano
 
Andando OT per bdm ,io credo che queste sentenze possano aver aletto qualche piccolo spiraglio,ma vediamo gli appelli e le cause penali.ricordati che sono già passati 3 anni ed entro i 5 vanno fatte le interruzioni della prescrizione,io ho mandato una PEC qualche mese fa...con la scusa di chiedere pagamento per la sentenza di Milano

Per l’interruzione della prescrizione ci ha già pensato il buon Luca ;)
 
mi raccomando, tutto in solitaria eh? sia mai che un po' di trasparenza faccia male. chissà se l'hai letta davvero la memoria della severino.
 
Aldo Angelo Dolmetta

Giudice della Corte di Cassazione, sezione prima civile. Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato. Insegna Diritto Bancario e Diritto Fallimentare nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica S.C. di Milano. Autore, e curatore, di numerose pubblicazioni (obbligazioni, contratti, impresa, società, fallimento, profili di diritto successorio), in questi anni coltiva in particolare le tematiche dei rapporti tra l’impresa e i prodotti che questa immette nel mercato. È tra i direttori di Banca Borsa Titoli di Credito e membro del Comitato scientifico della Rivista di Diritto Bancario.
 
Debiti (non) ceduti e insinuazione al passivo. A proposito delle «banche venete».

4.2.2.- Per le ragioni dette, è sembrato a noi che l’esclusione dalla cessione, evocata dalla detta normativa di legge, debba essere intesa – alla stregua del complessivo contesto normativo in cui si trova inclusa – come limitata, appunto, al fenomeno della cessione di date passività nei rapporti interni tra le controparti dell’atto di alienazione; impregiudicata, così, la garanzia del cessionario fondata dall’art. 2560, comma 2, cod. civ.

È significativo segnalare, d’altra parte, che sul piano del diritto applicato lo svolgimento operativo di questa idea sembrerebbe trovare seguito nei primi interventi giurisprudenziali[9].

[9] Il riferimento corre, segnatamente: alla sentenza del Tribunale di Vicenza, 14 marzo 2018 (reperibile suDirittobancario.it), in cui la chiamata in causa del cessionario in un giudizio avente per oggetto l’illegittimo collocamento di azioni proprie da parte di Veneto Banca; al provvedimento dell’ufficio del GUP del Tribunale di Roma, 26 gennaio 2018 (reperibile su Dirittobancario.it), in cui la chiamata del cessionario come responsabile civile nel reato commesso dagli amministratori della cedente.

Ritiene invece di evitare la prospettiva di una tensione incostituzionale del decreto il provvedimento dell’ufficio del GIP del Tribunale di Vicenza, dell’8 febbraio 2018 (reperibile su Dirittobancario.it), la cui chicane non appare peraltro convincente (cfr. i rilievi critici svolti infra, n. 6). Per quanto qui rileva, è da notare comunque che il ragionamento ivi proposto mostra di fare comunque applicazione dell’art. 2560, comma 2, cod. civ.

chi l'avrebbe mai detto... :cool:

Dolmetta è risaputo che la laurea l'ha presa coi bollini del supermercato. il curriculum sopra è sicuramente un complotto. :D
 
Ultima modifica:
peccato non sia tu. il tuo curriculum ce lo posti?
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intanto:

In effetti, la norma dell’art. 2 comma 2 si iscrive nel complesso di un testo normativo (quello appunto della legge n. 121/2017) che, se nella forma dichiara di richiamarsi al paradigma normativo della liquidazione coatta amministrative delle banche, nella sostanza sembra tuttavia connotarsi per gli allontanamenti e scarti che dal relativo schema generale esso viene a presentare (a partire, per quanto più prossimo al tema qui specificamente in oggetto, dalla congiunta deroga all’art. 58, comma 5, e all’art. 90, comma 2, TUB di cui all’art. 3, comma 1). Al punto, in verità, che viene da chiedersi se il legame della disciplina liquidatoria delle banche venete con il genere della liquidazione coatta delle banche sia, in definitiva, qualcosa di più di una semplice etichetta giustapposta.

La prima è che quest’ultima, seppur certamente riconducibile al genere degli atti dispositivi, non sembra appartenere alla categoria delle cessioni liquidatorie (in quanto tali destinante a tradurre il valore del compendio aziendale in denaro, con conseguente distribuzione del relativo ricavato ai creditori): il distacco dalla comune liquidazione coatta delle banche è proprio di sostanza, insomma.
 
il punto in verità, che viene da chiedersi se il legame della disciplina liquidatoria delle banche venete con il genere della liquidazione coatta delle banche sia, in definitiva, qualcosa di più di una semplice etichetta giustapposta.

La prima è che quest’ultima, seppur certamente riconducibile al genere degli atti dispositivi, non sembra appartenere alla categoria delle cessioni liquidatorie (in quanto tali destinante a tradurre il valore del compendio aziendale in denaro, con conseguente distribuzione del relativo ricavato ai creditori): il distacco dalla comune liquidazione coatta delle banche è proprio di sostanza, insomma.
E qui per me, ripeto per me c e il primo errore: nessun articolo riporta quello che deve essere incassato dai commissari ma viene solo detto che la vendita deve essere fatta al meglio nell' interesse della massa. Se il commissario ritiene che il meglio sia 1 e di più non si possa fare venderá a 1,se questa valutazione è sbagliata il commissario risponderà non che cambia la natura giuridica della vendita. Il soffermarsi comunque sul problema della vendita nella lca , sottolinea che loro si sono posti il problema di vendita in lca,mentre era chi affermava che per il nome dato al contratto non era così!
 

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