Sperando che la tastiera funzioni riscrivo quanto gia detto sull' articolo dolmetta ,sono le mie tesi, non sono la verità e ovviamente spero che i giudici seguano quanto detto da Dolmetta e non le mie critiche. Allora la mia prima osservazione riguarda il 2560, per me essendo la materia retta dal tub ,che é legge speciale, non trova applicazione, perché gli articoli del tub sono stati derogati e non abrogati....per i principi generali del diritto la deroga di una norma speciale non fa rivivere quella generale e quindi correttamente sono state derogate le norme speciali e non quella generale. L art 2560 è inoltre un articolo del codice e non della costituzione che può essere derogato con una normale legge.per me,e ripeto per me, in materia bancaria il 2560 non trova mai applicazione,salvo che le norme bancarie vengano abrogate.
E questo è il primo passaggio...poi bisogna discutere se si è in regime di cessione ordinaria di azienda o di cessione in lca. Il decreto 99 deroga anche agli articoli del tub relativi alla lca bancaria e prevede l immediata apertura della lca con la pubblicazione del decreto. Ora la vendita Delle banche è stata eseguita alle 4 del mattino dopo il decreto e firmata dai commissari liquidatori ,quindi si tratterebbe di vendita di beni in lca e non ordinari per cui in ogni caso non troverebbe applicazione l articolo 2560 codice civile,ma le norme fallimentari. Se infatti si dovesse ragionare e affermare che la deroga fa rinascere la norma generale non troverebbe applicazione lla norma del tub ma quelle della legge fallimentare o anzi della lca. A questo punto si pone il problema del tipo di vendita ,ma i principi generali dicono che chi compra in lca compra un bene pulito, salvo quello che si impegna a prendere ( in questo caso cio che il decreto ha previsto che vada ad intesa)..mi pare arduo sostenere che per le modalità di vendita non si sia in lca ma in una ordinaria vendita ,ma prendendo per buono questo ragionamento non si andrebbe nella disposizione del 2560 ma in quella del tub che per quanto detto sopra, è però derogata dal decreto! Ora io credo che il 2560 non entri in gioco e che non possa trovare applicazione sia guardando al tub che alle norme fallimentari. Ma ripeto questa e una mia interpretazione che può essere valida o meno ,così come quella di Dolmetta. Le difese degli obbligazionisti porteranno giustamente e correttamente avanti le tesi di Dolmetta,mentre la difesa di intesa sosterrà ,come ha fatto ,tesi simili alle mie,che quindi non sono deliri , perché avvocati affermati non si esporrebbero a brutte figure..comunque qualunque sia l interpretazione o la discussione in dottrina,quello che farà stato, sarà la decisione giurisprudenziale che è l unica che conta.Da sempre si sa che dottrina e giurisprudenza non sempre concordano. Per convincere i giudici della bontà di certe tesi servono avvocati capaci e preparati e non istrioni!