Re: BNL RNC- OPA BNP PARIBAS / BNL -
[Grazie
Si fa presente che l’art. 108 T.U.F. prevede che l’offerta residuale abbia ad oggetto solamente le azioni
ordinarie e non le azioni di risparmio. Pertanto, l’Offerta Residuale, che l’Offerente promuoverà nel
caso in cui, al termine dell’Offerta Obbligatoria, venga a detenere una partecipazione superiore al 91,5%
del capitale ordinario di BNL, non avrà ad oggetto le Azioni di Risparmio. L’Offerente non intende promuovere
un’ulteriore offerta volontaria sulle Azioni di Risparmio, una volta chiusa l’Offerta Volontaria
oggetto del presente Documento di Offerta.
...
se, al termine dell’Offerta Volontaria, residueranno azioni di risparmio BNL, non detenute
dall’Offerente, in misura non sufficiente a garantire un regolare andamento delle
negoziazioni: (1) Borsa Italiana disporrà la revoca dalla quotazione delle azioni di risparmio
BNL; (2) gli azionisti di risparmio potranno chiedere la conversione delle loro
azioni in azioni ordinarie, secondo quanto indicato alla precedente avvertenza A.6; e
(3) l’Offerente si riserverà la facoltà di verificare se, ai termini di legge e sussistendone
le condizioni di fatto, è possibile estendere l’esercizio del diritto di acquisto previsto
dall’art. 111 T.U.F. alle azioni ordinarie eventualmente rivenienti dalla conversione
delle azioni di risparmio in ordinarie;
(ii) se, al contrario, al termine dell’Offerta Volontaria, il flottante delle azioni di risparmio
fosse sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni: (1) gli azionisti
di risparmio potranno, comunque, chiedere la conversione delle loro azioni in azioni
ordinarie, secondo quanto indicato alla precedente avvertenza A.6; (2) l’Offerente si
riserverà la facoltà di verificare se, ai termini di legge e sussistendone le condizioni di
fatto, è possibile estendere l’esercizio del diritto di acquisto previsto dall’art. 111 T.U.F.
alle azioni ordinarie eventualmente rivenienti dalla conversione delle azioni di risparmio
in ordinarie; (3) l’eventuale conversione di azioni di risparmio in ordinarie potrebbe
determinare una riduzione del flottante delle azioni di risparmio post-conversione,
ed in tale eventualità Borsa Italiana, ai sensi del Regolamento di Borsa,
potrebbe disporre la sospensione delle negoziazioni delle azioni di risparmio e dare
avvio alla procedura di revoca dalla quotazione delle stesse.[/quote]