Vendite allo scoperto: proroga fino al 15 gennaio 2012 delle restrizioni sui titoli finanziari. A tempo indeterminato gli obblighi di comunicazione. Su tutto il listino divieto di operazioni "nude" (comunicato stampa dell'11 novembre 2011)
La Consob ha deciso oggi di prorogare fino al 15 gennaio 2012 il provvedimento restrittivo in materia di posizioni nette corte sulle azioni del comparto finanziario, adottato il 12 agosto scorso (delibera n. 17902) e poi prorogato fino all’11 novembre (delibera n. 17951). Resta quindi in vigore il divieto di assumere o incrementare le posizioni nette corte sui titoli azionari del settore bancario-assicurativo.
Restano altresì in vigore gli obblighi di comunicazione alla Consob delle posizioni ribassiste rilevanti su tutte le società quotate in Italia, introdotti il 10 luglio scorso (delibera n. 17862). Misure analoghe sono in vigore in altri Paesi europei e saranno delineate nel futuro regolamento comunitario in materia di vendite allo scoperto.
La Consob ha anche deciso di proibire le vendite allo scoperto "nude", cioè quelle non assistite dalla disponibilità dei titoli al momento dell’ordine. Il nuovo divieto vale per tutte le azioni quotate sui mercati regolamentati italiani indipendentemente da dove sono negoziate. Il provvedimento ha efficacia dalle ore 00.00 del 1° dicembre 2011.
Le misure sono state adottate alla luce dell’attuale situazione dei mercati finanziari, caratterizzata da forte volatilità; potranno essere modificate o revocate secondo le condizioni di mercato e, per quanto possibile, in accordo con le altre autorità europee che hanno adottato analoghe misure.
Le delibere (n. 17992 e 17993 dell’11 novembre 2011) sono disponibili sul sito internet dell’Istituto (
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Home page).
Delibera n. 17993
Misure restrittive in materia di vendite allo scoperto su titoli azionari e di comunicazione delle posizioni nette corte su titoli azionari
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D E L I B E R A:
1. Le disposizioni contenute nella Delibera n. 17862 del 10 luglio 2011 continuano ad applicarsi anche successivamente al 25 novembre 2011.
2. La vendita di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, ovunque effettuata, anche quando non ricada nell'ambito delle misure restrittive in materia di posizioni nette corte su titoli azionari del comparto finanziario introdotte con la Delibera n. 17902 del 12 agosto 2011 e successive proroghe, deve comunque essere assistita dalla disponibilità dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine.
3.
La disponibilità dei titoli si considera acquisita qualora l'ordinante abbia, alternativamente:
a. preso a prestito le azioni;
b. sottoscritto un accordo per il prestito delle azioni;
c. stipulato un accordo con uno o più soggetti terzi nell'ambito del quale è stata ottenuta la conferma della localizzazione delle azioni e che permette all'ordinante medesimo di avere una ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato nei tempi stabiliti.
4. Le presenti disposizioni non si applicano all'attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai market maker nonché all'attività posta in essere nello svolgimento della propria funzione nei mercati regolamentati dagli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA, e da intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità sottoscritto con l'emittente (liquidity provider).
Le disposizioni di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 della presente delibera hanno effetto dalle ore 00.00 del 1° dicembre 2011 e fino alla loro modifica o revoca, possibile in ogni momento in ragione di mutamenti delle condizioni di mercato e, per quanto possibile, in accordo con le altre competenti Autorità europee che hanno adottato analoghe misure.
La presente delibera viene pubblicata nel sito internet e nel Bollettino della Consob.
Milano, 11 novembre 2011
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
Da quanto si legge qui, però, mi par di capire che il divieto di assumere posizioni nette corte continui per i finanziari, mentre per il resto del listino lo short continui ad essere possibile, subordinato solo all' esistenza di un contratto di prestito titoli, che definisce giuridicamente il concetto di "disponibilità".
Mi sbaglio?

