Imar
Forumer attivo
La vecchia imposta di bollo della Borsa alle grida era applicata sul 50% del controvalore di titoli che il premio controllava (nota per Cren: ad ulteriore testimonianza che il Delta esisteva già .... prima che BSM lo chiamasero così...., dato che si ipotizzava una stragrande maggioranza di DONT ATM sul totale dei premi scambiati.....).
Chiedo scusa


Scusa la raffica di domande sul passato, è per capire se veramente è il dramma che dipingono oppure il passato insegna che è qualcosa di sostenibile.
C
Allora, dopo essermi rinfrescato la memoria con qualche vecchio fissato bollato e un paio di libri ingialliti:
- l'imposta di bollo era commisurata al controvalore del contratto, quindi in caso di premi SOLO sull'ammontare del premio; se però a scadenza vi era il ritiro dei titoli (non esisteva il cash settlement), si pagava nuovamente l'imposta di bollo sul controvalore dei titoli valutati al prezzo base (cioè, lo strike).
- la determinazione dell'aliquota era complicata (ho recuperato lo specchietto completo, ma non posso scannerizzarlo sennò sfascio il libro..) poichè dipendeva
a) da chi erano i contraenti;
b) dal tipo di titolo compravenduto (pagavano qualcosa anche i titoli di stato...)
c) dalla durata del contratto (quondi si pagava di più più era lontana la scadenza del premio).
Nel caso di azioni/premi su azioni intermediati da agenti di cambio o banche, per ogni Lit. 100.000 o frazione di Lit. 100.000 l'imposta era di Lit.
- 56,25 per contratti a termine entro 45 gg;
- 112,50 per contratti a termine entro 90 gg;
- 168,75 per contratti entro 135 gg.
Quello che è radicalmente diverso è che in passato il bollo era trascurabile rispetto alla commissione (la norma era il 7 per mille), mentre oggi sarebbe un suo multiplo.
Ciò premesso, ti ribadisco che è assolutamente prematuro trarre qualunque conclusione prima dei decreti attuativi prtevisti dal comma 23 dell'art 12 che ho linkato nel post precedente.
Tra l'altro, ad una lettura della norma non sono d'accordo con quanto si legge sul web: poichè - se interpreto bene questa parte
22. L'imposta di cui ai commi 20 e 21 è dovuta in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 20 e 21 ad eccezione dei soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni.
l'aliquota dello 0,05% va divisa tra compratore e venditore.
Stiamo a vedere.... è realmente prematuro parlarne....
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