clemm coemm

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Lasciamo che si espongano tutti.... il web non dimentica!!!
Sono sufficienti un gruppetto di persone che utilizzano un linguaggio volgare ed offensivo,a far fuggire migliaia di aderenti,le stesse persone che gonfiano il petto e il proprio ego davanti ad una carica gerarchica valida solo all'interno del coemm,ma che in realtà è del tutto falsa.Quanta gente mi domando,ha abbandonato il coemm a causa di queste persone?Basta leggere il post pubblicato da Frassinetti per rendersi conto di come queste persone contribuiscano a far fuggire,piuttosto che ad avvicinare o compattare gli aderenti rimasti.Con un emorragia di aderenti di tale livello continuano ad offendere e minacciare.Mah..L'autodistruzione prosegue
 
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Sono sufficienti un gruppetto di persone che utilizzano un linguaggio volgare ed offensivo,a far fuggire migliaia di aderenti,le stesse persone che gonfiano il petto e il proprio ego davanti ad una carica gerarchica all'interno del coemm che in realtà è del tutto falsa.Quanta gente mi domando,ha abbandonato il coemm a causa di queste persone?Basta leggere il post pubblicato da Frassinetti per rendersi conto di come queste persone contribuiscano a far fuggire,piuttosto che avvicinare o compattare gli aderenti rimasti.Con un emorragia di aderenti di tale livello continuano ad offendere e minacciare.Mah..L'autodistruzione prosegue
CHICCHIRICHIIII'
(il web non dimentica):rolleyes:

0001 November 10, 2017 10.08.23.jpg
 
Pubblicazione della foto: si può revocare il consenso?
(chissà se vale per le foto dei salotti....)

Pubblicazione della foto: si può revocare il consenso?


Il consenso prestato per la pubblicazione della propria immagine è revocabile in qualsiasi momento da parte del soggetto fotografato.

Un “sì” non è per sempre: chi ha prestato a un’altra persona il permesso a pubblicare una fotografia con la propria immagine, non è vincolato per sempre a tale decisione e può decidere, in qualsiasi momento, di revocarlo, chiedendo la cancellazione dell’immagine. È quanto chiarisce la Cassazione con una sentenza dello scorso 29 gennaio [1].

L’esperienza quotidiana dei nostri giorni conosce ampie applicazioni di tale principio: si pensi al caso di Tizio che posi in una fotografia insieme a Caio, autorizzandolo alla pubblicazione sul proprio profilo Facebook, ma che poi, a pubblicazione appena avvenuta, ci ripensi e gli chieda di rimuoverla immediatamente. In tal caso non c’è dubbio che Caio sia obbligato a cancellare l’immagine o, alternativamente, a “ritagliarla” nella parte in cui riprende il volto di Tizio o, comunque, a renderlo irriconoscibile con sistemi di “pixellatura”.

Si pensi ancora al caso di Tizio, fidanzatoda lunga data con Caia, ma che, alla rottura del legame, le chiede di cancellare dal blog personale tutte le foto in cui i due sono ritratti a baciarsi, sebbene ciò possa implicare il totale smantellamento della pagina web.

Ed ancora un esempio potrebbe essere quello dell’attore famoso Sempronio, che prima acconsenta a fari immortalare con un suo fan, ma poi, per il tramite del proprio agente, gli intimi di eliminare la fotografia da Instagram.

In ultimo, c’è anche il caso di chi abbia autorizzato il fotografo professionista a pubblicare, a fini pubblicitari, sulla bacheca adiacente alla propria bottega o sul suo sito internet, gli scatti fatti in occasione del proprio matrimonio, e che, in un momento successivo, ci ripensi.

Il soggetto fotografato – ricorda la Cassazione – può sempre revocare il consenso all’uso della sua immagine al di là di compensi ricevuti e termini pattuiti: ciò significa che se anche questi ha ricevuto un corrispettivo in denaro per tale pubblicazione, non è vincolato dal contratto e può sempre imporne la cancellazione. L’assenso alla pubblicazione di foto ben può essere inserito in una scrittura privata, ma resta distinto da tutto il resto delle clausole, in quanto frutto di diritto inalienabile. Resterà, però, solo in tal caso, il diritto di chi ha pagato a pretendere la restituzione dei soldi ed, eventualmente, il risarcimento del danno.

Ecco un ulteriore esempio. Una modella conclude un contratto con una nota azienda di gioielli per l’utilizzo della propria immagine a scopo pubblicitario; senonché, dopo la pubblicazione delle foto ci ripensa e chiede la cancellazione di tutta la campagna, ivi compresi gli spot tv. È legittimo pretendere il ritiro dal mercato di tutto il materiale audio/video e fotografico? La risposta è sì, anche se la campagna pubblicitaria è ormai partita e la rimozione potrebbe essere particolarmente onerosa per l’azienda. Certo, resta sempre il diritto per la società utilizzatrice di chiedere il risarcimento del danno per tutte le spese sostenute e per l’inadempimento al resto del contratto. A tal fine, sarebbe più prudente prevedere la pattuizione di una apposita clausola penale.

Su tale questione si è peraltro già espressa anche la Cedu, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, spiegando ad esempio che la nozione di vita privata può includere numerosi aspetti dell’identità di un individuo, come il nome o elementi che si riferiscono al diritto all’immagine. “Tale nozione – sottolinea la Cedu – ricomprende, dunque, tutte le informazioni personali che un individuo può legittimamente aspettarsi non vengano pubblicate senza il suo consenso. La pubblicazione di una o più foto, pertanto, in quanto invade la vita privata di una determinata persona, anche se si tratta di un soggetto pubblico, non può essere effettuata senza il consenso della persona medesima”.
 
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