Di Pietro propone nuova aliquota al 25% sui capital gain

Esame della patente rigorosamente e dico rigorosamente sotto alcol dopo ai pasti non inferiore a 3 mg!!!!
Chi è astemio deve presentà apposito certificato medico!!!!!
 
Guarda che la pex ha forti limitazioni di utilizzo. Un paio di copia e incolla:

Affinché la plusvalenza sia esente è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:
1. la partecipazione deve essere detenuta ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione (quindi, per un periodo mai inferiore ad un anno);
2. le partecipazioni devono essere riconducibili alla categoria di immobilizzazioni finanziarie e classificate come tali nel primo bilancio chiuso del periodo di possesso (l’eventuale successiva iscrizione nell'attivo circolante dello stato patrimoniale non fa venire meno l'esenzione, mentre, al contrario, è esclusa tale possibilità se nel primo bilancio chiuso del periodo di possesso la partecipazione è stata iscritta tra il circolante dell'attivo patrimoniale, anche se in seguito viene iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie);
3. la società partecipata deve svolgere un’effettiva attività commerciale [i requisiti perché società non vengano considerate "di comodo" sono all'art. 30, l. 724/1994] (almeno che non si tratti di società i cui titoli sono quotati nei mercati regolamentati) e risiedere in un paese diverso da quelli a regime fiscale privilegiato (cioè dei paesi inseriti nella cosiddetta “black list”) o, in alternativa, deve dimostrare, attraverso istanza d’interpello, che sin dall’inizio del periodo di possesso dalle partecipazioni non è stato conseguito l’effetto di localizzare i redditi in un paese in cui gli stessi sono sottoposti a tassazione privilegiata.
Al momento del realizzo i requisiti di cui al punto 3 devono sussistere ininterrottamente sin dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.
Inoltre prima erano previste deduzioni poi tolte:

Contestualmente all’introduzione della citata esenzione, è stata prevista l’indeducibilità:
- delle svalutazioni di partecipazioni comunque classificate;
- delle minusvalenze realizzate nel caso di cessione della partecipazione in società con o senza personalità giuridica rientrante nel regime di participation exemption (art. 101 del Tuir);
- dei costi direttamente connessi con la cessione delle citate partecipazioni. Qualora, nel calcolo della plusvalenza, tali costi non siano stati compresi tra gli “oneri accessori di diretta imputazione”, la loro indeducibilità non potrà che avvenire in sede di dichiarazione dei redditi mediante una variazione in aumento del reddito d’esercizio (comma 5 dell'articolo 109 del Tuir).

Salute :)

Beh noi dobbiamo sempre pagare il 12,5% in ogni caso sia se manteniamo per 10 minuti sia se manteniamo per 3 anni.
Cmq per il trading faranno tutto all'estero, mentre per le partecipazioni di lunga usano sta pex.
Grazie per la precisazione cmq.
 

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