Qui ci vuole assolutamente un commento del padrone di casa. Anche per aiutarci a capire cosa sta succedendo
La situazione politica è estremamente ingarbugliata, mentre, dal punto di vista giuridico-costituzionale, l'
iter parrebbe essere più chiaro.
Vi è da dire che il Presidente Mattarella - il Capo dello Stato è l'organo costituzionale competente a risolvere/dirigere la crisi - può sempre ricorrere a qualche colpo di teatro imprevedibile, così come successe all'epoca del rifiuto della lista dei ministri nel caso Savona (tu,
@alayasf, avevi postato un brano dell'opera di Costantino Mortati in cui si sosteneva che il Presidente della Repubblica è giuridicamente obbligato ad accettare la lista dei ministri presentatagli dal Presidente del Consiglio incaricato; io ho appena acquistato l'ultima versione aggiornata del manuale di diritto costituzionale scritto da Bin e Pitruzzella, i quali, analizzando il caso Savona, ritengono che il comportamento di Mattarella, seppur (quasi) innovativo della prassi, sia stato costituzionale, in quanto proteso a difendere il principio di internazionalità presente in Costituzione).
Al di fuori di comportamenti eccezionali o innovativi, la questione dovrebbe rispondere ai seguenti parametri.
Il comportamento del Presidente Conte è assolutamente corretto: infatti il governo ha l'obbligo giuridico-costituzionale di dimettersi solo in seguito all'approvazione di una mozione di sfiducia presentata in almeno uno dei due rami del Parlamento (la Lega ha presentato la mozione di sfiducia al Senato, visto che lì la maggioranza grillina è risicata).
Di contro non pare corretto il comportamento del ministro Salvini e degli altri ministri leghisti, i quali, prima della presentazione della mozione di sfiducia verso il governo da parte della Lega (cioè del partito al quale afferiscono), avrebbero dovuto dimettersi: in Senato, infatti, con i ministri leghisti seduti sui banchi del governo (o siederanno tra i senatori leghisti?), la Lega darà la sfiducia a se stessa. Si tratta di una questione di stile (di correttezza costituzionale), ma anche in questo frangente il ministro Salvini ha mostrato una certa irritualità nei suoi comportamenti.
In Italia la gran parte delle crisi di governo è stata di carattere extraparlamentare (fatto dovuto al parlamentarismo compromissorio, cioè alla necessità di formare governi di coalizione).
I Presidenti della Repubblica hanno sempre, correttamente, cercato di "parlamentarizzare" le crisi: anche in questo caso la crisi, di carattere sostanzialmente extraparlamentare, si trasformerà, dal punto di vista formale, in una crisi parlamentare.
Quando la mozione di sfiducia del Senato verso il governo sarà approvata dall'aula (si dovrà votare per appello nominale), il Presidente Conte andrà al Quirinale e si dimetterà: il Presidente Mattarella inviterà il governo a restare in carica per il disbrigo degli affari correnti.
Quest'ultimo è un punto fondamentale: infatti, qualora si andasse a votare ad ottobre, le elezioni sarebbero gestite dal ministro Salvini, e non credo che questioni di opportunità politica possano consentire una tale eventualità.
Salvini ha chiesto di andare a votare e, quindi, di sciogliere le Camere: ma a chi spetta davvero sciogliere le Camere?
La dottrina è divisa sul potere di
scioglimento.
Ci sono tre teorie:
1) lo scioglimento delle Camere è un potere del Presidente della Repubblica (la Costituzione, infatti, prevede che il Presidente della Repubblica non possa sciogliere le Camere durante il cd. semestre bianco, cioè durante gli ultimi sei mesi del suo mandato, con ciò confermando che lo scioglimento è prerogativa presidenziale);
2) lo scioglimento delle Camere è un potere governativo: infatti, la Costituzione prevede che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dal ministro proponente (è la cd.
controfirma). Quindi il potere di scioglimento è un potere formalmente presidenziale, ma sostanzialmente governativo;
3) lo scioglimento delle Camere spetta congiuntamente al Presidente della Repubblica e al governo, trattandosi di un atto complesso eguale (
atto duumvirale).
Io propendo per la terza teoria.
Può il Parlamento chiedere il proprio scioglimento?
In tal caso si parla di
autoscioglimento.
Sì, il Parlamento può chiedere il proprio scioglimento quando non è più in grado di funzionare, cioè quando non riesce più ad esprimere una maggioranza (l'autoscioglimento è detto anche
scioglimento funzionale).
Ed è proprio questo fatto che il Presidente della Repubblica deve accertare, cioè il Presidente Mattarella dovrà valutare l'eventualità che esista una maggioranza alternativa.
Quindi, una volta che il governo Conte si sarà dimesso, si darà il via alle consultazioni: non è escluso che il Presidente conferisca un mandato esplorativo a una carica istituzionale per verificare la possibilità di creare un governo alternativo.
In Italia, fino al 1993 noi abbiamo avuto un
parlamentarismo compromissorio, cioè un parlamentarismo fondato su un sistema elettorale proporzionale e su governi di coalizione.
Dal 1993 in poi abbiamo tentato di costruire un
parlamentarismo maggioritario, cioè un parlamentarismo fondato su un sistema elettorale maggioritario e su governi (di fatto, ancorché non di diritto) eletti dal popolo: in quest'ultimo caso la caduta del governo "eletto dal popolo" e la sua sostituzione con un governo di formazione parlamentare furono chiamate
ribaltone, la qual cosa però non impedì che (per es. durante la Presidenza Scalfaro) la forma dalla Costituzione prevalesse sulla sostanza (infatti la forma di governo parlamentare s'impose sul premierato previsto dalle leggi elettorali).
Nella situazione attuale, invece, la ricerca di una maggioranza alternativa da parte del Presidente Mattarella, oltreché essere un'attività costituzionalmente dovuta, non integrerebbe neppure la fattispecie del cd. ribaltone, visto che la volontà degli elettori non ha certo espresso la necessità di un governo giallo-verde, essendosi tale maggioranza politica formata nelle trattative post-elettorali e non certo
ex ante.
Infine, vi è da sottolineare che il principio di equilibrio di bilancio è diventato (con la riforma costituzionale del 2012) un valore costituzionalmente protetto: il Presidente della Repubblica,
der Hueter der Verfassung, il custode della Costituzione, è anche custode dei conti pubblici.
Se si andasse a votare ad ottobre (le elezioni delle nuove Camere devono avvenire entro 60 giorni dalla fine delle precedenti), chi farà la manovra finanziaria (legge di stabilità, trattativa con l'Europa, legge di bilancio)? In quel caso si rischierebbe davvero l'esercizio provvisorio di bilancio, con grave nocumento per i risparmi degli italiani e per la tenuta dei conti pubblici.
Non è quindi escluso che si possa fare ricorso a un
governo di scopo o a un
governo istituzionale (io ho in mente un governo Casellati, per esempio) che traghetti l'Italia verso l'approvazione della manovra economico-finanziaria (da chiudere entro il 31 dicembre) e che gestica le prossime elezioni politiche che, a questo punto, si terrebbero nella primavera del prossimo anno.
Occorre però vedere se PD, M5S e FI (perché i voti di PD e M5S insieme non bastano) riusciranno ad accordarsi su un governo istituzionale (con un Presidente del Consiglio istituzionale - per es. la Presidente Casellati - e ministri tecnici, magari "tecnici di area", come si suol dire), al quale dare l'appoggio esterno, governo che predisponga il bilancio dello Stato e gestisca le prossime elezioni politiche: compito del Presidente Mattarella sarà, appunto, quello di verificare la concreta possibilità che un tale governo possa nascere.
In caso contrario si andrà a votare subito e l'Italia dovrà affrontare un autunno davvero caldissimo.