Perfetto allora penso che qualcuno andrà a chiedere a chi di dovere la documentazione fiscale .......e penso non ci saranno problemi a renderla pubblica, non credi ?
L'art. 4 del dpr 167/90 prescrive l'obbligo di compilazione del modello RW della dichiarazione dei redditi per soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che detengano investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria di ammontare complessivo superiore a 10.000 euro.
L'obbligo di dichiarazione riguarda anche le somme di denaro depositate su conti correnti di banche estere.
ESCLUSIONI SOGGETTIVE
Restano esclusi dall’obbligo de qua le società (eccetto s.s.) ed enti commerciali per ovvii motivi (vanno già registrati nei documenti contabili obbligatori); enti pubblici;
contribuenti la cui residenza fiscale è determinata ex lege ovvero in base ad accordi internazionali ratificati e che prestano in via continuativa attività lavorative all’estero, in relazione al cc d’appoggio per l’accredito dello stipendio. Tale esonero viene meno quando il contribuente rientra in italia;
l’art.38 co.13 del dl 78/2010 ha introdotto ulteriori deroghe:ha esonerato del tutto (non solo per il c/c d’appoggio, ma per tutte le attività finanziarie e patrimoniali)i dipendenti statali che lavorano presso organizzazioni internazionali ed i loro coniugi nonché i frontalieri limitatamente alle attività finanziarie e patrimoniali (anche qui tutte!)detenute nello stato dove lavorano, con effetto dalla dichiarazione per l’annualità d’imposta 2009 (unico 2010).
Sono altresì da escludersi i residenti in Campione d’Italia solo per le disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, trattamenti pensionistici o attività lavorative svolte direttamente in svizzera (circ 43/E 2009).
Sono altresì esonerati ex art.4 co.4 167/90 (23) come modificato dal dlgs 461/97 coloro che detengono certificati in serie o di massa e titoli affidati in gestione o amministrazione a Banche, SIM, Poste, società finanziarie e fiduciarie, per i contratti conclusi mediante il loro intervento. Anche in qualità di controparti, nonché per i depositi e i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi.
Ancora, non sono oggetto di monitoraggio fiscale le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, quali ad esempio, il cd. Secondo pilastro svizzero, trattandosi di forme di previdenza obbligatoria.
Distribuzione 2012
in qualsiasi caso non ci saranno problemi a renderla pubblica.
Ne sono certo