Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate - Vol. 1 (3 lettori)

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gennaro pinto

VictoriaConcordiaCrescit
Ciao...
per evitare situazioni sgradevoli...girero' un file excel con quanto "ho in pancia"...

ps...lavoro come "istituzionale" e quindi il "conto "e' abbastanza significativo (son quasi 4 pagine giusto per dare un idea)...ovviamente non sono soldi miei...:):):):)..magari qualcuno di voi "legge" direttamente il NAV sul sole 24ore
 

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apudmontem

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Delucidazioni minus societa' fallite

Ciao a tutti,
in allegato alcune delucidazioni reperite con google l'anno scorso, al fine di cedere le azioni di una società fallita (le avevo nel dossier da anni) quotata sul mercato italiano. Lo stesso dovrebbe valere anche per le obbligazioni.

In sintesi: con scrittura privata redatta in doppio originale (bolli esclusi), ho ceduto le azioni per un centesimo di euro cadauna ad un'altra persona. Ho inviato un originale del contratto alla banca, con allegate le nostre carte d'identità, chiedendo il trasferimento dei titoli al nuovo proprietario (rapporti intrattenuti con la stessa banca da ambedue i contraenti). La banca ha provveduto a eseguire l'operazione, accreditandomi le relative minus. L'acquirente dei titoli nel caso intenda "pulire il dossier titoli" può scaricarli alla banca definitivamente (questa operazione non implica l'accredito delle minus e non tutte le banche la eseguono).

P.S. a suo tempo IW, non ha voluto eseguire l'operazione, adducendo che i titoli non possono scambiarsi fuori dai mercati regolamentari. Una sciocchezza...


NON SONO RIUSCITO A CARICARE L'ALLEGATO (mi diceva file non valido) E L'HO POSTATO:

Articolo di Giuseppe D'Orta
9 agosto 2006 0:00

Pubblichiamo un fac-simile di atto di vendita di titoli, utile a chi desidera cedere ad un amico delle azioni fallite in modo da poter contabilizzare la minusvalenza fiscale (che non spetta in caso di annullamento delle azioni a seguito di azzeramento del capitale) ma anche nel caso in cui si voglia liberare il dossier titoli per procedere alla sua estinzione.

La compravendita, essendo di controvalore non superiore a 206,58 euro (400mila lire) non prevede l'utilizzo di un fissato bollato in quanto e' esente da imposta di bollo, come stabilito dalla Circolare delle Entrate numero 106/E del 21 dicembre 2001, che pure alleghiamo, nella tabella a pagina 20.

Suggeriamo a tutti gli interessati di informarsi in anticipo sulle esatte modalita' e gli eventuali costi della cessione. Non vi e' bisogno di autenticare le firme. Alcune banche, pero', pretendono che l'atto sia stipulato da un notaio. Molti altri istituti, invece, lo accettano senza difficolta'.
Come cedere le azioni di società fallite
Scrivo per avere un chiarimento in merito alla vostra risposta pubblicata sul Mondo 5. Il tema trattato riguardava «Mille ostacoli per eliminare azioni dal dossier». La frase su cui vorrei un approfondimento è la seguente: «... il lettore potrebbe cedere i titoli a un amico semplicemente redigendo un contratto di compravendita che contenga i dati completi delle coordinate dei conti e dei dossier titoli sia del venditore sia del compratore». Sarei interessato a sapere quali sono le leggi o disposizioni che menzionano la compravendita di titoli dematerializzati di società ex quotate che a oggi risultano fallite. Mi interessa perché vorrei redigere una bozza di contratto di compravendita con riferimenti normativi. R.S., Roma Il lettore non ha bisogno di citare alcuna particolare disposizione di legge. Le azioni, seppure rappresentanti il capitale di una società che si trova sotto procedura concorsuale, gli appartengono e ne può disporre come crede. L' atto di compravendita è alquanto semplice da redigere. Un esempio si trova sul sito dell' associazione dei consumatori Aduc al link: InvestireOggi - La guida agli investimenti finanziari e di Borsa. aduc.it/generale/files/allegati/ investire/151931-Fac-simileCessionetitoli. doc. Va ribadito che le banche spesso, più per mancanza di interesse che per inesistenti impedimenti di legge, si rifiutano di eseguire l' operazione. Vale la pena insistere.
InvestireOggi - La guida agli investimenti finanziari e di Borsa. aduc.it/generale/files/allegati/ investire/151931-Fac-simileCessionetitoli. doc.

Perdite su azioni fallite, come evitare la beffa fiscale
Domanda.Nel mio portafoglio ci sono azioni di società fallite e i cui titoli sono usciti dalla contrattazione. In pratica ho perso tutto. Ma la banca non dovrebbe caricarmi le minusvalenze? Perché devo pagare il 12,50% sui capital gain quando posso benissimo far valere queste perdite? Lettera firmata - BRESCIA
Risposta. Quando una società fallisce, gli azionisti, oltre al danno economico, devono subire anche la beffa fiscale. L' azionista, infatti, è l' ultimo ad essere pagato tra i creditori della società e, quindi, rischia di non ricevere nulla, o molto poco, al termine della procedura di liquidazione. Ma viene anche penalizzato fiscalmente. La legge, scritta male e forse quando simili episodi non si erano ancora verificati su larga scala, non consente di sottrarre dal totale dei guadagni finanziari le minusvalenze subite con il crac societario. La semplice perdita di valore di un titolo azionario, in seguito al dissesto della società che lo ha emesso, infatti, non costituisce per il privato una minusvalenza deducibile e non lo è nemmeno la perdita che deriva dal rimborso del titolo, a valori inferiori rispetto a quelli d' acquisto, al termine della procedura di liquidazione. Per «realizzare» la minusvalenza è necessario vendere il titolo. Cosa ovviamente impossibile nel caso segnalato dal lettore, ma che interessa molti risparmiatori. Purtroppo. Se il titolo è depositato in banca in un dossier amministrato, comunque, una via di fuga c' è.Per far emergere la minusvalenza si può trasferire l'azione ad altro dossier (anche senza un formale atto di vendita) intestato in modo diverso da quello di partenza. Basta che il nuovo dossier sia cointestato con altre persone che non figurano come titolari del primo deposito (ad esempio il coniuge). In questo caso la legge «presume» che sia avvenuta la cessione ed impone alla banca di calcolare la minusvalenza tenendo conto del valore del titolo al momento del trasferimento.
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PAGAMENTO DIRITTI DEPOSITO TITOLI CON SOLO AZIONI FALLITE
Riceviamo sempre piu' spesso lamentele provenienti da possessori di azioni finite in procedura fallimentare che sono costretti a pagare le commissioni del dossier contenente solo questi titoli.
Ebbene, ci siamo accorti di un provvedimento niente affatto recente adottato da Montetitoli, la societa' di gestione accentrata degli strumenti finanziari.
Il 26 marzo 2004, Montetitoli comunicava agli aderenti (banche, sim, ecc.) che con decorrenza 1 gennaio 2004 avrebbe smesso di applicare i "diritti di accentramento" (quindi le commissioni) relativi alle azioni sottoposte a procedura fallimentare. Cio' con l'ottimo intento di evitare di gravare i possessori delle azioni di spese, tenuto conto dello stato in cui versano i titoli.
Non ci risulta ci sia una sola banca o sim che abbia provveduto a girare tali benefici alla clientela, nonostante l'obbligo di contenere i costi a carico degli investitori sia sancito dalle norme a loro carico, piu' precisamente dal regolamento Consob 11522, articolo 26, lettera f.
Al massimo, alcune banche fanno il favore di prelevare loro stesse le azioni immettendole in un dossier interno, ma non e' obbligo.
Queste disposizioni, oltre ai titoli riportati, si applicano anche alle azioni delle societa' fallite dopo quella data.
Cio' per quanto riguarda le commissioni del dossier, mentre l'imposta di bollo si deve sempre pagare, anche se si puo' verificare se ci sono i presupposti per l'applicazione dell'importo ridotto. La Circolare del Ministero delle Finanze 207 del 16 novembre 2000 stabilisce, infatti, che se il dossier contiene strumenti dematerializzati (come tutti quelli quotati) il cui complessivo valore nominale o di rimborso e' inferiore a mille euro, l'imposta di bollo non viene applicata e viene sostituita dal bollo ordinario (1 euro e 81 centesimi). Se il dossier e' vuoto, poi, anche il bollo ordinario di 1.81 viene evitato se non viene inviato il relativo estratto conto.
Ricordiamo, infine, che per contabilizzare la minusvalenza fiscale occorre necessariamente cedere le azioni.
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Sono in possesso da parecchi anni di un certo numero di azioni BINDA, titoli non piu' trattati in quanto la societa'e' fallita e i titoli sono stati delistati. Ho chiesto parecchi volte al mio Istituto di Credito di vendere a costo zero i titoli, oppure di poterli materialmente ritirare, in modo di non pagare piu' i costi della tenuta titoli e bolli. Preciso di avere solamente queste vecchie azioni di nessun valore, e di non avere nessuna intenzione visto l'accaduto, di acquistare ancora titoli di qualsiasi natura. Mi trovo pertanto nella condizione di pagare ogni semestre parecchi euro alla banca per questo dossier, visto che la mia banca mi ha piu' volte detto che non posso venderli, ne posso ritirarli !! Como posso fare per evitare di pagare in vita questo balzello??
Luciano, da Vittorio Veneto

Risposta:
Per sapere se le azioni sono disponibili anche sotto forma di certificati cartacei deve rivolgersi alla societa', al numero di telefono 0331 636053 Le azioni sono nella sua disponibilita' e puo' anche venderle, contrariamente a cio' che afferma la banca. Nemmeno occorre il bollo perche' il controvalore e' sotto il minimo di legge. basta una scrittura con i dati completi di compratore e venditore. Insista (meglio per iscritto), altrimenti puo'presentare reclamo e poi eventualmente rivolgersi all'ombudsman bancario. Le spese sul dossier, comunque, nemmeno sarebbero dovute: clicca qui
 
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