REGOLAMENTO CE N. 182/2009 Il 1 luglio 2009 è entrato in vigore il nuovo Regolamento CE 182/2009 il quale, modificando il precedente Regolamento CE 1019/2002, ha introdotto interessanti novità in materia di commercializzazione ed etichettatura dell’olio d’oliva vergine ed extravergine. La modifica più importante introdotta dal suddetto provvedimento riguarda l’obbligo di indicare in etichetta l’origine del prodotto, sposando così appieno la politica italiana che già da tempo aveva reso obbligatoria tale informazione per l’olio commercializzato sul territorio nazionale. Il Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con il Decreto del 10 ottobre 2007, infatti, aveva introdotto l’obbligo di indicare l’origine dell’olio di oliva vergine ed extravergine commercializzato in Italia. Il Decreto del 2007 aveva reso obbligatoria l’indicazione in etichetta del Paese di coltivazione delle olive e di quello dove è sito il frantoio. Detto provvedimento aveva stabilito, inoltre, che nel caso di provenienza delle olive da più Paesi, l’etichetta avrebbe dovuto riportare l’elenco di tutti gli Stati membri e/o Paesi terzi di coltivazione, in ordine decrescente per quantità utilizzate. Il provvedimento nazionale fu, tuttavia, oggetto di una dura contrapposizione con la Commissione Europea che lo interpretò come atto protezionistico ed in contrasto con la normativa comunitaria (Reg. Ce1019/2002) la quale stabiliva come facoltativa l’indicazione dell’origine. Fu pertanto avviata una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese che limitò, fino a sospendere, l’applicazione del citato Decreto. Di fatto, sul territorio comunitario sono presenti tradizioni agricole e pratiche di estrazione e miscelazione molto diverse tra loro che danno origine ad un’ampia varietà di oli; alcuni di essi, inoltre, sono ottenuti mediante miscelazioni di oli comunitari con oli provenienti da Paesi extracomunitari ma queste informazioni non sempre arrivavano chiaramente al consumatore. Ciò a sfregio di una piena rintracciabilità del prodotto e, soprattutto, della completa protezione e tutela del consumatore. La realtà di fatto di cui sopra ha costituito il punto di partenza per la normativa Italiana del 2007 prima e per quella comunitaria poi. Grazie al pressing condotto dalle organizzazioni degli olivicoltori italiani che da sempre si sono battute per tutelare dalle contraffazioni le specificità dell’olio italiano e garantire allo stesso tempo sicurezza e trasparenza per i consumatori, la Commissione Europea ha successivamente ritenuto opportuno modificare la normativa comunitaria ed estendere l’obbligo dell’indicazione dell’origine agli oli commercializzati sul territorio comunitario sposando, così, la politica italiana.
Tale obbligo è stato introdotto, come sopra anticipato, con il Regolamento CE 182/2009 e per questo motivo il nuovo provvedimento è stato da più parti ‘acclamato’ come una vittoria legislativa del Made in Italy. Le principali novità introdotte dal suddetto provvedimento riguardano l’indicazione dell’origine e delle caratteristiche organolettiche. In particolare, l’indicazione dell'origine diventa obbligatoria per l’olio extravergine di oliva e per l’olio di oliva vergine, e deve figurare sull’imballaggio e/o sull’etichetta del prodotto.
Sono esclusi da quest’obbligo gli oli di oliva DOP o IGP poiché soggetti a specifica normativa (Reg. Ce 510/2006). Le fattispecie contemplate dal Regolamento CE 182/2009 per indicare l’origine sono tre:
1. olio ottenuto nello stesso Stato Membro di raccolta delle olive: in questo caso è possibile richiamare l’origine indicando il nome del Paese seguito da diciture quali “Prodotto in…”, “Ottenuto in ….”, ma anche indicazioni del tipo “100% prodotto in …”. Il nome dello Stato Membro può essere sostituito da un riferimento alla Comunità.
2. olio ottenuto in uno Stato Membro con olive provenienti da altri Stati Membri/Paesi terzi: in questo caso l’indicazione dell’origine deve essere apposta adottando la seguente dicitura “Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in …. da olive raccolte in …”. Anche in questo caso il nome dello Stato Membro può essere sostituito da un riferimento alla Comunità. Qualora fosse necessario indicare più Stati Membri/Paesi terzi, questi devono essere menzionati in ordine ponderale decrescente in relazione alla quantità apportata.
3. miscele di oli comunitari e/o non comunitari: in questo caso le modalità di indicazione dell’origine sono una delle seguenti, da utilizzarsi in relazione alla tipologia di prodotto: