OT: Spero che qualcuno possa aiutarmi! Anche con risposte in mp, essendo un argomento non strettamente attinente al Th, ma non sapevo dove postarlo (dopo QQ lo puoi cancellare, grazie della cortesia)
avendo in portafoglio un’azione di società fallita (ittierre), i cui titoli sono usciti dalla contrattazione: è permesso la cessione a terzi dei titoli mediante scrittura privata inviata in originale alla banca, corredata dai documenti di riconoscimento dei contraenti?
Il tutto al fine di recuperare le minus.
Ho provato con IW... mi hanno detto che non effettuano vendite tra privati. In realtà io comunico esclusivamente l’ordine di trasferimento dei titoli (allegando il contratto privato) con la loro obbligazione a contabilizzarmi le minus!! Qualcuno ha eseguito una analoga operazione? Con quale banca?
In merito su internet ho trovato le seguenti risposte a quesiti posti da investitori (file in allegato), su alcuni siti delle associazioni dei consumatori e qualche articolo.
P.S. non sono riuscito a caricare fili docx.. quindi l'ho postato così
Seguono articoli trovati con ricerca su internet:
1. Articolo di Giuseppe D'Orta
Pubblichiamo un fac-simile di atto di vendita di titoli, utile a chi desidera cedere ad un amico delle azioni fallite in modo da poter contabilizzare la minusvalenza fiscale (che non spetta in caso di annullamento delle azioni a seguito di azzeramento del capitale) ma anche nel caso in cui si voglia liberare il dossier titoli per procedere alla sua estinzione.
La compravendita, essendo di controvalore non superiore a 206,58 euro non prevede l'utilizzo di un fissato bollato in quanto e' esente da imposta di bollo, come stabilito dalla Circolare delle Entrate numero 106/E del 21 dicembre 2001.
Suggeriamo a tutti gli interessati di informarsi in anticipo sulle esatte modalita' e gli eventuali costi della cessione. Non vi e' bisogno di autenticare le firme. Alcune banche, pero', pretendono che l'atto sia stipulato da un notaio. Molti altri istituti, invece, lo accettano senza difficoltà.
...........................................................................................................................................
2. Come cedere le azioni di società fallite
Scrivo per avere un chiarimento in merito alla vostra risposta pubblicata sul Mondo 5. Il tema trattato riguardava «Mille ostacoli per eliminare azioni dal dossier». La frase su cui vorrei un approfondimento è la seguente: «... il lettore potrebbe cedere i titoli a un amico semplicemente redigendo un contratto di compravendita che contenga i dati completi delle coordinate dei conti e dei dossier titoli sia del venditore sia del compratore». Sarei interessato a sapere quali sono le leggi o disposizioni che menzionano la compravendita di titoli dematerializzati di società ex quotate che a oggi risultano fallite. Mi interessa perché vorrei redigere una bozza di contratto di compravendita con riferimenti normativi.
R.S., Roma
Il lettore non ha bisogno di citare alcuna particolare disposizione di legge. Le azioni, seppure rappresentanti il capitale di una società che si trova sotto procedura concorsuale, gli appartengono e ne può disporre come crede. L' atto di compravendita è alquanto semplice da redigere. Un esempio si trova sul sito dell' associazione dei consumatori Aduc al link:
http://investire. aduc.it/generale/files/allegati/ investire/151931-Fac-simileCessionetitoli. doc.
...........................................................................................................................................
3. Perdite su azioni fallite, come evitare la beffa fiscale
Domanda. Nel mio portafoglio ci sono azioni di società fallite e i cui titoli sono usciti dalla contrattazione. In pratica ho perso tutto. Ma la banca non dovrebbe caricarmi le minusvalenze? Perché devo pagare il 12,50% sui capital gain quando posso benissimo far valere queste perdite? Lettera firmata - BRESCIA
Risposta. Quando una società fallisce, gli azionisti, oltre al danno economico, devono subire anche la beffa fiscale. L' azionista, infatti, è l' ultimo ad essere pagato tra i creditori della società e, quindi, rischia di non ricevere nulla, o molto poco, al termine della procedura di liquidazione. Ma viene anche penalizzato fiscalmente. La legge, scritta male e forse quando simili episodi non si erano ancora verificati su larga scala, non consente di sottrarre dal totale dei guadagni finanziari le minusvalenze subite con il crac societario. La semplice perdita di valore di un titolo azionario, in seguito al dissesto della società che lo ha emesso, infatti, non costituisce per il privato una minusvalenza deducibile e non lo è nemmeno la perdita che deriva dal rimborso del titolo, a valori inferiori rispetto a quelli d'acquisto, al termine della procedura di liquidazione.
Per «realizzare» la minusvalenza è necessario vendere il titolo. Cosa ovviamente impossibile nel caso segnalato dal lettore, ma che interessa molti risparmiatori. Purtroppo. Se il titolo è depositato in banca in un dossier amministrato, comunque, una via di fuga c' è. Per far emergere la minusvalenza si può trasferire l'azione ad altro dossier (anche senza un formale atto di vendita) intestato in modo diverso da quello di partenza. Basta che il nuovo dossier sia cointestato con altre persone che non figurano come titolari del primo deposito (ad esempio il coniuge). In questo caso la legge «presume» che sia avvenuta la cessione ed impone alla banca di calcolare la minusvalenza tenendo conto del valore del titolo al momento del trasferimento.