Telecom: Tar respinge ricorso su tariffe terminazione
[LINK:fd548b2bf1]Tit[/LINK:fd548b2bf1]: Tar respinge ricorso su tariffe terminazione
Resta in vigore l'asimmetria delle tariffe di terminazione su rete fissa tra Telecom e gli altri operatori. Secondo quanto apprende Radiocor, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso con cui Telecom chiedeva l'annullamento della delibera dell'Agcom che ha stabilito per la societa' tariffe di terminazione (il pedaggio che un operatore riceve dagli altri ogni volta che la chiamata di un loro utente termina sulla propria rete) inferiori alla concorrenza.
Il ricorso di Telecom Italia era stato presentato il 22 novembre dello scorso anno. La societa' chiedeva l'annullamento della delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 28 giugno 2006 sui 'mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate su rete telefonica fissa' (sono i mercati 8, 9 e 10 della raccomandazione della commissione Europea sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi, ndr). Oggetto del ricorso era soprattutto il mercato 9, quello dei costi di terminazione su rete fissa, vale a dire la tariffa che ogni operatore incassa per ricevere chiamate sulla sua rete. L'Autorita' per le tlc ha stabilito un differenziale ampio tra la 'terminazione' che puo' richiedere Telecom in quanto operatore dominante (0,35 centesimi di euro al minuto) e quella che spetta ai gestori alternativi (la tariffa di 1,54 centesimi al minuto, in vigore fino allo scorso 30 giugno, e' stata ridotta a 1,32 centesimi e sara' diminuita ulteriormente nei prossimi quattro anni, fino alla scomparsa dell'asimmetria). L'Authority ha inoltre riconosciuto agli operatori alternativi la possibilita' di chiedere un incremento ulteriore della tariffa per essi stabilita ove giustificato dai costi. Telecom contestava la legittimita' di entrambe le misure, tenuto conto anche delle osservazioni non favorevoli all'introduzione delle asimmetrie espressi a suo tempo dall'Antitrust e dalla Commissione europea. La terza sezione ter del Tribunale amministrativo, presieduta da Italo Riggio, ha respinto tutte le eccezioni di Telecom. In particolare, con riferimento alla difformita' della delibera rispetto al parere dell'Antitrust, i giudici scrivono che l'Agcom ha chiarito la necessita', da un lato, che agli operatori alternativi 'siano temporaneamente imposti obblighi differenti rispetto a quelli stabiliti per l'operatore storico e, dall'altro, che detta asimmetria si riduca nel tempo; cio' al fine di assicurare agli operatori di restare sul mercato in maniera competitiva e concorrenziale, evitando, nel contempo, che gli stessi mettano in pratica misure anticompetitive e non sviluppino le proprie infrastrutture'. Proprio per garantire tale duplice necessita', prosegue il collegio, l'Autorita' ha consentito 'all'operatore alternativo di dimostrare che il prezzo massimo (della terminazione, ndr) e' tanto basso da non consentire di coprire i costi effettivamente sostenuti'.
da
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