Banca d'Italia: il testo emanato dal CdM
Il testo completo.
Art. 1 La Banca d'Italia e' parte integrante del sistema europeo di banche centrali e agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Bce.
Art.2 La Banca d'Italia e' istituto di diritto pubblico. La maggioranza delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia e' detenuta dallo Stato; la restante parte delle quote puo' essere detenuta esclusivamente da altri enti pubblici.
Art.3 Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia e ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il miglior esercizio dei poteri attribuiti nonche' per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti.
Art. 4 La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento dell'indipendenza dell'autorita' di vigilanza. Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attivita'.
Art. 5 Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono sempre motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.
Art. 6 Per i provvedimenti di sua competenza, aventi rilevanza esterna, e per quelli adottati su sua delega, il Governatore acquisisce in ogni caso il parere preventivo del Direttorio. Ai pareri del Direttorio si applica quanto previsto dal comma 5 del presente articolo. La disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del sistema europeo di banche centrali.
Art. 7 Il Governatore dura in carica sette anni, senza possibilita' di rinnovo.
Art. 8 Lo Statuto della Banca d'Italia e' adeguato alle disposizioni contenute nel presente articolo entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' stabilite dal comma 2 dell'Art. 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n.43. Le istruzioni di vigilanza sono adeguate alle disposizioni contenute nel presente articolo entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9 Con regolamento del Governo, da adottare ai sensi dell'Art.17 della legge 23 agosto 1988, n.400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 2 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al trasferimento delle quote di partecipazione in favore dei soggetti indicati al comma 2, i diritti di voto relativi alle quote di partecipazione in possesso di soggetti diversi da quelli indicati nel citato comma 2, sono automaticamente sospesi e vengono esercitati dallo Stato.
Art. 10 Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.