rob.luc
Forumer storico
Se non hai l'acqua non puoi. Semplice
..........e la vescica piena ?
dici che se telefono alla forestale e gli dico che ho una vescica con funzione idrante il permesso me lo concede ?
mio padre ha anche la prostata e la usa spesso.
tacci loro 50 punti di spread su un opzione.
aritacciloro ..............per non pagare tasse "irreali" tocca fare gli equilibristi.
p.s. Corpo Forestale dello Stato - Chi Siamo - Struttura Organizzativa - Divisione 11ª - URP - Incendi boschivi
E' possibile effettuare l'abbruciamento in campo di residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale?
Una pratica particolarmente diffusa in campo agricolo, a seguito delle recenti modiche introdotte dall'art. 13 del D.Lgs. 205/2010, (che ha modificato l'art. 185 del D.Lgs. 152/2006), non può essere più realizzata. Infatti, la norma ha stabilito che "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi", se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l′ambiente o mettono in pericolo la salute umana devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati.
La combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura, quindi, come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente oltre che amministrativamente, ai sensi dell′art. 256 del D.Lgs 152/2006.
Si riporta per maggior completezza il testo del sopra menzionato articolo (attività di gestione di rifiuti non autorizzata):
"Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. [...]"
Mentre in precedenza, quindi, i regolamenti dei fuochi controllati in agricoltura prevedevano il divieto di accendere fuochi solamente durante il periodo compreso tra il 15 giugno e 15 ottobre di ogni anno e, per i trasgressori stabilivano una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 51,00 ed € 258,00, adesso il divieto di bruciare sterpaglie, ramaglie e vegetazione secca in genere è valido sempre ed è diventato reato penale oltre a prevedere una sanzione amministrativa minima di € 2.600,00.
Le tre attuali possibilità consentite dalla legge per potere pulire i terreni e "smaltire i rifiuti" senza incorrere in sanzioni sono:
1 - Depositarli nei contenitori, se in piccole quantità;
2 - Conferirli nelle discariche pubbliche;
3 - Acquistare un trituratore degli scarti vegetali e spargerli poi sul terreno rendendoli così un composto organico concimante.
Le amministrazioni comunali sono tenute a mettere in atto, attraverso i vari canali a disposizione (incontri pubblici, manifesti, programmi radiofonici, siti telematici, etc), un'opera di informazione sulle nuove disposizioni di legge e, soprattutto, a creare le isole ecologiche comunali dove conferire e raccogliere i residui vegetali per il successivo corretto e legale smaltimento.
mi arrestano il papi 86 anni e prostata alle stelle
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