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Statuto
Art. 1 - Denominazione, sede e durata
E' costituita la Fondazione GIMBE (GIMBE Foundation), d'ora in poi denominata Fondazione.
La Fondazione ha sede legale in Bologna in via Giovanni Amendola n. 2 e potrà istituire sedi operative, oltre che variare quella principale.
Lo spostamento della sede legale nell\'ambito del Comune di Bologna non comporta modifica del presente statuto.
La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.
Art. 2 - Scopo
La Fondazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di promuovere attività di formazione e ricerca in ambito sanitario finalizzate a:
che costituiscono essenza dello scopo stesso in quanto oggetto delle attività di ricerca e formazione - sono:
Art. 3 - Attività
Per perseguire il proprio scopo la Fondazione, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:
Art. 4 - Patrimonio
Per garantirne il funzionamento, la Fondazione dispone di un patrimonio costituito da:
Al fine di perseguire lo scopo e realizzare le attività istituzionali, la Fondazione disporrà del fondo di gestione costituito da:
Sono organi della Fondazione:
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri che durano in carica cinque anni.
I membri del consiglio di amministrazione sono per la prima volta nominati all'atto della costituzione della fondazione.
Quando uno dei membri del Consiglio di Amministrazione viene meno, per qualsiasi ragione, gli altri membri provvedono a sostituirlo.
Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto ad altri organi.
In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a uno dei membri del Consiglio di Amministrazione o a collaboratori interni della Fondazione, precisandone i limiti nell'atto di delega.
Per disciplinare lo svolgimento dell'attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può inoltre definire regolamenti, procedure e protocolli interni.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, almeno tre giorni prima della riunione, con lettera, fax o e-mail, indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare le modifiche al presente statuto, da presentare all'approvazione dell'autorità tutoria, con il voto favorevole di tutti i suoi membri.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione è riconosciuto un gettone di presenza ed è possibile riconoscere eventuali compensi a fronte del conferimento di specifici incarichi professionali.
Art. 8 - Il Presidente
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il vicepresidente della Fondazione.Il Presidente ed il vicepresidente durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente.
Art. 9 - Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico, organo consultivo della Fondazione, è composto da nove a venticinque membri nominati dal consiglio di amministrazione che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione.
Il Comitato Scientifico si riunisce una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive, relative alle attività culturali, di ricerca, didattiche e tecniche della Fondazione.
I pareri e le proposte del Comitato Scientifico non sono vincolanti per la Fondazione.
Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno tre membri.
Per i membri del Comitato Scientifico non è previsto alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute.
Art. 10 - Il Collegio dei Revisori o il Revisore dei Conti
Il controllo amministrativo e contabile della Fondazione è affidato ad un Collegio di tre Revisori o ad un Revisore dei Conti.
Il Collegio dei Revisori o il Revisore dei Conti, è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra professionisti iscritti nell'apposito Registro dei Revisori contabili.
Il Collegio dei Revisori o il Revisore dei Conti durano in carica tre anni, salvo scelta diversa fatta dal Consiglio di Amministrazione e possono essere riconfermati.
Art. 11 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° Gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti,
per lo sviluppo e il potenziamento delle attività della Fondazione, per l’acquisto di beni strumentali.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o consentite dalla legge.
Art. 12 - Estinzione
In caso di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa dipenda, vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo a organizzazioni senza scopo di lucro che operano in settori analoghi di attività.
Art. 13 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e alle disposizioni di attuazione del Codice Civile in materia di Fondazioni.
Art. 1 - Denominazione, sede e durata
E' costituita la Fondazione GIMBE (GIMBE Foundation), d'ora in poi denominata Fondazione.
La Fondazione ha sede legale in Bologna in via Giovanni Amendola n. 2 e potrà istituire sedi operative, oltre che variare quella principale.
Lo spostamento della sede legale nell\'ambito del Comune di Bologna non comporta modifica del presente statuto.
La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.
Art. 2 - Scopo
La Fondazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di promuovere attività di formazione e ricerca in ambito sanitario finalizzate a:
- consolidare la formazione continua dei professionisti sanitari come un processo di auto-apprendimento permanente (self-direct life-long learning);
- migliorare la qualità metodologica, l'etica, l'integrità e il valore sociale della ricerca sanitaria;
- favorire il trasferimento delle migliori evidenze scientifiche alla pratica professionale e all'organizzazione dei servizi sanitari;
- promuovere la qualità dell'assistenza sanitaria, in termini di sicurezza, efficacia, appropriatezza, equità, coinvolgimento degli utenti, efficienza.
che costituiscono essenza dello scopo stesso in quanto oggetto delle attività di ricerca e formazione - sono:
- Pratica professionale basata sulle evidenze - Evidence-based Practice (EBP), in tutte le varianti professionali:
- Evidence-based Medicine (EBM), Evidence-based Nursing (EBN), Evidence-based Pharmacy (EB-Pharm), Evidence-based Physiotherapy (EB-Phys), etc.
- Assistenza sanitaria basata sulle prove di efficacia - Evidence-based Health Care (EBHC).
- Management sanitario basato sulle prove di efficacia - Evidence-based Health Management (EBHM).
- Informazione sanitaria agli utenti basata su prove di efficacia - Evidence-based Patient Information.
- Governo clinico - Clinical Governance.
- Metodologia della ricerca - Research Methodology.
- Educazione continua in medicina (ECM) - Continuing Medical Education (CME) e sviluppo professionale continuo in ambito sanitario - Continuing Professional Development (CPD).
Art. 3 - Attività
Per perseguire il proprio scopo la Fondazione, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:
- organizzare conferenze, convention, workshop, corsi di alta formazione, master;
- pianificare e condurre progetti di ricerca e di formazione;
- coordinare gruppi di studio, di ricerca, di miglioramento continuo della qualità;
- divulgare il proprio know-how e i risultati delle ricerche attraverso riviste, articoli, monografie, presenze a conferenze e manifestazioni di settore, media, software, supporti multimediali, internet;
- creare e gestire biblioteche cartacee e digitali;
- progettare, sviluppare e mantenere siti web;
- sviluppare contenuti per la formazione a distanza (FAD) utilizzando vari supporti: riviste, CD-DVD, Internet, video, ecc;
- istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca;
- raccogliere fondi da destinare alle attività che rientrano negli scopi della Fondazione;
- collaborare con Istituzioni nazionali e internazionali di formazione, di ricerca e di politica sanitaria.
- acquisire immobili (acquisto, locazione, leasing, comodato) da utilizzare per gli scopi statutari e/o come sede delle attività previste dal presente Statuto;
- acquistare beni mobili, impianti, attrezzature e materiali da utilizzare per l'espletamento delle attività istituzionali;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari e richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- investire eventuali proventi della propria attività nella realizzazione degli scopi statutari;
- acquisire diritti d'autore e brevetti sulle opere dell'ingegno nei settori attinenti allo scopo e/o alle attività istituzionali di cui ai punti precedenti;
- intraprendere qualsiasi altra attività idonea, anche indirettamente, al raggiungimento dello scopo istituzionale.
Art. 4 - Patrimonio
Per garantirne il funzionamento, la Fondazione dispone di un patrimonio costituito da:
- dotazione iniziale;
- beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto e destinate a patrimonio;
- contributi o elargizioni di persone fisiche o enti pubblici o privati, espressamente destinati a incrementare il patrimonio della Fondazione;
- somme derivanti dai redditi non utilizzati e destinati a incrementare il patrimonio della Fondazione.
Al fine di perseguire lo scopo e realizzare le attività istituzionali, la Fondazione disporrà del fondo di gestione costituito da:
- redditi derivanti dal proprio patrimonio, di cui all'art. 4;
- ricavi derivati dalle attività istituzionali, accessorie strumentali e connesse, di cui all'art. 3;
- contributi o donazioni di persone fisiche o enti pubblici o privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio della Fondazione.
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori o il Revisore dei Conti;
- il Comitato Scientifico.
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri che durano in carica cinque anni.
I membri del consiglio di amministrazione sono per la prima volta nominati all'atto della costituzione della fondazione.
Quando uno dei membri del Consiglio di Amministrazione viene meno, per qualsiasi ragione, gli altri membri provvedono a sostituirlo.
Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto ad altri organi.
In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- decidere gli indirizzi della Fondazione e programmarne le attività;
- amministrare il patrimonio della Fondazione sia per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie,
- sia per la ripartizione di tali rendite fra le diverse sezioni attraverso cui la Fondazione perseguirà i propri scopi;
- approvare entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare l'assunzione di collaboratori, consulenti, dipendenti, borsisti, determinandone le relative retribuzioni;
- chiedere contributi e finanziamenti agli Enti statali, provinciali, regionali e comunitari, in base alle norme e alle disposizioni di legge;
- decidere l'accettazione di eredità, donazioni, lasciti, sussidi, contributi, elargizioni;
- autorizzare la partecipazione della Fondazione a consorzi e altre strutture associative come Enti pubblici e privati, organismi e persone giuridiche in genere;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati ai fini del perseguimento delle attività istituzionali;
- nominare i membri del Comitato Scientifico;
- nominari i membri del Collegio dei Revisori o il Revisore dei Conti.
a uno dei membri del Consiglio di Amministrazione o a collaboratori interni della Fondazione, precisandone i limiti nell'atto di delega.
Per disciplinare lo svolgimento dell'attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può inoltre definire regolamenti, procedure e protocolli interni.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, almeno tre giorni prima della riunione, con lettera, fax o e-mail, indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare le modifiche al presente statuto, da presentare all'approvazione dell'autorità tutoria, con il voto favorevole di tutti i suoi membri.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione è riconosciuto un gettone di presenza ed è possibile riconoscere eventuali compensi a fronte del conferimento di specifici incarichi professionali.
Art. 8 - Il Presidente
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il vicepresidente della Fondazione.Il Presidente ed il vicepresidente durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente.
Art. 9 - Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico, organo consultivo della Fondazione, è composto da nove a venticinque membri nominati dal consiglio di amministrazione che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione.
Il Comitato Scientifico si riunisce una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive, relative alle attività culturali, di ricerca, didattiche e tecniche della Fondazione.
I pareri e le proposte del Comitato Scientifico non sono vincolanti per la Fondazione.
Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno tre membri.
Per i membri del Comitato Scientifico non è previsto alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute.
Art. 10 - Il Collegio dei Revisori o il Revisore dei Conti
Il controllo amministrativo e contabile della Fondazione è affidato ad un Collegio di tre Revisori o ad un Revisore dei Conti.
Il Collegio dei Revisori o il Revisore dei Conti, è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra professionisti iscritti nell'apposito Registro dei Revisori contabili.
Il Collegio dei Revisori o il Revisore dei Conti durano in carica tre anni, salvo scelta diversa fatta dal Consiglio di Amministrazione e possono essere riconfermati.
Art. 11 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° Gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti,
per lo sviluppo e il potenziamento delle attività della Fondazione, per l’acquisto di beni strumentali.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o consentite dalla legge.
Art. 12 - Estinzione
In caso di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa dipenda, vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo a organizzazioni senza scopo di lucro che operano in settori analoghi di attività.
Art. 13 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e alle disposizioni di attuazione del Codice Civile in materia di Fondazioni.