Mps: "Converto a patto che..." (5 lettori)

Sig. Ernesto

Vivace Impertinenza
Leggo che secondo taluni il trend dei NPLs in MpS si sarebbe fermato o addrittura invertito.

Le ultime rilevazioni (resoconto di gestione al 30 settembre) parlano di un aumento del rapporto "sofferenze nette/totale crediti vs clientela" in aumento(+1.7%)

Saluti,
 

actarus69

Nuovo forumer
MARKET TALK: B.Mps, nuove azioni a 17,4 euro (Equita)

MILANO (MF-DJ)--Focus su B.Mps, sempre sospesa dalle negoziazioni. La Vigilanza Bce "ha chiesto un aumento di capitale da 8,8 mld euro, superiore ai precedenti 5 mld, probabilmente per arrivare a un livello target di total capital ratio senza i subordinati e per assorbire il venir meno del contributo di Atlante. Il CET1 dovrebbe attestarsi al 13-14%, ma resta da chiarire cosa succede alle coperture e ai crediti 'forborne'", sottolinea Equita Sim. "Il Ceo di Mps Morelli ha dichiarato che la banca dovra' presentare alla Bce un nuovo piano di ristrutturazione. Il piano precedente che prevedeva lo spin-off integrale degli Npl non e' quindi piu' di attualita'. Infine, nel decreto del Governo per l`intervento in Mps e' chiarito che: il valore attribuito alle azioni Mps in sede di conversione dei Tier1 e Tier2 sara' lo stesso di quello utilizzato per l`aumento di capitale del Governo e non c`e' quindi un prezzo privilegiato a favore dello Stato; lo swap tra equity e bond senior per i detentori di subordinati upper Tier2 2018 retail riguardera' tutti gli obbligazionisti (anche coloro che hanno acquistato successivamente) con l`esclusione di quelli acquistati da controparti qualificate o clienti professionali", prosegue Equita. "La complessita' delle operazioni e del processo (nuovo piano industriale, ok della Bce) implicano che bond e azioni rimarranno sospesi dalle quotazioni per alcune settimane, almeno fino a marzo" secondo alcune fonti di stampa; "in base a calcoli preliminari, inserendo un aumento da 8,8 mld, secondo noi le nuove azioni saranno emesse a un prezzo di 17,4 euro e il numero di azioni della banca salira' da 29 mln a 527 mln", conclude Equita. Rating hold, prezzo obiettivo a 28 euro.


Io vorrei sapere cosa si son fumati questi: 17.4 euro il prezzo delle NUOVE azioni? Ma che conti han fatto sti qua???
 

Sig. Ernesto

Vivace Impertinenza
Come sempre invito i più esposti e vulnerabili a tener duro, nn cedere alle minkiate di esperti della domenica somari e prendere sempre..sempre in considerazione uno scenario "prudenzialmente avverso". Preparatevi al peggio per godere del meglio.

Non c'è nulla di figo in un Burden Sharing..non c'è nulla da guadagnare. Tenete quello che si scrive in questo thread sempre a mente.

Saluti,

(ANSA) - Rome, December 27 - A cash call for troubled Tuscan lender Monte dei Paschi di Siena (MPS) must be raised from five billion to 8.8 billion euros, the European Central Bank (ECB) has said after the Italian government unveiled a bailout just before Christmas.
The recapitalisation for Italy's third-biggest and the world's oldest bank will be paid for by the Italian State and shareholders.
The Bundesbank said Tuesday the bailout has to be "carefully weighed to avert the risks of strong economic turbulence".
Two aspects of the bailout are at the centre of negotiations between the ECB and the Italian government, sources said: the timeframe for the repayment of public funds and the price that MPS shareholders and bondholders will have to pay.
MPS shares were still suspended from trading Tuesday.
The bailout became necessary after an MPS five-billion-euro capital hike failed.
MPS needed to raise cash urgently after coming last in ECB stress tests of 51 banks in July because of its high rate of non-performing loans (NPLs).
On December 23 Premier Paolo Gentiloni's government moved to save MPS after the troubled bank failed in a bid to raise the five billion euros of fresh capital.
In an overnight meeting, the cabinet approved a decree with a mechanism to give MPS's retail clients 100% protection via a 20-billion-euro fund for both MPS and any other banks who will need help.
Under the measure, the government will offer MPS capital under a formula called "precautionary recapitalization," with which the State offers assurances that the bank is solvent and that the government will get its money back.
"I think that this is an important day, a turning point (for MPS)," Gentiloni said Friday.
"It gives reassurance for its savers and for its future".
MPS had said Thursday that its drive to bring in fresh capital had raised 2.45 billion euros via debt-for-equity conversions, well short of the five-billion target after it failed to secure an anchor investor, the Qatar sovereign fund.
The 100% protection mechanism for MPS bond holders will entail giving them shares first and then ordinary bonds, Economy Minister Pier Carlo Padoan said, noting that State intervention would result in forced conversion with losses.
In order to prevent this, the bank will activate a transaction mechanism to exchange bonds into shares and then into ordinary bonds.
The decree passed by the Italian government could have a positive effect for senior bondholders and those holding an account in the banks concerned, since it aims to increase their protection with greater capital, ratings agency Moody's said.
It added that it would be expected to also reduce the probability of contagion for the strongest banks.
MPS CEO Marco Morelli said State intervention "was not the bank's first choice".
However, he added, "it will in any case give us the chance to quickly get rid of non-performing loans and to have a different, stronger position".
State intervention, he said, will enable MPS to restore an arrangement, "as concerns liquidity, in line with what had been the bank's position in early 2016".
MPS has decided to present a request for special, temporary financial support that will enable it to access precautionary recapitalization as stipulated by the EU Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD).
Eurogroup chief Jeroen Dijsselbloem meanwhile said that since not enough funds had been raised by MPS, state intervention could be weighed. He cautioned, however, that regulations require there first be a 'bail-in' of shareholders and junior bond holders.
 

actarus69

Nuovo forumer
Sì, Ernè, siamo d'accordo. Ma se Gentiloni punta i piedi la Bce che fa? Ci sgrida? Ci caccia dall'Europa? Lo hai detto tu prima di me.. se vogliamo possiamo fare la voce grossa. .e puntare i piedi.
 

Sig. Ernesto

Vivace Impertinenza
Lu, io me lo auguro per tutti..ma nun me sbajo...

Leggi con me:






State support can create moral hazard and undermine market discipline. To reduce moral hazard, aid should only be granted on terms which involve adequate burden-sharing by existing investors.
41.
Adequate burden-sharing will normally entail, after losses are first absorbed by equity, contributions by hybrid capital holders and subordinated debt holders. Hybrid capital and subordinated debt holders must contribute to reducing the capital shortfall to the maximum extent. Such contributions can take the form of either a conversion into Common Equity Tier 1 (16) or a write-down of the principal of the instruments. In any case, cash outflows from the beneficiary to the holders of such securities must be prevented to the extent legally possible.
42.
The Commission will not require contribution from senior debt holders (in particular from insured deposits, uninsured deposits, bonds and all other senior debt) as a mandatory component of burden-sharing under State aid rules whether by conversion into capital or by write-down of the instruments.
43.
Where the capital ratio of the bank that has the identified capital shortfall remains above the EU regulatory minimum, the bank should normally be able to restore the capital position on its own, in particular through capital raising measures as set out in point 35. If there are no other possibilities, including any other supervisory action such as early intervention measures or other remedial actions to overcome the shortfall as confirmed by the competent supervisory or resolution authority, then subordinated debt must be converted into equity, in principle before State aid is granted.
44.
In cases where the bank no longer meets the minimum regulatory capital requirements, subordinated debt must be converted or written down, in principle before State aid is granted. State aid must not be granted before equity, hybrid capital and subordinated debt have fully contributed to offset any losses.
45.
An exception to the requirements in points 43 and 44 can be made where implementing such measures would endanger financial stability or lead to disproportionate results. This exception could cover cases where the aid amount to be received is small in comparison to the bank's risk weighted assets and the capital shortfall has been reduced significantly in particular through capital raising measures as set out in point 35. Disproportionate results or a risk to financial stability could also be addressed by reconsidering the sequencing of measures to address the capital shortfall.
46.
In the context of implementing points 43 and 44, the ‘no creditor worse off principle’ (17) should be adhered to. Thus, subordinated creditors should not receive less in economic terms than what their instrument would have been worth if no State aid were to be granted.


--------------------------------------------------------------------------------------------

E' tutto scritto.. EUR-Lex - 52013XC0730(01) - EN - EUR-Lex

...basta unire i pezzi e riflettere. Se dico che ci si è decisi in ritardo....




3.1.3. Impedire il deflusso di fondi prima di una decisione di ristrutturazione

47.

Onde limitare l'aiuto al minimo necessario, il deflusso di fondi dovrebbe essere impedito nella fase più iniziale possibile. Di conseguenza, a partire dal momento in cui il fabbisogno di capitale è noto o avrebbe dovuto essere noto alla banca, la Commissione ritiene che la banca dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per conservare i fondi. In particolare, a partire da tale momento, gli enti creditizi che abbiano individuato, o avrebbero dovuto individuare, un fabbisogno di capitale:

a)

non devono versare dividendi su azioni o cedole su strumenti di capitale ibridi (o altri strumenti per i quali il pagamento di cedole è discrezionale);

b)

non devono riacquistare le proprie azioni o esercitare un'opzione call su strumenti ibridi di capitale per l'intera durata del periodo di ristrutturazione senza previa approvazione da parte della Commissione;

c)

non devono riacquistare strumenti di capitale ibridi, salvo se una tale misura, eventualmente in combinazione con altre, consente all'ente creditizio di assorbire completamente la propria carenza di capitale e avviene a livelli sufficientemente vicini agli attuali livelli di mercato (18) e supera di oltre il 10 % superiore al prezzo di mercato; qualsiasi riacquisto è subordinato all'approvazione previa da parte della Commissione;

d)

non devono eseguire alcuna operazione di gestione del capitale senza previa approvazione da parte della Commissione;

e)

non devono applicare pratiche commerciali aggressive;

f)

non devono acquisire partecipazioni in alcuna impresa, sia che si tratti di un trasferimento di attivi che di azioni. Tale obbligo non riguarda: i) le acquisizioni effettuate nel corso delle attività bancarie ordinarie nella gestione di crediti esistenti nei confronti di imprese in difficoltà; ii) le acquisizioni di partecipazioni in imprese a condizione che il prezzo di acquisto corrisposto sia inferiore allo 0,01 % dell'entità dell'ultimo stato patrimoniale dell'ente creditizio in quel determinato momento e che i prezzi d'acquisto cumulativi pagati per tutte queste acquisizioni da quel momento fino alla fine del periodo di ristrutturazione siano inferiori allo 0,025 % dell'entità del suo ultimo stato patrimoniale disponibile in tale momento; iii) le acquisizioni di un'attività economica, previa approvazione della Commissione, se essa è, in circostanze eccezionali, necessaria per ripristinare la stabilità finanziaria o garantire una concorrenza efficace;

g)

devono astenersi da qualsiasi pubblicità che faccia riferimento al sostegno statale e da qualsiasi strategia commerciale aggressiva che non avrebbe luogo senza il sostegno dello Stato membro.

48.

Poiché è necessario garantire che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo necessario, se una banca intraprende iniziative che non sono in linea con i requisiti di cui al punto 47 in un momento in cui il suo fabbisogno di capitale supplementare avrebbe dovuto essere chiaro per un'impresa gestita in modo efficiente, la Commissione, al fine di stabilire le misure necessarie per limitare le distorsioni della concorrenza, aggiunge all'importo dell'aiuto un importo equivalente al deflusso di fondi.

3.1.4. Copertura della carenza residua di capitale con aiuti alla ristrutturazione

49.

Se dopo l'attuazione delle misure di raccolta di capitale e di condivisione degli oneri permane una carenza di capitale, tale carenza può, in linea di principio, essere coperta mediante misure di ricapitalizzazione pubblica, misure a fronte di attività deteriorate o una combinazione dei due tipi di misura. Affinché aiuti di questo tipo siano compatibili, è necessario presentare alla Commissione un piano di ristrutturazione che deve soddisfare le disposizioni previste nelle pertinenti sezioni delle comunicazioni legate alla crisi.

3.2. Aiuti al salvataggio sotto forma di misure di ricapitalizzazione e di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate

50.

Una volta che la Commissione inizierà ad applicare i principi delineati nella presente comunicazione, lo Stato membro dovrà notificare un piano di ristrutturazione alla Commissione e ottenere l'approvazione degli aiuti di Stato prima di adottare qualsiasi misura di ricapitalizzazione o di sostegno a fronte di attività deteriorate. La Commissione può tuttavia, in via eccezionale, autorizzare lo Stato membro a concedere determinate misure su base temporanea come aiuti per il salvataggio prima dell'approvazione di un piano di ristrutturazione se tali misure sono necessarie per tutelare la stabilità finanziaria. Se uno Stato membro invoca questa deroga volta a garantire la stabilità finanziaria, la Commissione chiederà un'analisi ex ante da parte dell'autorità di vigilanza competente che confermi l'esistenza dell'attuale (non futura) carenza di capitale, la quale costringerebbe l'autorità di vigilanza dell'ente creditizio a ritirare immediatamente la licenza bancaria se le misure non venissero attuate. Un'analisi di questo tipo deve inoltre dimostrare che i rischi eccezionali per la stabilità finanziaria non possono essere scongiurati con capitali privati entro un lasso di tempo sufficientemente breve o con qualsiasi altra misura temporanea con effetti meno distorsivi, ad esempio una garanzia statale.

51.

Qualsiasi misura di salvataggio a cui si applichi il punto 50 deve essere notificata alla Commissione. Per essere autorizzata a titolo temporaneo dalla Commissione, una misura di questo tipo deve rispettare le norme previste per queste misure in materia di remunerazione e condivisione degli oneri nella comunicazione sulla ricapitalizzazione, nella comunicazione di proroga del 2011 e, se pertinente, nella comunicazione sulle attività deteriorate.

52.

Gli aiuti al salvataggio sotto forma di ricapitalizzazione e di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate non devono inoltre impedire il rispetto dei requisiti in materia di ripartizione degli oneri stabiliti nella presente comunicazione. Di conseguenza, le misure richieste in materia di condivisione degli oneri devono essere attuate come parte degli aiuti per il salvataggio oppure le misure di ricapitalizzazione o di sostegno a fronte di attività deteriorate devono essere strutturate in maniera da consentire a posteriori l'attuazione delle misure di condivisione degli oneri. Tale attuazione ex post può essere realizzata, ad esempio, mediante una ricapitalizzazione del capitale proprio in un rango superiore rispetto agli esistenti strumenti di capitale e di debito subordinato, rispettando nel contempo il pertinente quadro di regolamentazione e di vigilanza.

53.

In seguito all'autorizzazione di aiuti al salvataggio, lo Stato membro deve presentare un piano di ristrutturazione in linea con la comunicazione sulla ristrutturazione entro due mesi dalla data della decisione di autorizzazione temporanea degli aiuti. Il piano di ristrutturazione sarà valutato sulla base della comunicazione sulla ristrutturazione, tenendo conto dei principi di ripartizione degli oneri illustrati nella presente comunicazione.
 
Ultima modifica:

Sig. Ernesto

Vivace Impertinenza
Traduco...ma l'ho già detto:

il "decreto" è un piano che presenta rischi di esecuzione , tanti(quasi) come il fallito piano privato.

Non è legge. E' una proposta che, se autorizzata, viene convertita in legge.

Saluti, si discute.

:)
 

Sig. Ernesto

Vivace Impertinenza
Vi faccio una domanda:

ipotizziamo che MpS scenda sotto i requisiti patrimoniali minimi prima dell'approvazione da parte della BCE...mentre si "discute"..

Qualcuno sa cosa accade?

Se tra 15 gg. la banca va sotto di asset liquidi per coprire i deflussi, che accade?

Chi mi risponde?

?
 

blackmac

Forumer storico
Vi faccio una domanda:

ipotizziamo che MpS scenda sotto i requisiti patrimoniali minimi prima dell'approvazione da parte della BCE...mentre si "discute"..

Qualcuno sa cosa accade?

Se tra 15 gg. la banca va sotto di asset liquidi per coprire i deflussi, che accade?

Chi mi risponde?

?

Vuoi dire che è sul tavolo anche l'opzione bail in....
Mi muovo a fatica trai regolamenti, ma sono mesi che fanno conteggi....piani contro piani etc
Tragedia Montepaschi, comprare tempo è stato l’errore fatale - Linkiesta.it
 
Ultima modifica:

Users who are viewing this thread

Alto