A proposito di acqua, vorrei ricordarvi "diritto al rimborso"
E' entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 30/9/2009 (in GU l'8/2/2010) che regola i rimborsi della quota di tariffa idrica non dovuta per gli utenti non allacciati al servizio di depurazione, come disposto dalla legge 13/2009 (di conversione del DL 208/08) il cui articolo 8 sexies e' stato emanato in conseguenza alla sentenza della Corte Costituzionale 335/2008.
RIASSUNTO DELLA VICENDA
* Fino ad ottobre 2008 gli utenti del servizio idrico pagavano una quota per la depurazione dell'acqua anche se il servizio non era attivo. La legge 36/1994, all'art.14 era esplicita:
"La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.
* L'8 ottobre 2008, la Corte Costituzionale, con sentenza 335/2008 asseriva: questo pagamento per la depurazione e' un corrispettivo di prestazione contrattuale e non un tributo, quindi e' irragionevole che sia dovuto in assenza del servizio.
* Una nuova legge, il DL 208/2008 (convertito nella legge 13/2009) all'articolo 8 sexies stabilisce che:
- non si paga se non ci sono gli impianti, ma se c'e' un progetto si deve pagare:
"La componente e' dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purche' alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati."
- i rimborsi sono dovuti, anche in forma rateizzata, entro il termine di cinque anni a decorrere dal 1 ottobre 2009, ma dopo aver dedotto gli oneri derivanti dalle attivita' di progettazione, di realizzazione o di completamento delle opere avviate. L'importo del rimborso e' deciso dalle Autorita' d'Ambito (AATO) sostituite dal 2013 dalle Autorità idriche nominate localmente (in Toscana l'AIT, l'Autorità idrica Toscana).
- il Ministero dell'Ambiente dovra' indicare i criteri ed i parametri per la restituzione delle somme gia' pagate e non piu' dovute.
* Il Ministero dell'Ambiente emana il decreto 30/9/2009 (n. 43569) che viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8/2/2010.
Per sapere se si ha diritto al rimborso ci si puo' rivolgere al proprio gestore che deve informarci se per la nostra utenza e' attivo o meno il servizio di depurazione.