Val
Torniamo alla LIRA
Quanto alla capacità del donatario, nel tempo sono venuti meno quasi tutti gli ostacoli giuridici che l'ordinamento aveva, a fini diversi, interposto.
Donazione alle persone giuridiche
Così le persone giuridiche, dall'entrata in vigore della legge n. 127/1997 (c.d. Bassanini bis), possono accettare donazioni,
a prescindere dall'autorizzazione amministrativa e dalla richiesta di riconoscimento, per gli enti che ne fossero sprovvisti.
Donazione all'incapace
Per le persone fisiche, d'altro canto, uno dei limiti sopravvissuti è quello che sancisce
l'incapacità a ricevere per donazione del notaio rogante (art. 28, n. 3 della legge n. 89/1913).
Donazione al nascituro
In base al combinato disposto degli artt. 321 e 784 c.c., peraltro, è possibile disporre per donazione anche a favore di un nascituro,
perfino se non concepito, a patto che, in questo caso, sia vivente al tempo della donazione il genitore prescelto dal donante.
Donazione alle persone giuridiche
Così le persone giuridiche, dall'entrata in vigore della legge n. 127/1997 (c.d. Bassanini bis), possono accettare donazioni,
a prescindere dall'autorizzazione amministrativa e dalla richiesta di riconoscimento, per gli enti che ne fossero sprovvisti.
Donazione all'incapace
Per le persone fisiche, d'altro canto, uno dei limiti sopravvissuti è quello che sancisce
l'incapacità a ricevere per donazione del notaio rogante (art. 28, n. 3 della legge n. 89/1913).
Donazione al nascituro
In base al combinato disposto degli artt. 321 e 784 c.c., peraltro, è possibile disporre per donazione anche a favore di un nascituro,
perfino se non concepito, a patto che, in questo caso, sia vivente al tempo della donazione il genitore prescelto dal donante.