sassipaolo
Chesenso's way
Scusate ho una domanda: nel caso in cui venga estesa, tramite emendamento, la data al 01/02/2016 io che ho comprato nel dicembre 2015 al prezzo di 85 la BPVI xs0336683254 allo sportello di Unicredit (non online ma direttamente in filiale) per quale motivo non dovrei essere rimborsato?
Ho letto nel decreto di questo "rapporto diretto" ovvero che andrebbero a rimborsare solo i clienti che hanno acquistato allo sportello delle Venete.
Ma che cavolo di differenza c'è tra me e un cliente che ha comprato allo sportello delle Venete? Non è che il mercato è diverso....perchè tutte e due per acquistare si deve passare dal mercato secondario TLX (essendo l'obbligazione stata collocata nel lontano 2007).
Sandrino o altri esperti potete chiarirmi le idee? Grazie
- Non hanno ESTESO alcuna data, rimane 12 giugno 2014
quindi NON fasciarti la testa per la storia del " rapporto diretto " che tu hai avuto con Unicredit e non con le Venete, perchè tanto NON hanno modificato quel 12 giugno 2014
Misure di ristoro
1. Gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa che, al momento dell’avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche e acquistati nell’ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall’articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della medesima legge. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento e’ stato acquistato dal dante causa.
2. Agli investitori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all’articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfettario di cui al comma 6 del citato articolo 9 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2017.