PS: c'è da dire però che se a distanza di anni telefono al vecchio interlocutore , questo si ricorda sempre immancabilmente del sottoscritto ( ad esempio del creval stesso giorni fa parlai con uno di cui avevo il numero in una mia vecchia agenda ,il quale dal 1999 addirittura si ricordava ancora di me ) . Cavolo, non so proprio spiegarmi come fanno :D


è il fascino! :p
 
C'è scritto che la proposta per questo soft mandatory verrà sottoposta ad una assemblea straordinaria all’inizio del 2010 .
Ma secondo me è inutile posizionarsi oggi sulla cv vecchia la vecchia se non erro e se la emmoria non mi inganna 144436 che ai suoi tempi albergava nel mio cuore e pure nei miei dossier (ma sto parlando di 2000-2001,mentre anni pimr adella Lodi avevo tantissime cv scadenza 2003 mi pare ), cv che come è ovvio e come è sempre successo staccherà lo stesso diritto dell'azione ex lodigiana ,ex veronese ex novarese (ma d'altra parte non potrebbe che essere così).
Forse si potebbe già quantificare oggi quale sarà grosso modo il diritto teorico che scaturirà per la nascita di questo soft mandatory dato che si sa che sarà di circa 1 miliardo di € e si possono andare a vedere quante sono le azioni e quante le cv vecchie rimaste ,ma non ho voglia di mettermi a fare tanti calcoli .
Per il warrant BP ex Lodi sul quale uno di voi mi ha chiesto in MP devo dire che ovviamente abbasserà di strike del così detto diritto medio come è successo nel precedente aumento dove però non si abbassò per nulla poichè nella prima settimana l'azione ex costava addirittura di più della ultima settimana dell'azione piena .Quindi questa ultima volta niente per così dire "diritto dei 5 giorni" e quindi strike del warrant BP10 rimasto immutato ,cioè pari pari a quello vecchio .e questo se non erro fu una cosa che a me mai è capitata prima o dopo . Ciò però non vuol dire che il diritto BP non ci fu o non fece prezzo .


il Banco la settimana scorsa se ne è uscito con l'annuncio di fare fino ad un massimo di un miliardo di obbligazioni convertibili, ma nei giorni seguenti sul sole lessi che probabilmente si accontenterà di 500/700 milioni...
ora seguendo da tempo le sorti, nonchè i ratios di UBI e del Banco me ne son venuto fuori con questa ipotesi :
UBI ha emesso convertibili per 640 milioni e warrant che esercitati portebbero ad altri 380 milioni nel carniere
il Banco alle prese con la grana BIL da sistemare e con ratios ben sotto non credo possa accontentarsi nè di 500/700 milioni nè di 1 miliardo, in quanto nessuno sa come si evolverà la situazione futura....

Detto questo credo che il banco emetta sto soft mandatory per 600 milioni circa con relativa proroga warrant ( non so se potranno cambiarci anche strike in via del tutto eccezionale ) al fine di garantirsi un certo importo per il rimborso dei t-bonds e per avere determinati ratios patrimoniali....
 
Problemi per il convertendo POP MI:

Delibera n. 17077
Provvedimento ingiuntivo nei confronti della Banca Popolare di Milano S.C. a r.l., ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA​
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (TUF);
VISTO l'art. 21, comma 1, lett. a) e lett. d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ai sensi del quale gli intermediari devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività di investimento;
VISTO l'art. 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi del quale alla sottoscrizione e al collocamento dei prodotti finanziari emessi da banche risultano applicabili gli artt. 21 e 23 del TUF dettati con riguardo alla prestazione dei servizi di investimento ed alla CONSOB è riconosciuto il potere di vigilanza regolamentare di cui all'art. 6, comma 2, del TUF medesimo;
VISTO il regolamento intermediari adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007;
VISTO, in particolare, l'art. 40 del citato regolamento, concernente l'obbligo per gli intermediari di valutare che la specifica operazione consigliata risulti adeguata per il cliente alla luce delle informazioni acquisite ai sensi dell'art. 39 del medesimo regolamento;
VISTI, altresì, i chiarimenti interpretativi resi da questa Commissione con la Comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009 in tema di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi, con la quale si è fra l'altro precisato come le fonti comunitarie e nazionali richiedano un "cambiamento del modello relazionale intermediario-cliente, con il passaggio da una logica incentrata sullo specifico prodotto commercializzato ad una logica incentrata sul servizio reso al cliente", rilevando altresì come tale approccio sia stato esteso dal citato art. 25-bis del TUF anche "alla distribuzione diretta da parte degli emittenti di prodotti bancari… a contenuto finanziario", con l'ulteriore precisazione che "anche in tali casi l'interesse del cliente deve rimanere l'obiettivo finale dei comportamenti tenuti dall'intermediario-emittente";
VISTO l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che stabilisce che in caso di violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di società di gestione del risparmio, di SICAV e di banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la Banca d'Italia o la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità;
VISTI gli incontri di vigilanza svolti dalla CONSOB con la Banca Popolare di Milano S.C. a r.l. ("BPM" o "la Banca"), - in data 24 settembre 2007, 5 marzo 2008 e 6 novembre 2008 – nell'ambito dell'attività volta ad accompagnare e indirizzare il sistema nell'adeguamento alle disposizioni derivanti dal recepimento della direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID) e delle relative misure di esecuzione, aventi anche ad oggetto, secondo quanto previsto dal sopra richiamato art. 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la distribuzione dei prodotti finanziari emessi da banche;
VISTO che in data 15 giugno 2009 la Banca ha avviato un'offerta al pubblico avente ad oggetto titoli di debito (bond) complessi, ad alto rischio e illiquidi (in quanto non quotati su un mercato regolamentato o su un MTF né accompagnati da altri accorgimenti diretti a garantirne il pronto smobilizzo a condizioni di prezzo significative), ad obbligatoria conversione in azioni BPM, articolata in due distinte fasi:
1. una prima tranche di offerta in opzione agli azionisti e agli obbligazionisti sottoscrittori del prestito "Banca Popolare di Milano/Cic 2004-2009 convertibile" di obbligazioni del prestito "convertendo BPM 2009/2013 – 6,75%", con abbinati "warrant azioni ordinarie BPM 2009/2013", svolta nel periodo 15 giugno 2009 – 3 luglio 2009;
2. una seconda tranche di offerta delle predette obbligazioni rivolta più generalmente alla propria clientela retail e delle altre banche del Gruppo, iniziata il 7 settembre 2009 ed il cui termine è previsto per il 30 dicembre 2009;
VISTE le richieste di dati e notizie formulate dalla CONSOB, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del TUF, in data 19 giugno 2009 e 30 luglio 2009, volte a conoscere le procedure implementate dalla Banca ed i comportamenti dalla stessa seguiti nell'attività di distribuzione dei bond di propria emissione sopra indicati nell'ambito della prima tranche dell'offerta;
VISTE le note rispettivamente del 17 luglio 2009 e del 31 agosto 2009 con le quali BPM ha fornito i propri relativi riscontri;
VISTA l'offerta avviata da BPM il successivo 7 settembre 2009 e il richiamo di attenzione formulato dalla CONSOB con nota del 18 settembre 2009, volto a sollecitare l'adozione di procedure operative idonee alla corretta conformazione dei comportamenti da porre in essere nella relazione con la clientela, anche alla luce dei chiarimenti interpretativi espressi dalla Commissione nella Comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009 in materia di prodotti finanziari illiquidi;
CONSIDERATO che la CONSOB nel suddetto richiamo di attenzione ha, segnatamente, con riguardo all'offerta appena avviata e programmata fino al 30 dicembre 2009:
(i) rilevato la necessità di assicurare la piena e sostanziale aderenza dell'intermediario alla disciplina di riferimento in sede di valutazione di adeguatezza delle operazioni relative ai titoli obbligazionari di propria emissione, anche con riguardo al parametro costituito dall'orizzonte temporale di investimento dichiarato dal cliente;
(ii) ritenuto incoerente con le finalità di tutela assunte dalla disciplina e con il modello di servizio adottato dalla Banca una rilevante incidenza di operazioni effettuate dai clienti nonostante una segnalazione di inadeguatezza pervenuta dall'intermediario in fase di valutazione delle decisioni di investimento (c.d. "consulenza passiva");
(iii) richiamato, infine, la Banca all'adozione delle necessarie cautele volte ad escludere o limitare a giustificabili e circoscritti casi, la possibilità di registrare cambiamenti ai profili di rischio della clientela in occasione della sottoscrizione dei titoli in offerta;
VISTO il primo riscontro al richiamo di attenzione da parte di BPM in data 30 settembre 2009, risultato privo di indicazioni operative significative e concrete per la rete commerciale;
VISTI i primi esiti degli accertamenti ispettivi sulla Banca avviati dalla CONSOB in data 6 ottobre 2009, nell'ambito della già programmata attività di vigilanza sui principali gruppi bancari;
CONSIDERATO che dalle evidenze ispettive, aggiornate a tutto il 30 ottobre 2009, con riferimento all'attività di distribuzione nei confronti del pubblico del prestito convertendo, avviata in data 7 settembre 2009 e tutt'ora in corso, emergono comportamenti non in linea con il canone di correttezza nel miglior interesse della clientela in un contesto di sensibili carenze delle procedure operative utilizzate da BPM e segnatamente:
1) la diffusa e preponderante presenza di operazioni inadeguate a seguito di strumentale imputazione delle stesse all'"iniziativa del cliente", pur in un contesto di offerta su titoli propri;
2) la "riprofilatura" dei clienti strumentale a valutare come adeguate e consigliabili le operazioni sui titoli in parola;
3) la mancata effettiva valutazione del profilo di illiquidità del titolo trattato;
CONSIDERATI in particolare i profili sotto dettagliati, come emersi dalle indagini condotte:
1) Valutazione della coerenza dell'operazione con il profilo del cliente.
Il modello di relazione con la clientela adottato da BPM prevederebbe l'abbinamento sistematico del servizio di consulenza in materia di investimenti ai servizi c.d. "esecutivi" (ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione e collocamento) prestati attraverso i canali "fisici" (rete di sportelli bancari), con conseguente dovere di valutazione da parte della Banca dell'adeguatezza degli investimenti di ciascun cliente.
Nel caso di prestazione dei servizi mediante i canali "fisici", in regime di consulenza abbinata agli altri servizi, le procedure adottate da BPM distinguono, tuttavia, due fattispecie, significativamente diverse fra loro per ciò che concerne le conseguenze della eventuale valutazione di non adeguatezza:
  • operazione consigliata da BPM ("consulenza attiva");
  • operazione disposta su iniziativa del cliente ("iniziativa cliente").
Nel primo caso l'operatore è chiamato ad effettuare preliminarmente una simulazione dell'operazione che intende proporre, valutandone l'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.
Ove tale operazione risulti inadeguata, l'operatore è tenuto a non consigliarla, dovendo procedere, per norma regolamentare, a formulare esclusivamente proposte di investimento compatibili con le caratteristiche del cliente.
Nel caso in cui, invece, il cliente di propria iniziativa richieda l'esecuzione di una specifica operazione, le procedure della Banca prevedono comunque la valutazione di adeguatezza della (autonoma) decisione di investimento (c.d. "consulenza passiva"). Qualora la valutazione dia esito negativo, al cliente verrebbe comunicata l'inadeguatezza dell'operazione e la circostanza che la Banca sconsiglia la stessa; l'investitore, tuttavia, potrebbe confermare la propria volontà di dare corso all'investimento mediante apposizione di un'ulteriore firma sul modulo d'ordine.
In tale contesto, la Banca non è risultata aver posto in essere presidi e cautele volti a evitare strumentali imputazioni all'"iniziativa della clientela" di soluzioni di investimento invero promosse o consigliate di fatto dalla Banca medesima.
Né, d'altra parte, BPM ha previsto meccanismi di efficace e pronta informativa sui profili di rischio del prodotto, limitandosi ad invitare la propria rete commerciale solo a consegnare il regolamento del titolo oggetto di offerta quale esclusivo strumento illustrativo per la clientela sulle caratteristiche dello stesso.
Così, se in sede di collocamento da parte di BPM di titoli obbligazionari emessi da terzi, si registrano dati – coerenti – secondo cui l'assoluta maggioranza degli ordini viene eseguita in regime di consulenza attiva (astenendosi i dipendenti in contatto con la clientela dal consigliare titoli in questione a clienti con profilo incompatibile), nel caso dell'offerta del prestito convertendo in corso i dati della Banca segnalano percentuali del tutto rovesciate: l'86% degli ordini di sottoscrizione (3193 operazioni su 3716 complessive nel periodo dal 7/9 al 30/10) sono stati strumentalmente ascritti alla tipologia operativa "ad iniziativa del cliente", potendo così eseguirsi, a seguito di conferma, anche se inadeguati ai relativi profili degli investitori. Ed infatti la maggioranza assoluta (3083 su 3193, pari al 96%) di tali ordini "ad iniziativa del cliente" sono stati eseguiti, nonostante gli stessi fossero valutati come inadeguati dalla Banca stessa.
Del resto, la stessa funzione di compliance di BPM nel condurre un'indagine su n. 10 prestiti obbligazionari di terzi collocati dalla Banca nel 2008 (in esito alla quale solo il 16% degli ordini risultava censito come eseguito su iniziativa del cliente) a commento dei dati rilevava – correttamente - come "si riterrebbe anomalo un elevato numero di ordini disposti su iniziativa dei clienti, con particolare riferimento a prodotti collocati esclusivamente dal Gruppo BPM e non da altri intermediari e che risultano non quotati su mercato regolamentato". Tale anomalia, pur dopo lo specifico richiamo di attenzione rivolto dalla Commissione, non è stata tuttavia tenuta in considerazione con riguardo all'offerta del convertendo BPM – titolo proprio, illiquido e ad alta rischiosità – oggetto, per definizione, dell'attività promozionale rappresentata nel prospetto.
In particolare, dalle verifiche ispettive è emerso che i criteri e i meccanismi operativi approntati dall'alta direzione di BPM, non garantendo un corretto monitoraggio dell'interrelazione tra operatore della Banca e cliente in fase di collocamento dei titoli, consentono al primo di registrare le operazioni eseguite come "su iniziativa del cliente" anche se fattualmente eseguite su consiglio del medesimo operatore. In particolare, dopo un esito negativo della valutazione di adeguatezza prevista dalle procedure (di cui non viene conservata traccia) è consentito censire l'operazione eseguita come "su iniziativa del cliente", in assenza di presidi organizzativi che traccino tali interrogazioni del sistema informatico da parte dell'addetto, in modo da impedire una successiva "riqualificazione" della relazione col cliente.
Da ciò è derivata una diffusa e preponderante presenza di operazioni inadeguate a seguito di strumentale imputazione delle stesse all'"iniziativa del cliente", come comprovata dai dati acquisiti sull'operatività:
  • nei primi tre giorni di offerta (7-9 settembre 2009, sino alle ore 12.14 del 9 settembre) per un "errore operativo" di BPM (di cui si è avuta contezza solo all'avviarsi dell'ispezione e che la Banca non aveva comunicato neppure in occasione del riscontro al richiamo di attenzione formulato) il titolo era stato censito come "a rischio basso". Tale errato censimento rendeva il titolo, di fatto, più facilmente "consigliabile" in regime di consulenza attiva, incontrando la Banca minori vincoli nel valutarlo come adeguato al profilo del cliente: ebbene, nei primi tre giorni di offerta il 79% delle operazioni (153 su 201 complessive nel periodo) è censito da BPM come avvenuto in consulenza attiva, visto che in quel periodo – seppure per un errore – non era stato necessario imputarlo ad "iniziativa del cliente" per poterlo comunque eseguire;
  • successivamente alla correzione dell'errore il rapporto tra operazioni registrate come in consulenza attiva e quelle "su iniziative cliente" è invertito: dal 9 al 30 settembre le operazioni in consulenza sono solo l'11,7% del totale;
  • l'analisi del successivo sottoperiodo di offerta, esteso dal 1° al 30 di ottobre, conferma l'assoluta prevalenza delle operazioni formalmente censite come "su iniziativa cliente": su complessive 1625 transazioni sui titoli in questione, appena 149 (pari al 9% del totale) risultano effettuate in regime di "consulenza attiva".
L'assenza di mirate e proporzionate soluzioni aziendali, nonostante la specificità dei titoli offerti e la situazione di peculiare conflitto di interessi di cui la Banca è portatrice - dipendente anche dalla finalizzazione dell'emissione agli obiettivi di rafforzamento del capitale proprio -, consente e favorisce la diffusa e preponderante presenza di operazioni inadeguate a seguito di strumentale imputazione delle stesse all'"iniziativa del cliente".
2) Revisione del profilo del cliente in corso di offerta.
Invero, anche le non numerose operazioni risultate come consigliate dalla Banca (consulenza attiva) e come tali necessariamente adeguate sono nella maggioranza dei casi risultate tali solo a seguito di una riprofilatura del cliente tesa a raccogliere un nuovo e più elevato profilo di rischio del cliente, proprio in occasione della sottoscrizione del prestito convertendo. E ciò pur a seguito del richiamo di attenzione formulato dalla Commissione a BPM in data 18 settembre 2009 e volto ad "adottare accorgimenti che escludano o limitino a giustificabili e del tutto circoscritti casi, la possibilità di registrare cambiamenti ai profili di rischio della clientela in occasione dell'eventuale sottoscrizione dei titoli in offerta".
In particolare, le sottoscrizioni proposte ad iniziativa della Banca e valutate "adeguate" dalla stessa (relative, nel periodo dal 9 al 30 settembre, a 223 clienti e, nel periodo dal 1° al 30 ottobre, a 143 clienti) sono spesso (116 casi nel primo periodo e 75 casi nel secondo periodo considerato) risultate tali solo a seguito di una "riprofilatura", contestuale all'operazione di investimento in parola, dei parametri rilevanti per la classificazione dei clienti per l'effettuazione del test di adeguatezza (esperienza e conoscenza; obiettivi di investimento, tra cui rientra il profilo della tolleranza al rischio; situazione finanziaria). In tale contesto, rispettivamente 107 e 67 clienti nei due periodi considerati hanno modificato il profilo nella stessa data di sottoscrizione dell'operazione, i restanti nelle giornate immediatamente precedenti. In assenza di tale riprofilatura l'operazione sarebbe risultata inadeguata e quindi non consigliabile.
La strumentalità delle riprofilature (per disciplina è l'operazione che deve risultare adeguata al profilo del cliente e non il contrario) effettuate da BPM è testimoniata da taluni casi emblematici. Così, il cliente censito con NDG 401801, profilato per la prima volta il 20 maggio 2008, è stato successivamente riprofilato il 25 agosto 2009 e poi – per tentativi successivi - in occasione dell'operazione sull'obbligazione convertenda BPM per 3 volte nei minuti immediatamente antecedenti all'operazione stessa (avvenuta il 15 settembre 2009 alle ore 16.51.35 - rispettivamente alle ore 16.17.41; 16.49.28; 16.50.17 - fino a portare il punteggio relativo a conoscenza ed esperienza e agli obiettivi di investimento ad un livello tale da essere compatibile con una valutazione di adeguatezza dell'operazione proposta, dalla Banca).
Altrettanto significativo, tra gli altri, il caso che ha interessato il cliente censito con NDG 1900225, classificato per la prima volta nel dicembre 2007 con un livello di esperienza pari a 4 (medio alta) ed un obiettivo di investimento pari a 3 (moderato). In costanza di questa classificazione, lo stesso aveva effettuato una prima operazione di sottoscrizione del titolo il 9 settembre 2009, su iniziativa della Banca. L'operazione era stata erroneamente valutata come adeguata stante l'errore di censimento del titolo presente all'epoca. In data 21 settembre 2009 il cliente ha effettuato un'ulteriore operazione di sottoscrizione su iniziativa della Banca; tuttavia pochi minuti prima dell'esecuzione della disposizione il profilo del cliente è stato strumentalmente innalzato così da consentire che l'operazione fosse valutata come adeguata in relazione alle caratteristiche dei titoli interessati.
Ulteriore evidenza di condotte non corrette è data, nell'ambito delle operazioni formalmente registrate come "su iniziativa cliente" nel primo sottoperiodo, dal caso di n. 40 clienti il cui profilo di rischio è stato incrementato immediatamente prima del compimento dell'operazione, nel supposto tentativo di rendere il loro profilo compatibile con l'acquisto del titolo. Risultando, tuttavia, non ancora adeguato il titolo per il cliente interessato, le operazioni eseguite sono state formalmente censite come "su iniziativa cliente", in modo da poter essere eseguite anche se inadeguate.
In particolare, per n. 4 clienti tra i n. 40 ora considerati (NDG 1293621, 12008833, 13000522, 12184916), i pur molteplici tentativi di incremento del profilo di rischio registrati in coincidenza con l'operazione non hanno consentito l'esecuzione della stessa in regime di "consulenza attiva", alla luce del limite di concentrazione del titolo in questione rispetto al patrimonio complessivo del cliente, fissato al 60% (e valevole anche per i profili cliente più rischiosi). Le operazioni sul convertendo compiute da tali clienti, per un controvalore superiore al 60% del patrimonio complessivo del disponente, sono state quindi formalmente censite come "su iniziativa cliente".
Il contesto di inidoneità dei criteri e delle misure approntate dalla Banca per guidare il front office nella relazione con il cliente consente e anzi favorisce comportamenti non corretti che di fatto conducono ad una inversione dell'ordine logico da seguirsi nella valutazione di adeguatezza, rendendo il profilo del cliente una variabile, dipendente dalla necessità di rendere consigliabile il prestito convertendo BPM.
3) Considerazione del profilo dell'illiquidità del titolo nel classamento dello stesso presso i clienti.
Con riguardo alla considerazione dell'orizzonte temporale di investimento dei clienti, le procedure della Banca non prevedono un'autonoma considerazione di tale parametro in sede di valutazione dell'adeguatezza da parte dell'applicativo informatico ("IAC") all'uopo utilizzato. Nello specifico, il sistema di profilatura della clientela effettua esclusivamente un controllo di congruità tra le risposte fornite, tale da rendere incompatibile un obbiettivo di investimento dichiarato come a "Rischio Alto" (il più elevato nella scala di classificazione assunta dalla Banca) con un orizzonte temporale diverso da "Medio" (da 1 a 3 anni), "Medio – Lungo" (da 3 a 7 anni) o "Lungo" (oltre i 7 anni).
Nella fase di "costruzione" della raccomandazione nei confronti del cliente gli addetti possono, peraltro, avvalersi delle funzionalità di un ulteriore applicativo denominato "INTPOI". Mediante tale programma sarebbe possibile disporre di una "Lista dei prodotti da consigliare" (recommended list), nell'ambito della quale in corrispondenza di ciascuno strumento è presente il dato relativo all'orizzonte temporale di riferimento.
Nell'ambito di tale lista al prestito convertendo è stato assegnato un orizzonte temporale di 4 anni.
Analogo orizzonte temporale di 4 anni è stato assegnato al titolo in questione nelle "Istruzioni Operative" inviate con e-mail del 4 settembre 2009 dal Settore Soci alla rete.
Tuttavia, con e-mail trasmessa in pari data dalla Direzione marketing ai dipendenti e, per conoscenza, al Direttore Generale, è stato segnalato che "considerando che le obbligazioni possono essere convertite solamente a partire dal primo trimestre 2010, nell'offerta … dovrà essere tenuto in considerazione l'orizzonte temporale del cliente che dovrà essere superiore a tale scadenza". L'orizzonte temporale del cliente considerato adeguato per l'investimento è pertanto non quello dei quattro anni, ma quello, ben meno limitante per l'offerta della Banca, del "primo trimestre 2010".
Pertanto, la Banca, nonostante l'evidente natura illiquida del prodotto in questione, non quotato su un mercato regolamentato o su un MTF né accompagnato da altri accorgimenti diretti a garantirne il pronto smobilizzo a condizioni di prezzo significative – come riconosciuto dalla stessa BPM nel relativo prospetto di offerta-, con la citata e-mail ha invero e di fatto considerato il titolo come in sostanza liquido in considerazione della natura dello strumento sottostante (azione) in evidente contrasto con quanto precisato da questa Commissione nella Comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009.
Inoltre, secondo le procedure in uso da parte della Banca, il confronto tra il parametro dell'orizzonte temporale del cliente e la durata del titolo potrebbe essere effettuata dall'operatore solo manualmente e non con l'ausilio di strumenti informatici. Tale verifica non è peraltro prevista da BPM né come obbligatoria né come vincolante nei suoi esiti; né è previsto dalle procedure della Banca di mantenere traccia del processo (eventualmente) condotto. E' così accaduto (11 casi accertati in sede ispettiva) che il titolo in questione sia stato considerato adeguato per clienti che avevano dichiarato (anche a seguito della eventuale "riprofilatura") un orizzonte temporale "medio" (da 1 a 3 anni), inferiore alla scadenza del convertendo.
Ne risulta la mancata adeguata valorizzazione della condizione di illiquidità del titolo in rapporto all'effettivo holding period del cliente. E ciò nonostante lo specifico richiamo di attenzione formulato dalla CONSOB in data 18 settembre anche su questo preciso aspetto nei seguenti termini: "il titolo in questione è da considerarsi quale prodotto illiquido indipendentemente dalla caratteristica di liquidità del titolo sottostante (azione), non essendo tra l'altro incondizionata e certa la possibilità di conversione entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo non sfavorevoli".
RITENUTO pertanto che i comportamenti tenuti dalla Banca non sono in linea con il canone di correttezza nel miglior interesse del cliente e con il dovere di consigliare esclusivamente investimenti adeguati all'effettivo profilo dell'investitore ed ai suoi veri bisogni, stante la perdurante inidoneità delle procedure, anche di controllo interno, ad indirizzare la distribuzione dei titoli in questione nel rispetto della disciplina applicabile;
CONSIDERATO che le modalità di distribuzione non hanno effettivamente valorizzato il richiamo di attenzione formulato dalla CONSOB con nota del 18 settembre 2009, mancando la Banca di fornire adeguate indicazioni operative alla rete commerciale;
CONSIDERATO che l'offerta dei titoli in questione, ad alta complessità e rischio, è in corso ed è prevista sino al 30 dicembre 2009;
RITENUTA quindi la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del provvedimento ingiuntivo di cui all'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998;
O R D I N A:​
Alla Banca Popolare di Milano S.C.ar.l., con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, di porre termine immediatamente alle irregolarità sopra rilevate, con riferimento all'attività di distribuzione delle obbligazioni del prestito "convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%", con abbinati "warrant azioni ordinarie BPM 2009/2013".
Il presente provvedimento è notificato alla Banca Popolare di Milano S.C. a r.l. e pubblicato nel Bollettino della CONSOB.
Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di notifica.
Roma, 25 novembre 2009
 
Ciao a tutti.

una domanda:

ma in un eventuale fallimento, le obbligazioni convertibili che tipo di obbligazioni sono? Cioè sono sotto le senior, sotto le subordinate?

Ciao
grazie
ironblade79 :ciao:
dipende in generale quelle bancarie sono sub ma fa eccezione la UBI che invece è senior pur essendo convertibile.
le convertibili di aziende industriali immobiliari o di servizi sono senior in quanto non serve loro debito sub

un saluto agli abituè di questo 3d, sopratutto a quelli che conosco.
chiedevo se e dove si parla dell'aumento di capitale del crval in modo approffondito,
(magari con una "lezione " di Fabbro!!)

ciao a tutti
ciao Dino :ciao:
 
poichè qualcuno mi ha chiesto in MP cosa penso di questa nuova creval cv ,secondo me questa è una cv che di cv ha solo il nome ; è in pratica una obbligazione a tasso fisso che ti regala 2 warrant i quali però assurdamente non hanno strike . Poi il regolamento è talmente complesso che sarei curioso di sapere se è frutto dei valtellinesi o di mediobanca Io pure avendo sempre avuto le cv valtellinesi e anche i loro warrant passati e guadagnandoci sempre bene---anche perchè essendo abbastanza "difficili", qualcosa sempre si poteva portare a casa --- , credo proprio che di questi diritti e quindi di questa obbligazione ne prenderò pochi o nessuno a meno di avere in carico massimo a 101-102 . Caso mai opererò su cv e su warrant in prossimità del loro esercizio ma questo è un altro discorso : difatti comprare una cv che anche se l'azione raddoppia o triplica ,questa quasi non si muoverà ,secondo me è assurdo E idem dicasi dei 2 warrant che a mia memoria mai ho trovato senza che abbiano uno strike prefissato . Quindi anche con questi, pure se l'azione centuplica , loro non si muoveranno stante il modo davvero particolare di calcolarne lo strike . E lo sconto mi direte ? Lo sconto , io me lo attacco : da quando si farà la domanda di conversione ( sia della cv sia del warrant ) l'azione può benissimo perdere ben oltre questa percentuale .
Ora i diritti sono oltre 0,200 ma per me nella ultima delle 3 settimane li vedremo ben sotto i 0,100 e ora li stanno comprando i soliti scalper amanti delle arance anche perchè durano 3 settimane come trattazione .
Ultima cosa: il creval con la DB è stata una delle poche banche che circa a ottobre scorso non ha callato una sua obbligazione (non so se LT2 o tier one) . Invece UC ha sempre esercitato il call sulle sue obbligazioni anche se economicamente non gli conveniva per niente : ad esempio proprio ultimamente sulla UNICREDIT 2004-2014 VRE (Valore Reale Europa) IT0003748313 ha deciso di esercitare il call al 2 /12/2009 e per fortuna o forse per abilità un 50 mila € li avevo a ben sotto la pari : ebbene questa UC avrebbe pagato se non avesse fatto il call, un euribor 6 mesi + un misero 0,20:eppure UC ha richiamato . E idem dicasi pure delle varie ISP tutte richiamate pure non convenendo affatto . Invece il creval sulla sua non lo fece . Che equivale a dire : aspettatevi un riscatto anticipato e una decisone del creval su questo riscatto anticipato di dare non palanche sonanti ,ma azioni ,scontate ,sì ,del 15%, ma sempre azioni .

PS: per correttezza lo sapete quale altra banca italiana non ha fatto un call su una sua subordinata LT2 quotata OTC ? Veneto Banca . Sui 100 milioni di € della sua XS0205040305,difatti niente call al 12/11/09 e ora è divenuta euribor 1,20% --da + 0,60 che era prima-- fino al 12/11/2014 ; e prima la stessa cosa del non call su una sua obbligazione ,successe anche alla Intra .
strano che il mancato richiamo di veneto banca non mi sembra si sia risentito sulle sub, ma forse perchè poco visibile in quanto OTC?
 
scusate avevo cominciato a rispondere dove era rimasto il 3d ma ho visto che il nostro maestro aveva già risposto lui chiedo venia.
oggi giornata pesante tra cantiere e riunioni di condominio
liquido tutti gli immobili anche se la casa non fallisce per comprarmi cv perpetue e se ce la faccio studiando bene i certificati, mi ha appassionato anche un corso sulle opzioni isoalfa su azioni che ho seguito da poco di quel consulente indipendente che Fabbro è stato a trovare, mi sembra una strategia interessante la stavo applicando quando c'è stato lo storno di lunedì ma wetrade la liquidità te la blocca anche a vanvera
 
Così, il cliente censito con NDG 401801, profilato per la prima volta il 20 maggio 2008, è stato successivamente riprofilato il 25 agosto 2009 e poi – per tentativi successivi - in occasione dell'operazione sull'obbligazione convertenda BPM per 3 volte nei minuti immediatamente antecedenti all'operazione stessa (avvenuta il 15 settembre 2009 alle ore 16.51.35 - rispettivamente alle ore 16.17.41; 16.49.28; 16.50.17 - fino a portare il punteggio relativo a conoscenza ed esperienza e agli obiettivi di investimento ad un livello tale da essere compatibile con una valutazione di adeguatezza dell'operazione proposta, dalla Banca).

non so perchè ma leggendo questo mi vedo l'omino della banca che modifica le caselle del questionario Mifid, dà il conferma e il computer gli stampa 'operazione inadeguata' e va avanti così per altre 2 volte... e l'omino non sa che 'dietro' il computer ha memorizzato il tentativo nel database di 'audit'.. :lol:

In particolare, per n. 4 clienti tra i n. 40 ora considerati (NDG 1293621, 12008833, 13000522, 12184916), i pur molteplici tentativi di incremento del profilo di rischio registrati in coincidenza con l'operazione non hanno consentito l'esecuzione della stessa in regime di "consulenza attiva", alla luce del limite di concentrazione del titolo in questione rispetto al patrimonio complessivo del cliente, fissato al 60% (e valevole anche per i profili cliente più rischiosi). Le operazioni sul convertendo compiute da tali clienti, per un controvalore superiore al 60% del patrimonio complessivo del disponente, sono state quindi formalmente censite come "su iniziativa cliente".

e noi qui si scrive di non andare oltre al 5% del portafoglio per emittente... siamo dei dilettanti!!!:bannato:
grazie orsoseduto.
la prossima volta che vedo a cena uno che 'va a portare l'auto da lavare in piazza meda 4 a milano'... mi premunirò di leggergli questo comunicato della Consob :D:D:D
 
Problemi per il convertendo POP MI

:clap::clap::clap:

E così hanno beccato la BPM con le mani nel vasetto della marmellata... :lol:

Parlando seriamente, volevo commentare brevemente la tendenza ad emettere sempre più spesso convertibili in qualche modo "mandatory" o "soft mandatory".

Lungi dall'essere una "moda", questa tendenza rispecchia evidentemente la necessità delle banche di fare fronte alla pressante richiesta (da parte di governi e regulators) affinchè emettano titoli che in qualche modo siano il più possibile assimilabili alle azioni e possano quindi entrare a far parte del capitale di base (Tier 1).

Questa tendenza è ormai evidente per quello che riguarda le obbligazioni subordinate, che vengono sempre più emesse con clausole che prevedono forme di loss absorption.

Va da sè che anche io preferisco le convertibili vecchio stile, ma credo che purtroppo dovremo abituarci a queste novità... :(

Allego uno stralcio di un documento di Santander che parla proprio di queste "nuove" convertibili (e delle possibili controindicazioni :lol:) [nel testo parla dei Contingent Convertible bonds, o CoCos, di Lloyds]

Pero lo que es aún más importante es que la introducción de los CoCos puede tener un impacto muy
negativo en mercado, ya que la conversión de los bonos en equity se produciría en un momento (trigger
de solvencia o capitalización bursátil) en el que la cotización del banco en cuestión estaría ya muy
castigada, por lo que la conversión no haría sino ahondar en este castigo (máxime cuando, además, podría


resultar en ventas masivas de inversores que no pudieran tener
equity en cartera). En este sentido es

importante recordar el caso de los “death spiral convertible bonds” (MSCBs o Moving Strike Convertible Bonds) emitidos desde 2003 por compañías japonesas con fuertes necesidades de financiación (y pocos
medios para obtenerla).
Este tipo de bonos, al contrario de los convertibles normales, tienen un ratio de conversión variable (el strike price
se reestablece periódicamente para reflejar cambios en la cotización), generalmente a un
descuento del 10% con respecto al precio de mercado, por lo que los bonistas ganan siempre, incluso si la
cotización cae. El principal riesgo de estos bonos es que promueve fuertes caídas en el precio de las
acciones ya que, por un lado la conversión de los bonos en acciones diluye el precio de la acción y, por

otro, los bonistas tienen un fuerte incentivo a hacer
short selling de las acciones antes de la conversión de
los bonos (y, por tanto, de la caída de su cotización), contribuyendo así a nuevas caídas.
La pérdida de popularidad de estos bonos se produjo después de que Lehman Brothers financiara la
compra de Fuji Television Network por parte de Livedoor con JPY80mm de MSCBs cuyo precio de

conversión se revisaba semanalmente a un 10% de descuento respecto a la cotización semanal media.
Además, y al contrario que otros MSCBs, este bono contaba con un
strike price mínimo de JPY157,

menos de la mitad del precio de cotización en el momento de la operación. Es decir, que teóricamente
Lehman podría obtener hasta 509mn de acciones, diluyendo la acción en un 80%. Fuentes de mercado
afirman que el banco de inversión se embolsó JPY15mm con esta operación.

Con todo esto, creemos que el lanzamiento generalizado de este tipo de activos es más que dudoso a corto
plazo, al menos en las condiciones expuestas anteriormente. En cualquier caso lo que sí está claro es que
los cambios regulatorios que se acuerden en los próximos meses irán en la dirección de incrementar la
capacidad de absorción de pérdidas de la deuda bancaria más subordinada, bien incluyendo ciertas
cláusulas, bien introduciendo bonos convertibles en
equity, o mediante una combinación de ambas medidas.

 
Ultima modifica:
Ponzellini in un'intervista ha dichiarato di avere comprato le obbligazioni del convertendo anche per i nipotini...

Chissà se le ha censite come "su iniziativa dei nipotini"...

:rolleyes: :D
 
ora ,non per dire, ma se all'epoca dei diritti del convertendo milanese , la gente avesse letto questo forum ,quante di queste convertibili "milanesi" sarebbero state collocate ? Ancora di meno delle già poche che collocarono . E particolare non secondario il teorico di partenza del diritto di questo convertendo milanese , la borsa lo aveva stimato ZERO SPACCATO ,caso più unico che raro . Eppure i primi giorni questo diritto salì a dismisura per opera dei soliti compratori di banane E io che avevo scritto che sarebbe andato a 0,0001 anche prima del suo ultimo giorno , ovviamente ci azzeccai .Ma non era difficile Però poi quando vidi che lo inoptato era stato altissimo quasi mi meravigliai perchè credevo che i belinoni sarebbero stati ancora tanti . E invece il mercato si era fatto più furbo .Mi viene da dire, peccato ! non ci sono più i belinoni di una volta.
Ultima cosa.:quanti dei sottoscrittori sapranno che la loro cedola sarà tassata al 27 %? E quanti di questi sapranno che i primi prezzi del loro bond erano sui 65 dicasi 65 e non le 100 lire versate anche se c'era pure il warrant ? E quanti avranno compreso cosa è un mandatory? Logicamente le stesse domande vorrei farle ai futuri sottoscrittori di questa creval cv e della prossima Banco popolare cv entrambe soft mandatory :cosa vuol dire soft mandatory? Se non lo sai ,non le puoi acquistare .
 

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