Articolo 11 - Opzione di Riscatto dell'Emittente
A tal
fine, l’Emittente pubblicherà, entro il ventottesimo Giorno Lavorativo Bancario precedente la
data in cui procederà al riscatto (la "Data di Riscatto"), un avviso ai sensi dell'articolo 18 del
presente regolamento (l”Avviso di Esercizio dell’Opzione di Riscatto”), in cui sarà indicata
l’intenzione dell’Emittente di esercitare l’Opzione di Riscatto, la quota di Valore Nominale in
relazione alla quale viene esercitata l’Opzione di Riscatto, nonché la modalità di regolamento
del riscatto (Regolamento in Contanti, Regolamento in Azioni o Regolamento Misto). In
quest’ultimo caso sarà altresì indicata in termini percentuali la ripartizione tra denaro e Azioni
BPER.
Stefano sei riuscito a capire qualcosa in più circa il periodo di rivelazione?
Da quello che capisco, se non è indicata la data del riscatto non si può sapere quando inizia il periodo di rilevazione ( o no?)
La durata di suddetto periodo di quanto deve essere?