Parmalat (PLT) Parmalat (a) III cosa sarà da grande ? (3 lettori)

curfr@

Forumer storico
ciao sal, buongiorno. buongiorno a tutti ...
come vorresti muoverti?
per quanto mi riguarda, sai come la penso e come ho operato: certo è che è assurdo ipotizzare che i corsi si estendano cosi "perpendicolarmente" ancora a lungo.
dati i volumi, e l'operazione di equity swap in atto, io sarei già propenso a credere che senza comunicare alcunchè (oltre quanto comunicato) i signori di lactalis abbiamo già in pugno le quote programmate. bisognerebbe leggere il contratto, o i contratti, di equity swap stipulati per conoscere tempi e modalità di esercizio ... e poi regolarsi (ovviamente posto che i mercati fossero trasparenti e ... mai lo sono).
piu che altro mi preoccuperei di come legifererà in merito il governo per difendere l'italianità della società: se da oltre alpe non fossero cosi certi di poter gestire la cosa ... valanghe di titoli sarebbero riversate sul mercato, non dico al meglio ... ma quasi.
tecnicamente ... la vedo al termine di uno swing rialzista : prudentemente starei fuori da ogni long per chi volesse entrare ora... e penserei di uscire per chi ha già messo in tasca un gain. per chi puo andare short ... io comincerei a farlo, da adesso in poi (io l'ho già fatto con le motivazioni spiegate) ad ogni rottura ribassista del close precedente.

... come al solito contano poco le ipotesi quando "mani" cosi forti manipolano i corsi ...
 

curfr@

Forumer storico
No.

Sempre detto.

Se ho Venduto a 2,7 ricompro gradualmente man mano che scende, senza farmi tanti pensieri.

Chiamalo Equity swap, se vuoi.

Io opero su fondamentali, tp e tentativo di massimizzare l'utile man mano che il titolo si avvicina al tp.

Quindi se vendo a 2,7 ricompro, che so, a 2,68 la metà e a 2,66 l'altra metà.

Non ho la pretesa di capire dove va il mercato o di divinare il futuro, altrimenti veramente mi dovreste chiamare Salcasella:):D, semplicemente.

con questa vola strategie DCA (Dollar cost averaging) con step di prezzo cosi corti (2,7 - 2,66) sono dannose al proprio portafoglio: se posso consigliarti, per definire il size, al fine di mediare il pmc, usa l'atr 3 giorni nell'immediato!
quantomeno hai la certezza di aver comprato lo spread medio piu basso: la differenza la vedi subito in caso di pulldown rialzista...
 

sulpicio

Nuovo forumer
No.

Sempre detto.

Se ho Venduto a 2,7 ricompro gradualmente man mano che scende, senza farmi tanti pensieri.

Chiamalo Equity swap, se vuoi.

Io opero su fondamentali, tp e tentativo di massimizzare l'utile man mano che il titolo si avvicina al tp.

Quindi se vendo a 2,7 ricompro, che so, a 2,68 la metà e a 2,66 l'altra metà.

Non ho la pretesa di capire dove va il mercato o di divinare il futuro, altrimenti veramente mi dovreste chiamare Salcasella:):D, semplicemente.



Bene bene, volevo semplicemente capire se questo nuovo scenario ha completamente rivoluzionato il tuo Tp; in altre parole, quanto incideva sul tuo Tp lo scenario di una lotta a tre (fondi, Lactalis, Intesa-Governo) che oggi, a meno di sviluppo oltre le più rosee aspettative, risulta inimmaginabile.

Ci vorrebbe Cecchino con un Tp a 1,98€ per risollevare il titolo... :(
 

curfr@

Forumer storico
Bene bene, volevo semplicemente capire se questo nuovo scenario ha completamente rivoluzionato il tuo Tp; in altre parole, quanto incideva sul tuo Tp lo scenario di una lotta a tre (fondi, Lactalis, Intesa-Governo) che oggi, a meno di sviluppo oltre le più rosee aspettative, risulta inimmaginabile.

Ci vorrebbe Cecchino con un Tp a 1,98€ per risollevare il titolo... :(


nessun cecchino: c'è solo da operare con prudenza usando gli strumenti necessari al trend di fondo prevalente e/o ad aspettare il momento buono per ricomprare!
se non hai la fissazione del timing perfetto (impossibile) .. ti resta il piu profittevole "accontentarti" di comprare ... intorno ai minimi e di vendere ... intorno ai massimi.
insomma ... per dirla con il buon sal ... basta essere kamikaze:D
 

sulpicio

Nuovo forumer
nessun cecchino: c'è solo da operare con prudenza usando gli strumenti necessari al trend di fondo prevalente e/o ad aspettare il momento buono per ricomprare!
se non hai la fissazione del timing perfetto (impossibile) .. ti resta il piu profittevole "accontentarti" di comprare ... intorno ai minimi e di vendere ... intorno ai massimi.
insomma ... per dirla con il buon sal ... basta essere kamikaze:D

Non mettere in dubbio le doti del Cecchino, quello con la C maiuscola. :D

Tu sei short a 2,6, lui lo era a 1,86 :). Scusate le amenità...
 

salcatal

Come i Panda
con questa vola strategie DCA (Dollar cost averaging) con step di prezzo cosi corti (2,7 - 2,66) sono dannose al proprio portafoglio: se posso consigliarti, per definire il size, al fine di mediare il pmc, usa l'atr 3 giorni nell'immediato!
quantomeno hai la certezza di aver comprato lo spread medio piu basso: la differenza la vedi subito in caso di pulldown rialzista...

Era un semplice esempio.

Ovviamente non opero in maniera meccanica e con range così stretti.

Poi molto dipende dalla volatilità del sottostante e dei mercati ecc. ecc..

Insomma era per dare un'idea.

Comunque ho trovato la FALLA dove si è infilata LACTALIS.

Chissà che non la prendiamo in castagna.

Certo ci vorrebbe una mano dalla CONSOB.

derivati finanziari e la Consob
È opportuno ricordare la distinzione tra derivati che prevedono la consegna fisica del sottostante (physically settled) e che prevedono invece il semplice regolamento in contanti alla scadenza (cash settled). Questa distinzione è importante per capire il ruolo della Consob nell'ambito del potere regolamentare conferitole dal Tuf. La Consob aveva preso in considerazione i soli derivati con physical settlement, computandoli nel calcolo delle c.d. partecipazioni potenziali, oggetto di comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 118 Tuf. La pratica ha peraltro mostrato l'esigenza di una nuova valutazione del tema. Casi anche italiani confermano la pratica di utilizzo di derivati finanziari aventi come sottostante azioni di società quotate, soggette alle regole sull'OPA. Nel caso Sai-Fondiaria, l'utilizzo di una combinazione di opzioni put e call tra Sai e un gruppo di investitori, con obbligo di trasferimento del sottostante a Sai, ha permesso a quest'ultima di acquistare una partecipazione in Fondiaria superiore al trenta per cento eludendo l'obbligo di lancio dell'OPA. Il caso è notevole, poiché ha dato origine a una serie di decisioni contrastanti circa la possibilità per gli investitori di richiedere allo scalatore il risarcimento dei danni conseguente al mancato lancio dell'OPA. Anche il caso Unipol-BNL mostra l'utilizzo di una combinazioni di opzioni put e call a fini di acquizione di una partecipazione di controllo. Qui il tema più significativo è il disallineamento tra l'interpretazione della Consob e delle Corti d'Appello invesite delle opposizioni sulle sanzioni amministrative inflitte alle società protagoniste della vicenda. L'Autorità di Vigilanza aveva rinvenuto da una serie di elementi indiziari l'esistenza di patti parasociali occulti (o antecedenti rispetto alla data di effettiva comunicazione al pubblico) tra lo scalatore Unipol e altri azionisti BNL; essa aveva conseguentenente sanzionato tali soggetti. Le Corti d'Appello, in alcune recenti decisioni, hanno sconfessato tale interpretazione, con argomentazioni in alcuni passaggi improntate a un certo formalismo e tutte incentrate sull'assenza di contratto. Nel caso Exor-Ifil-Fiat viene in rilievo un contratto di equity swap su azioni Fiat concluso tra Exor (società del gruppo Agnelli) quale parte "lunga" e una banca d'affari quale parte "corta". Il contratto ha consentito a Ifil (controllante di Fiat) di evitare la diluizione della propria partecipazione - senza oltrepassare in alcun momento la soglia del 30% - che si sarebbe verificata a seguito di un aumento di capitale riservato a un pool di banche sottoscrittrici di un prestito obbligazionario convertibile. Il caso tocca, in particolare, uno dei problemi sollevati dall'utilizzo di derivati e menzionato dalla Consob nel Position paper 8 ottobre 2009 in tema di trasparenza proprietaria sulle posizioni in derivati cash-settled: la parte corta dello swap può avere incentivi economici che la inducono a consegnare il sottostante anche in assenza di un accordo espresso in tal senso, con il risultato di modificare, nei fatti, la struttura del contratto da cash settled a physically settled. Il Position Paper ora ricordato ha avviato una consultazione sulle possibili opzioni regolatorie relative all'obbligo di comunicazione dei derivati cash settled. Esso contiene già il riferimento al potere di "stabilire con regolamento i casi e le modalità con cui gli strumenti finanziari derivati detenuti sono computati nella partecipazione [rilevante ai fini del lancio dell'OPA] di cui al comma 2", di cui al nuovo art. 105, comma 3 bis, Tuf, introdotto dal D.Lgs. n. 146/2009. La consultazione sui derivati, dunque, copre sia i profili di trasparenza obbligatoria, sia i connessi profili legati al computo della soglia per il lancio dell'OPA. Occorre distinguere: quanto al computo dei derivati ai sensi dell'art. 105 Tuf, la Consob dovrà disciplinare tutte le tipologie (cash e physically settled), mentre con riferimento alla trasparenza, l'oggetto della consultazione sono i derivati cash settled. Tra i vari elementi da tenere in considerazione nell'elaborazione delle nuove disposizioni regolamentari sembrano centrali il momento in cui fissare l'obbligo di lancio dell'OPA e il calcolo del prezzo d'OPA. Quanto al primo, si può ipotizzare che un simile obbligo sorga con la mera stipulazione del derivato, soprattutto se caratterizzato da physical settlement, mentre il problema è più complesso per i derivati cash settled. Per quanto concerne il prezzo d'OPA, nel derivato il prezzo del sottostante non è fisso ma è espresso da una formula matematica: esso si concretizza alla consegna delle azioni. Questi problemi, evidentemente, si collegano all'acquisto di concerto, alla luce dei poteri, già menzionati, attribuiti alla Consob in relazione a presunzioni relative ed esenzioni. Pare assai opportuno un intervento congiunto del regolatore sulla definizione delle persone che agiscono di concerto e sulla detenzione di derivati ai fini della nozione di "partecipazione" di cui all'art. 105 Tuf. Porre regole di dettaglio relative al solo art. 105 Tuf rischierebbe infatti di creare ulteriori incertezze intepretative in un settore già estremamente complesso.
 

salcatal

Come i Panda
Bene bene, volevo semplicemente capire se questo nuovo scenario ha completamente rivoluzionato il tuo Tp; in altre parole, quanto incideva sul tuo Tp lo scenario di una lotta a tre (fondi, Lactalis, Intesa-Governo) che oggi, a meno di sviluppo oltre le più rosee aspettative, risulta inimmaginabile.

Ci vorrebbe Cecchino con un Tp a 1,98€ per risollevare il titolo... :(

Ma guarda il mio tp non varia, perchè nulla è variato in termini fondamentali.

Era 3 in caso di opa e 2,5 negli altri casi e, per ora, tale resta.

Se Lactalis non avrà comportamenti predatori con le sinergie industriali si potrebbe arrivare a 2,8.

Ma io ora mi atterrei alle notizie certe, pertanto in assenza di un piano industriale Lactalis direi che 2,5 è il nostro punto di riferimento.
 

curfr@

Forumer storico
Era un semplice esempio.

Ovviamente non opero in maniera meccanica e con range così stretti.

Poi molto dipende dalla volatilità del sottostante e dei mercati ecc. ecc..

Insomma era per dare un'idea.

Comunque ho trovato la FALLA dove si è infilata LACTALIS.

Chissà che non la prendiamo in castagna.

Certo ci vorrebbe una mano dalla CONSOB.

derivati finanziari e la Consob
È opportuno ricordare la distinzione tra derivati che prevedono la consegna fisica del sottostante (physically settled) e che prevedono invece il semplice regolamento in contanti alla scadenza (cash settled). Questa distinzione è importante per capire il ruolo della Consob nell'ambito del potere regolamentare conferitole dal Tuf. La Consob aveva preso in considerazione i soli derivati con physical settlement, computandoli nel calcolo delle c.d. partecipazioni potenziali, oggetto di comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 118 Tuf. La pratica ha peraltro mostrato l'esigenza di una nuova valutazione del tema. Casi anche italiani confermano la pratica di utilizzo di derivati finanziari aventi come sottostante azioni di società quotate, soggette alle regole sull'OPA. Nel caso Sai-Fondiaria, l'utilizzo di una combinazione di opzioni put e call tra Sai e un gruppo di investitori, con obbligo di trasferimento del sottostante a Sai, ha permesso a quest'ultima di acquistare una partecipazione in Fondiaria superiore al trenta per cento eludendo l'obbligo di lancio dell'OPA. Il caso è notevole, poiché ha dato origine a una serie di decisioni contrastanti circa la possibilità per gli investitori di richiedere allo scalatore il risarcimento dei danni conseguente al mancato lancio dell'OPA. Anche il caso Unipol-BNL mostra l'utilizzo di una combinazioni di opzioni put e call a fini di acquizione di una partecipazione di controllo. Qui il tema più significativo è il disallineamento tra l'interpretazione della Consob e delle Corti d'Appello invesite delle opposizioni sulle sanzioni amministrative inflitte alle società protagoniste della vicenda. L'Autorità di Vigilanza aveva rinvenuto da una serie di elementi indiziari l'esistenza di patti parasociali occulti (o antecedenti rispetto alla data di effettiva comunicazione al pubblico) tra lo scalatore Unipol e altri azionisti BNL; essa aveva conseguentenente sanzionato tali soggetti. Le Corti d'Appello, in alcune recenti decisioni, hanno sconfessato tale interpretazione, con argomentazioni in alcuni passaggi improntate a un certo formalismo e tutte incentrate sull'assenza di contratto. Nel caso Exor-Ifil-Fiat viene in rilievo un contratto di equity swap su azioni Fiat concluso tra Exor (società del gruppo Agnelli) quale parte "lunga" e una banca d'affari quale parte "corta". Il contratto ha consentito a Ifil (controllante di Fiat) di evitare la diluizione della propria partecipazione - senza oltrepassare in alcun momento la soglia del 30% - che si sarebbe verificata a seguito di un aumento di capitale riservato a un pool di banche sottoscrittrici di un prestito obbligazionario convertibile. Il caso tocca, in particolare, uno dei problemi sollevati dall'utilizzo di derivati e menzionato dalla Consob nel Position paper 8 ottobre 2009 in tema di trasparenza proprietaria sulle posizioni in derivati cash-settled: la parte corta dello swap può avere incentivi economici che la inducono a consegnare il sottostante anche in assenza di un accordo espresso in tal senso, con il risultato di modificare, nei fatti, la struttura del contratto da cash settled a physically settled. Il Position Paper ora ricordato ha avviato una consultazione sulle possibili opzioni regolatorie relative all'obbligo di comunicazione dei derivati cash settled. Esso contiene già il riferimento al potere di "stabilire con regolamento i casi e le modalità con cui gli strumenti finanziari derivati detenuti sono computati nella partecipazione [rilevante ai fini del lancio dell'OPA] di cui al comma 2", di cui al nuovo art. 105, comma 3 bis, Tuf, introdotto dal D.Lgs. n. 146/2009. La consultazione sui derivati, dunque, copre sia i profili di trasparenza obbligatoria, sia i connessi profili legati al computo della soglia per il lancio dell'OPA. Occorre distinguere: quanto al computo dei derivati ai sensi dell'art. 105 Tuf, la Consob dovrà disciplinare tutte le tipologie (cash e physically settled), mentre con riferimento alla trasparenza, l'oggetto della consultazione sono i derivati cash settled. Tra i vari elementi da tenere in considerazione nell'elaborazione delle nuove disposizioni regolamentari sembrano centrali il momento in cui fissare l'obbligo di lancio dell'OPA e il calcolo del prezzo d'OPA. Quanto al primo, si può ipotizzare che un simile obbligo sorga con la mera stipulazione del derivato, soprattutto se caratterizzato da physical settlement, mentre il problema è più complesso per i derivati cash settled. Per quanto concerne il prezzo d'OPA, nel derivato il prezzo del sottostante non è fisso ma è espresso da una formula matematica: esso si concretizza alla consegna delle azioni. Questi problemi, evidentemente, si collegano all'acquisto di concerto, alla luce dei poteri, già menzionati, attribuiti alla Consob in relazione a presunzioni relative ed esenzioni. Pare assai opportuno un intervento congiunto del regolatore sulla definizione delle persone che agiscono di concerto e sulla detenzione di derivati ai fini della nozione di "partecipazione" di cui all'art. 105 Tuf. Porre regole di dettaglio relative al solo art. 105 Tuf rischierebbe infatti di creare ulteriori incertezze intepretative in un settore già estremamente complesso.

il cash settlement è solo una ipotesi possibile della chiusura dell'equity swap: tu pensa che FIAT fu costretta all'acquisto delle azioni, piuttosto che all'incasso della plusvalenza del contratto di equity.
cio fu perchè a seguito della diluizione del capitale derivata dalla ricapitalizzazione del solo patrimonio di terzi si trovo non piu in maggioranza nel capitale.
quella operazione, cui fu costretta, fu la soluzione migliore per i corsi di FIAT ... in tutta la sua lunga storia (ma sempre di operazioni di finanza trattasi e non di vero turnaround operato sul core business)!
qui la questione è diversa: sempre di derivati si tratta, sempre di elusione della normativa consob sulla comunicazione di partecipazione rilevanti trattasi ... sempre di "fregature" per i piccoli azionisti ... ma credo ci sia stata un tentativo, mal gestito, di acquistare la parmalat da parte dei franzosi.
ma l'hanno fatta troppo sporca ed hanno avuto ... troppa fretta: hanno voluto speculare ed invece si sono visti peculare la propria operazioni!
non ci sono piu i professionals di una volta ...:D
 

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