Parmalat (PLT) Parmalat (a) III cosa sarà da grande ? (3 lettori)

curfr@

Forumer storico
Ma guarda il mio tp non varia, perchè nulla è variato in termini fondamentali.

Era 3 in caso di opa e 2,5 negli altri casi e, per ora, tale resta.

Se Lactalis non avrà comportamenti predatori con le sinergie industriali si potrebbe arrivare a 2,8.

Ma io ora mi atterrei alle notizie certe, pertanto in assenza di un piano industriale Lactalis direi che 2,5 è il nostro punto di riferimento.

avere TP in situazioni simili è assurdo: bisogna aspettare che la tempesta passi ... e da li potrai regolarti quanto lontano ti hanno sospinto le correnti. in parole povere ... con questa forze in campo e con questo contesto internazionale ... non ci sono TP ne al rialzo ne al ribasso attendibili
 

curfr@

Forumer storico
mi era sfuggita questa problematica di distinzione fra derivati.. ma non mi è chiaro se la consob si attenga a delle regole o decida un po' a caso ogni volta :wall::wall: cioè sollevata la problematica, almeno io, non trovo la legge che ne regolamenta l'obbligo o meno di opa..:sad:


fanno come gli pare: vedi FIAT, vedi ITALEASING ... vedrai adesso PARMALAT! tre soluzioni diverse allo stesso problema ... con la stessa normativa!
insomma ... le soluzioni del buon padre di famiglia:D
 
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salcatal

Come i Panda
il cash settlement è solo una ipotesi possibile della chiusura dell'equity swap: tu pensa che FIAT fu costretta all'acquisto delle azioni, piuttosto che all'incasso della plusvalenza del contratto di equity.
cio fu perchè a seguito della diluizione del capitale derivata dalla ricapitalizzazione del solo patrimonio di terzi si trovo non piu in maggioranza nel capitale.
quella operazione, cui fu costretta, fu la soluzione migliore per i corsi di FIAT ... in tutta la sua lunga storia (ma sempre di operazioni di finanza trattasi e non di vero turnaround operato sul core business)!
qui la questione è diversa: sempre di derivati si tratta, sempre di elusione della normativa consob sulla comunicazione di partecipazione rilevanti trattasi ... sempre di "fregature" per i piccoli azionisti ... ma credo ci sia stata un tentativo, mal gestito, di acquistare la parmalat da parte dei franzosi.
ma l'hanno fatta troppo sporca ed hanno avuto ... troppa fretta: hanno voluto speculare ed invece si sono visti peculare la propria operazioni!
non ci sono piu i professionals di una volta ...:D

Non ho capito chi sono i franzosi.

Qui va chiarito, anche eventualmente in Tribunale, se le azioni dell'equity swap vanno conteggiate nel computo di cui agli artt. 105 e 106 TUF.

Senza tanti concetti complicati.

Se la risposta è sì scatta l'obbligo di OPA in quanto, se non vado errato, tra acquisti e residuo equity da esercitare superano il 30%.
 

salcatal

Come i Panda
avere TP in situazioni simili è assurdo: bisogna aspettare che la tempesta passi ... e da li potrai regolarti quanto lontano ti hanno sospinto le correnti. in parole povere ... con questa forze in campo e con questo contesto internazionale ... non ci sono TP ne al rialzo ne al ribasso attendibili

Se il postulato del tuo ragionamento è che sulla terra siamo tutti di passaggio sono d'accordo.

Il relativismo assoluto cosmico mi intriga.:)
 

curfr@

Forumer storico
Non ho capito chi sono i franzosi.

Qui va chiarito, anche eventualmente in Tribunale, se le azioni dell'equity swap vanno conteggiate nel computo di cui agli artt. 105 e 106 TUF.

Senza tanti concetti complicati.

Se la risposta è sì scatta l'obbligo di OPA in quanto, se non vado errato, tra acquisti e residuo equity da esercitare superano il 30%.


finchè non si giunge al cash settlement la partecipaione è solo sulla carta: la normativa parla del "possesso di azioni ordinarie" e quelle, per adesso ed in attesa di conoscere i dettagli dell'operazione, l'ha solo il veicolo (l'operatore finanziario) che hanno utilizzato per l'equity swap.
ergo ... non hanno un bel nulla finchè non tirano fuori i soldi per l'acquisto dei titoli drenati dal mercato ...
 
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salcatal

Come i Panda
mi era sfuggita questa problematica di distinzione fra derivati.. ma non mi è chiaro se la consob si attenga a delle regole o decida un po' a caso ogni volta :wall::wall: cioè sollevata la problematica, almeno io, non trovo la legge che ne regolamenta l'obbligo o meno di opa..:sad:

Vedi Dario, la CONSOB, come tutti gli operatori interpreta la legge e agisce sulla base della sua interpretazione della legge.

Fermo restando che l'unico interprete ufficiale della legge resta il Giudice cui la questione viene, eventualmente, devoluta.

A meno che non intervenga, e in Italia capita anche questo, poi il Legislatore con una norma di interpretazione autentica, se quella data dalla Cassazione a Sezioni Unite non gli sta bene. :(:(

Caso anatocismo docet.

Se non fossero così ballerine le regole non staremmo in Italia ma in Inghilterra.
 

salcatal

Come i Panda
finchè non si giunge al cash settlement la partecipaione è solo sulla carta: la normativa parla del "possesso di azioni ordinarie" e quelle, per adesso ed in attesa di conoscere i dettagli dell'operazione, l'ha solo il veicolo (l'operatore finanziario) che hanno utilizzato per l'equity swap.
ergo ... non hanno un bel nulla finchè non tirano fuori i soldi per l'acquisto dei titoli drenati dal mercato ...

Curfr la pensa così, la legge dice cose leggermente diverse.

E con tutto il rispetto io mi fido più della legge.

In assenza del Regolamento Consob la norma è, salvo successivi approfondimenti che mi accingo a fare, comunque vigente e allora dà spazio a tutte le interpretazioni.



105. Disposizioni generali.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 101-ter, commi 4 e 5, le disposizioni della presente sezione si applicano alle società italiane con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani.
2. Ai fini della presente sezione, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi da una società di cui al comma 1 che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza.
3. La CONSOB può con regolamento includere nella partecipazione categorie di titoli che attribuiscono diritti di voto su uno o più argomenti diversi tenuto conto della natura e del tipo di influenza sulla gestione della società che può avere il loro esercizio anche congiunto. La Consob determina, altresì, con regolamento i criteri di calcolo della partecipazione di cui al comma 2 nelle ipotesi in cui i titoli di cui al medesimo comma, risultino privati, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, del diritto di voto.
3-bis. La Consob stabilisce con regolamento i casi e le modalità con cui gli strumenti finanziari derivati detenuti sono computati nella partecipazione di cui al comma 2.
 
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dariomilano

novellino
Vedi Dario, la CONSOB, come tutti gli operatori interpreta la legge e agisce sulla base della sua interpretazione della legge.

Fermo restando che l'unico interprete ufficiale della legge resta il Giudice cui la questione viene, eventualmente, devoluta.

A meno che non intervenga, e in Italia capita anche questo, poi il Legislatore con una norma di interpretazione autentica, se quella data dalla Cassazione a Sezioni Unite non gli sta bene. :(:(

Caso anatocismo docet.

Se non fossero così ballerine le regole non staremmo in Italia ma in Inghilterra.

che la legge si interpreti lo capisco.. che la consob abbia solo il compito di interpretare (data la mia inesperienza) non mi è chiaro: leggendo i documenti che ho postato prima, sembrava quasi che la consob fosse, se non il legiferatore o legislatore (azz sono pure ignorante in italiano:wall:) stesso, il promotore di leggi europee e modifiche dei regolamenti italiani.. quindi io mi chiedo nel momento che propone una modifica non può specificare le varie possibilità già verificatesi in passato e interpretare solo in caso di nuove situazioni? .. forse la faccia troppo semplice io..

cmq i franzosi penso intendesse i francesi .. però non mi è chiaro quando dice che non ci sono più gli investiori di una volta e che hanno peculato gli investimenti?! mi sa che mi sono perso qualcosa..

io penso che la consob debba ancora esprimersi sul caso specifico se gli e swap siano in questo caso detenuti per raggiungere il controllo... se mi sto confondendo sono aperto a chiarimenti :D
 
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curfr@

Forumer storico
Curfr la pensa così, la legge dice cose leggermente diverse.

E con tutto il rispetto io mi fido più della legge.

In assenza del Regolamento Consob la norma è, salvo successivi approfondimenti che mi accingo a fare, comunque vigente e allora dà spazio a tutte le interpretazioni.



105. Disposizioni generali.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 101-ter, commi 4 e 5, le disposizioni della presente sezione si applicano alle società italiane con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani.
2. Ai fini della presente sezione, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi da una società di cui al comma 1 che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza.
3. La CONSOB può con regolamento includere nella partecipazione categorie di titoli che attribuiscono diritti di voto su uno o più argomenti diversi tenuto conto della natura e del tipo di influenza sulla gestione della società che può avere il loro esercizio anche congiunto. La Consob determina, altresì, con regolamento i criteri di calcolo della partecipazione di cui al comma 2 nelle ipotesi in cui i titoli di cui al medesimo comma, risultino privati, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, del diritto di voto.
3-bis. La Consob stabilisce con regolamento i casi e le modalità con cui gli strumenti finanziari derivati detenuti sono computati nella partecipazione di cui al comma 2.


guarda il caso FIAT ed osserva con quanta discrezionalità decisero che non trattavasi di partecipazione rilevante sebbene le azioni Merril Lynch, veicolo dell'equity swap, le detenesse già da molto tempo (30% del flottante) avendo denunziato in CONSOB il solo sforamento della percentuale del 2% di partecipazione.
Lo sanno tutti che i contratti derivati oltre agli effetti negativi già dimostrati e dibattuti in altre sedi permettono di posticipare l’informativa al mercato.
Con FIAT c'era il problema legato alla diluzione derivata come effetto del convertendo ... ma vedrai quante analogie anche qui ... se decideranno di far fuori lactalis e procedere ad un ADC gratuito in favore di eventuali cordate italiane.
come al solito pochi compreranno a poco e molti abbasseranno solo il proprio PMC.
in ogni caso la mia è solo una ipotesi buona e/o cattiva tanto quanto le vostre...
vado:ciao:
 
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