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Il Procuratore Generale Tarquini spiega la truffa di Bankitalia
Pubblicato il 3 giugno 2011 da franchise2-ok


Il Giudice Bruno Tarquini è nato ad Avezzano (L’Aquila) nel 1927. Laureatosi in giurisprudenza nel 1948 presso l’Università di Roma, è entrato giovanissimo in magistratura, percorrendone tutti i gradi. E’ stato pretore a Roma e, dal 1955, al Tribunale di Teramo, prima come giudice, poi come presidente; nel 1986 è stato trasferito alla Corte d’Appello dell’Aquila, dove ha svolto le funzioni di presidente della sezione penale e della Corte d’Assise di secondo grado, infine, nel 1994, è stato nominato Procuratore Generale della Repubblica presso la stessa Corte d’Appello. Gli studi giuridici e l’attività professionale non gli hanno impedito di alimentare le sue curiosità intellettuali, con particolare riguardo alla storia.




PDF X SCARICARE “NUOVO ORDINE MONDIALE SUGGERITO DA TARQUINI”


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Tratto da “La banca, la moneta e l’usura – La Costituzione tradita”, di Bruno Tarquini [*], già Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello dell’Aquila (ed. Controcorrente, Napoli 2001)

“Le anomalie di un bilancio […] la Banca d’Italia, nei propri bilanci, iscrive tra le poste passive la moneta che immette in circolazione. Questo ritiene di poter fare in virtù di un mero gioco di parole, che si risolve in definitiva in una presa in giro del popolo, sfruttando in modo truffaldino la formula che ancora si trova scritta sulle banconote (“Lire centomila – pagabili a vista al portatore” – firmato “Il Governatore”) e che, oggi, non avrebbe più alcuna ragione di essere, perché non significa nulla [1].
Infatti si tratta di un’obbligazione che l’istituto bancario si assumeva nel passato (nel tempo, cioè, in cui vigeva la convertibilità del biglietto di banca in oro) di convertire appunto la carta moneta nel metallo prezioso che ne costituiva la garanzia (base aurea).
Nei tempi attuali, in cui quella convertibilità è stata abolita ed è stato imposto il corso forzoso della moneta cartacea, quella “promessa di pagamento a vista” ha perduto ogni contenuto e non può, quindi, avere alcun valore. Tuttavia la Banca d’Italia ritiene ancora di potersene avvalere, confidando che la mera apparenza, che ancor oggi conservano i biglietti di banca, di cambiali a vista, e quindi formalmente di debito, le possa consentire legittimamente di considerare la moneta immessa in circolazione come una propria passività da iscrivere in bilancio tra le poste passive. Ed è noto come l’aumento artificioso del passivo, in un bilancio societario, determini un illecito annullamento dell’attivo [2].

Quindi l’Istituto di Emissione immette in circolazione banconote che sono non solo prive di alcuna copertura (neanche parziale) o garanzia, ma anche strutturate come false cambiali, che da un lato offrono una parvenza di legalità alla loro iscrizione nel passivo dell’azienda, dall’altro costituiscono un “debito inesigibile”, come affermano le stesse autorità monetarie, inventando una fattispecie giuridica di cui facilmente si può misurare l’assurdità. A parte, infatti, che la inesigibilità non può che riguardare il credito (perché è questo che, caso mai, non può essere esatto), con la formula del “debitore inesigibile” si fa decidere allo stesso debitore di non pagare il debito.
Una cosa è dire che “il credito” è inesigibile perché il debitore non può pagare, altra cosa è invece dire che esso è inesigibile perché il debitore (la Banca Centrale) per legge ha la garanzia di non dover pagare.
Riassumendo, delle due l’una: o la Banca d’Italia non è proprietaria della moneta al momento dell’emissione (come hanno affermato i rappresentanti del governo rispondendo alle interrogazioni parlamentari) ed allora appare del tutto ingiustificato che ne tragga un utile, tanto più che la banca stessa assume di essere debitrice dei simboli monetari emessi, così da iscriverli come posta passiva nel proprio bilancio; oppure la Banca Centrale (contrariamente a quanto dichiarato dai due Sottosegretari di Stato) è proprietaria di quella moneta e con giustificazione (solo apparente) ne ritrae un utile dal suo prestito al sistema economico nazionale, ma allora assume i contorni di un fatto illecito far figurare come poste passive operazioni che sono invece indubbiamente attive.”
 
Lorenzin, vaccini | Commenti disabilitati su VACCINI: PROPOSTA DI LEGGE
BANCHE: MONETA ILLEGALE, CONTRATTI NULLI
Posted on 27/06/2017 by admin


BANCHE: MONETA ILLEGALE, CONTRATTI NULLI

Banca d’Italia, con l’Avviso al pubblico del 06.06.17, https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/, dichiara: “La Banca d’Italia precisa anzitutto che sulla base della normativa internazionale e nazionale, l’unica forma di moneta legale – ossia dotata del potere di estinguere le obbligazioni in denaro – è la moneta emessa dalla Banca Centrale Europea (BCE)”. Banca d’Italia ammette che però le banche di credito italiane creano mediamente 1.000 miliardi all’anno di euro scritturali (si veda il Supplemento al Bollettino statistico pubblicato dalla Banca d’Italia, “Moneta e banche https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/moneta-banche/2017-moneta/suppl_01_17.pdf in particolare Tavola 1.2.a.”

Da quanto sopra dichiarato dalla BdI discende che le banche di credito usurpano una funzione riservata alla BCE. E la BCE lo sa.

Le conseguenze giuridiche di quanto sopra sono molteplici, e tutte portano a una conseguenza pratica: la banca non può pretendere il rimborso dei suoi “prestiti” né il pagamento degli interessi, perché i contratti sono nulli.

Innanzitutto, usurpando una funzione pubblica riservata dalla legge e dai trattati alla BCE, le banche commettono sistematicamente il reato previsto e punito dall’art. 347 del Codice Penale (Chiunque usurpa una funzione pubblica … … è punito con la reclusione fino a due anni.) e/o il reato previsto e punito dall’art. 453 (È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori…).

La moneta così creata è corpo di reato e va sequestrata, e ogni contratto con la banca, utilizzante questa moneta, è nullo per illiceità dell’oggetto, e la banca non può pretendere in restituzione un quid ejusdem generis di ciò che ha dato, perché si tratta di un genus illecito.

In secondo luogo, se ciò che la banca ha creato e prestato come “euro” non è moneta legale, essa, non avendo mai erogato moneta legale euro, non ha mai eseguito il prestito.

In terzo luogo, la banca ha dato un aliud pro alio. Che si tratti di un quid alii, diverso per essenza, è evidente: la moneta legale è solo quella creata dalla BCE; solo essa non nasce come monetizzazione di un rapporto obbligatorio; solo essa ha la capacità di estinguere i rapporti di credito-debito senza crearne degli altri; solo essa è ontologicamente indipendente dalle sorti (dall’eventuale insolvenza) delle banche; la moneta contabile bancaria è per contro sempre consistente, giuridicamente, in una promessa di pagamento (tale è il saldo attivo di conto corrente o di libretto di risparmio o l’importo dell’assegno circolare) avente ad oggetto una qualsiasi valuta legale a scelta delle parti (Euro, Dollari, Yen, Sterline…); essa quoad existentiam dipende dalla solvibilità della banca depositaria-debitrice., e non è fiat (cioè non è dotata di accettazione imposta d’imperio dallo Stato: il bonifico di una banca insolvente non vale nulla).

In quarto luogo, la banca ha creato contabilmente mezzi monetari non-euro dichiarandoli e contabilizzandoli come euro, come moneta legale, pur sapendo di non avere la facoltà di crearla e di agire contro le leggi e i trattati.

In quinto luogo, ha spacciato per euro ciò che euro non è, al fine di ottenere l’impegno del cliente a rimborsare euro non ricevuti: quindi ha adibito dolo, frode, per ottenere un profitto ingiusto, smerciando un quid intrinsecamente illecito.

Quelli sopra esposti sono argomenti da usare per difendersi dalle banche eccependo la nullità nelle vertenze individuali. Ma sul piano generale, essi fanno emergere la radicale ipocrisia-contraddizione giudica, logica, sociale e morale su cui poggia lo Stato e la sua parvenza di legalità. Non si tratta, evidentemente, di una questione secondaria, né di una questione di mero principio morale, ma della stessa struttura dell’economia, della distribuzione dei redditi e del carico fiscale, del potere politico in un sistema-paese che dipende dalle banche per il finanziamento sia privato che pubblico.

Una recente ordinanza del Tribunale di Savona, nella causa n. 1580/2017, dichiara che sarebbe valido il mutuo erogato da una banca con denaro da essa creato contabilmente come “euro” anche se la banca non ha la facoltà di creare euro, ed è valido perché il mutuatario lo ha comunque utilizzato. Questa ordinanza ha espresso un principio implicante, da un lato, che il denaro bancario è valido anche se falso, purché sia accettato; e, dall’altro lato, che la banca è il disopra della legge (la quale riserva la creazione di denaro alla BCE). Il tribunale ha scritto, infatti: “l’eventuale violazione delle disposizioni relative alla creazione di moneta ed alla raccolta del risparmio, in nessun caso potrebbe riverberarsi sulla validità ed efficacia del contratto di finanziamento”: ossia, le banche hanno il diritto di usare, per arricchirsi, anche il denaro da esse creato abusivamente e in violazione delle leggi. Le banche quindi sono al di sopra della legge che vale per il resto della società – quindi la legge non è eguale per tutti.

Per il Tribunale, ai fini del diritto della banca a incassare, è irrilevante se il denaro prestato sia o non sia legittimo e di origine legittima, cioè è irrilevante il problema della sua legalità. Ossia, è irrilevante il dato di diritto; mentre è rilevante il dato di fatto, ossia il fatto che quel denaro sia stato usato, accettato, dai terzi, dal mercato. Il fatto dell’accettazione del denaro bancario legittima la pretesa bancaria superando la illegittimità della creazione monetaria da parte della banca. Nella fattispecie, la banca aveva dato a mutuo al cliente una somma di denaro da essa scritturalmente creato, e il cliente la aveva usata per pagare un appartamento mediante bonifico sul conto corrente del venditore presso un’altra banca, la quale aveva accettato questo denaro accreditandolo al venditore sul conto corrente di questi. L’accettazione del denaro contabile creato da una banca sta semplicemente nel fatto che le altre banche, nel mutuo interesse, ricevendo quel denaro, lo accreditano. Cioè i banchieri si accettano, si validano, si legittimano l’un l’altro il denaro che ciascuno di loro illecitamente crea sotto la falsa denominazione di moneta legale. E il potere giudiziario recepisce questo dato di fatto illegittimo e lo tutela. Cioè i banchieri si fanno la legge da sé e i giudici la applicano. Per contro – aggiunge l’ordinanza – la moneta scritturale creata dai cittadini non è valida, perché non ha accettazione. Questo il senso dell’ordinanza.

L’ ordinanza in esame è pertanto un’ulteriore prova del fatto che il principio della rule of law (o di legalità) non vale nel mondo reale; che vi è un ordinamento giuridico reale e materiale, non scritto, dato dai rapporti di forza effettiva, al di sopra della Costituzione ufficiale e delle leggi scritte; e che il potere giudiziario tutela questo ordinamento reale e materiale, nongià il diritto ufficiale. Right is might.

Ora resta da vedere ciò che farà la Corte di Cassazione, la quale è però l’organo apicale della giurisdizione, quindi, se confermerà la decisione dei giudici di Savona, se legittimerà l’uso della moneta illegalmente creata dalle banche, tale decisione e la sua palese contrarietà alla legge e alla Costituzione ufficiali sanciranno formalmente che lo Stato-apparato reale è, rispetto ad esse, radicalmente illegittimo.

27.06.17 Marco Della Luna
 
ciao----andgui... ti posto 3 semplci articoli per farti capire... da sempre, siamo abituati, e ci hanno insegnato una determinata cosa,,, che anche se invertita, nei secoli diventa vera,ossia ti hanno sempre insegnato che la terra e' piatta, ma l primo che annuncia che nn e' vero ,diventa eretco. ,,, ti posso esemplficare, in mdo semplice ,cosa avvieme contabilmente quando si eroga un mutuo
 
contabilmente, quando eroghi,, la contabilità della banca, accredita in cc del cliente ,poniamo 100.000 euro,con segno ,piu', ,che per la banca , rappresenta una passivita', la contropartita e'un credito che la banca vanta nei confronti del cliente, che e' una posta attiva, ma i contabilità della banca ha il segno ,,meno........hai mai visto un credito vantato nei confronti di un cliente avere il segno meno..?
 
UNA SENTENZA PER MONETA NOSTRA

Alle volte i giudici sembrano voler difendere il sistema di profitto e potere dei banchieri, mentre in realtà lo minano alle fondamenta (anche se ci arrivano attraverso una serie di errori).

Oggi un Giudice del Tribunale di Cremona, giudicando sull’opposizione di una mia cliente disoccupata contro una banca che le sta vendendo all’asta l’unica casa, dopo lungo pensamento sulle mie eccezioni di nullità del mutuo in relazione al fatto che la banca non aveva prestato denaro ma semplice promesse contabili di denaro, e che la legge non autorizza le banche a creare euro, ha deciso in favore della banca, respingendo l’opposizione. I motivi che ha dichiarato per tale sue decisione sono esposti sotto, ciascuno seguito da confutazione in rosso.

che è incontestato l’impiego della somma mutuata, da parte [della debitrice opponente], ai fini del pagamento del corrispettivo per l’acquisto dell’immobile cui il contratto di mutuo era preordinato, e che, dunque, in tale funzione economico/sociale è rinvenibile la causa concreta del negozio di mutuo stipulato tra le parti;

Errore: “somma”: che cosa è una “somma”? Una quantità di danaro? O di promessa di danaro? L’art. 1813 CC richiede che sia di danaro. Dov’è il denaro che la banca avrebbe dato alla cliente? La banca, sollecitata a farlo, non lo ha dimostrato.



che la nozione di consegna, non definita dall’art. 1813 c.c., non può limitarsi al materiale trasferimento della somma in contanti dal mutuante al mutuatario, dovendosi invece ritenere comprensiva di ogni atto idoneo a porre le cose nel potere di disposizione giuridica dell’avente causa;

Errore: per “mettere a disposizione” il denaro, bisogna averlo, e l’opponente ha contestato che la banca lo abbia, e anzi ha dimostrato che non lo possiede.



che gli assegni e gli altri titoli di credito sono espressamente regolamentati nel codice civile italiano (art. 1992 ss.) ed in alcune leggi speciali dello stato (R.D. 1736/1933), onde non è corretto affermare, come fatto dalla difesa dell’attrice a pagina 6 del proprio atto introduttivo del presente giudizio, che “il Codice Civile e le norme di esso che, in particolare, che regolano i rapporti in esame, conoscono soltanto il danaro legale, ossia la moneta legale, cioè le banconote”;

Errore: il Codice Civile e le altri leggi citate trattano l’assegno e le cambiali come promesse di denaro, non certo come denaro! L’assegno circolare è una promessa di denaro, uno strumento di debito a carico della banca, soggetto a rischio emittente.



che l’accredito sul conto corrente dell’attrice abbia realizzato l’effetto di attribuirle un autonomo titolo di disponibilità della somma e di acquisire al suo patrimonio la somma medesima, uscita dal patrimonio della convenuta;

Errore: non vi è disponibilità di somma di denaro se non vi è il legittimo possesso del corrispondente denaro da parte del disponente (cioè della banca); e non vi è uscita dal patrimonio della banca di alcun denaro, perché la banca non preleva alcunché dai propri conti, ma crea direttamente il danaro, “la somma”, digitando numeri sui conti correnti di disponibilità del mutuatario.



che la ricostruzione propugnata dalla difesa dell’attrice in merito alla creazione ex nihilo della moneta da parte delle banche commerciali è errata, in quanto le banche non creano moneta, ma trasferiscono somme che sono nella loro disponibilità… … ;

Errore: le banche di credito creano denaro, anzi euro, mediante scritturazione, come dichiara la Banca d’Italia ufficialmente alla Commissione Finanza del Senato con lettera 27.02.17 e nelle tabelle ufficiali della BdI; e questa creazione corrisponde a circa l’84% del totale degli euro in circolazione.



che, in ogni caso, l’eventuale operazione consistente nell’emissione di moneta scritturale a favore del mutuatario non viola l’art. 128 TFUE, in quanto:

  • la citata disposizione disciplina esclusivamente l’emissione della moneta avente corso legale all’interno dell’Unione, ossia l’Euro, riservata alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea, senza disporre alcunché in merito ad altri tipi di moneta, come quella scritturale, che è espressione di autonomia privata e la cui circolazione avviene all’interno del sistema bancario per mezzo di accrediti e compensazioni;
Quindi, per questo Giudice, le banche non creano affatto moneta; ma, se lo fanno, allora possono farlo legittimamente. A parte ciò, in quanto sopra vi sono tre errori:

-primo: il TUB e le altre leggi nazionale definiscono le banche come istituti di intermediazione del credito, non parlando mai di creazione della moneta, la quale invece sarebbe il loro core business, se lecita – e lo è, perché esse de facto creano moneta, come ammesso dalla autorità monetarie;

-secondo errore: il TFUE assegna alla BCE il compito di prevenire l’inflazione, cosa che sarebbe impossibile (non bastando all’uopo la mera regolazione dei tassi) se l’84% della creazione monetaria fosse rimessa alle banche di credito;

– terzo errore: lo Stato accetta, richiede e usa per i pagamenti di tributi, stipendi etc. il denaro contabile creato dalle banche private alla stregua e al pari dell’Euro legale, quindi rende valuta legale quella creazione non autorizzata di moneta denominata come Euro.



  • la creazione di moneta c.d. fiat o fiduciaria da parte delle banche commerciali mediante registrazioni contabili è, con evidenza, fenomeno distinto dall’emissione di moneta Euro; esso si verifica allorché gli istituti creditizi concedono prestiti impiegando le somme ricevute in deposito, in tal modo moltiplicando l’offerta di moneta rispetto alla moneta effettivamente circolante;
Errore: come detto sopra, lo Stato stesso non la distingue, ma la tratta alla pari, anzi la esige come mezzo esclusivo di pagamento oltre determinati importi (e poi non si tratta di “istituti”, perché sono soggetti privati, da quanto Amato li ha privatizzati nel 1995).



  • il fenomeno è previsto e disciplinato: in particolare, il regolamento CE n°1745/2003 della Banca Centrale Europea assoggetta le banche aventi sede negli Stati membri all’obbligo di destinare una parte della moneta ricevuta in deposito a riserve minime da detenere presso le banche centrali nazionali, secondo il sistema della c.d. riserva frazionaria;
Errore multiplo: i depositi avvengono appunto quasi interamente in “moneta” contabile; peraltro le banche di credito creano i depositi esse stesse con l’atto di creare, digitandoli direttamente sul conto di disponibilità del cliente, gli importi che prestano al medesimo. Depositi di moneta creata contabilmente non possono coprire creazioni contabili di ulteriore moneta, essendo della medesima natura di questa moneta. E non servono nemmeno, per la medesima natura. Anzi, non sono nemmeno depositi, perché il deposito può avere come oggetto solo e unicamente una cosa mobile oppure danaro, mentre il denaro contabilmente creato è un credito, e i crediti non sono oggetto possibile di un deposito. Però soprattutto va detto che i depositi dei risparmiatori vengono sì usati dalle banche di credito: vengono usati per coprire, per nascondere, il fatto che creano moneta mediante semplici registrazioni contabili, realizzando un pari ricavo (flusso di cassa positivo) che non contabilizzano e su cui quindi non pagano le tasse, come ammette la Banca d’Italia nella suddetta comunicazione del 27.02.17, dicendo che si è consapevolmente scelto di non tassare i ricavi da creazione monetaria (pari in Italia a circa 1.000 miliardi l’anno).



  • la diversità fra i due mezzi di scambio ha posto, peraltro, il problema della parificabilità della moneta scritturale a quella avente corso legale ai fini dell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie: si è affermato, in tal senso, che il debitore ha facoltà di offrire, quando la legge non ponga specifiche limitazioni, moneta scritturale in luogo di quella legale, ad es. consegnando un assegno circolare, senza che il creditore possa rifiutarla senza giustificato motivo (Cass., S.U., sentenza n. 26617 del 18 dicembre 2007);
Quella giurisprudenza non teneva conto della realtà della creazione monetaria qui sopra spiegata: credeva, per così dire, che i bambini nascessero sotto i cavoli. Ma prendiamo per buono ciò che afferma il Tribunale di Cremona, ossia che si può pagare con moneta scritturale ogniqualvolta ciò non sia espressamente escluso dalla legge.

Benissimo: se così è, allora la legge non esclude che i clienti rimborsino i prestiti delle banche, erogati da queste in moneta scritturale da loro creata, creando essi stessi moneta scritturale – cioè Moneta Nostra – e spedendola con una pec alla banca.

Questa è la conclusione dell’ordinanza del Giudice di Cremona, appoggiata all’autorevole, seppur scientificamente superata, sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: “ai fini dell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie… il debitore ha facoltà di offrire, quando la legge non ponga specifiche limitazioni, moneta scritturale in luogo di quella legale… senza che il creditore possa rifiutarla senza giustificato motivo.”

Avete capito? Sembrava che volesse dar ragione alle banche e al sistema, e al contrario dà ragione ai suoi critici radicali. Incredibile Giustizia!

05.04.17 Marco Della Luna
 
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LA BANCA E LA GRAZIA
Posted on 04/02/2017 by admin


LA BANCA E LA GRAZIA

Fermento e speranza agitano il web, innumeri vittime di usure bancarie e di magistrati che non le fermano nonostante denunce e opposizioni fondate su prove evidenti, ora sollevano gli occhi al Cielo, respirano e ringraziano Moneta Nostra.

Tutto ciò a seguito della divulgazione della lettera del Credito Cooperativo Romagnolo, diretta a un mio cliente che aveva rimborsato il prestito di € 30.000 spedendole via pec altrettanti euro scritturali da lui generati contabilmente, cioè esattamente come fanno le banche, secondo il metodo spiegato nel mio post Pagare gratis creando euro ( http://marcodellaluna.info/sito/wp-admin/post.php?post=3308&action=edit ) e in altri successivi.

Che cosa comunica la detta banca? Tre righe:

“Importo accordato € 30.000

Importo liquidato € 30.000

Debito residuo € 0”

Il senso comune interpreta queste laconiche espressioni come segue:

“Importo accordato da noi a voi € 30.000

Importo liquidato da noi a voi € 30.000

Debito residuo da voi a noi € 0”.

Mi aspetto che, per contro, la banca preciserà che l’interpretazione corretta sia:

“Importo accordato da noi a voi € 30.000

Importo liquidato da noi a voi € 30.000

Debito residuo da noi a voi € 0”.

Cioè mi aspetto che la banca dia il seguente significato alle tre righe in esame: “Noi vi abbiamo accordato un prestito di € 30.000, vi abbiamo dato € 30.000, quindi vi dobbiamo ancora dare € 0.”

E mi aspetto che, a riprova di questa interpretazione, faccia notare che, in fondo alla lettera, nella riga dedicata ai movimenti, figura solo il pagamento di una rata dell’ammortamento, e non del totale.

Ma l’interpretazione che conta, quella storicamente “vera”, è quella che scaturirà dai fatti, dalle res gestae, dallo scontro tra le opposte forze materiali e, forse, spirituali.

04.02.17 Marco Della Luna
 

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