SE C'E'UNA SOLUZiONE PERCHE'TI PREOCCUPI???SE NON C'E'UNA SOLUZIONE..... (1 Viewer)

PILU

STATE SERENI
BUON NATALE A TUTTI MA PROPRIO A TUTTI TUTTI :bow::up::bow::up:

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diomede

Buongiorno
Titolo: *BOND: spread 10 anni Btp/Bund sale a 505 pb
Ora: 23/12/2011 15:10


eh sì, effetto nuovo governo........ora la manovra è approvata.
 

diomede

Buongiorno
Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 22.12.2010 ha approvato il decreto legge milleproroghe per l’anno 2011,
così denomimnato in quanto prevede la proroga di alcune disposizioni legislative, la cui efficacia altrimenti scadrebbe alla fine dell’anno corrente.

In materia di lavoro, il provvedimento in questione, che previa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è sara’ in vigore dall’1° gennaio p.v., stabilisce quanto segue:

1. Posibilità anche per l’anno 2011 in via sperimentale di prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attivita’ lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilita’ di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

2. Nel 2011 le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito ( integrazione ordinaria, straordinaria ed in deroga, indennità disoccupazione ordinaria, mobilità e disoccupazione specialeedile), compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. (L. 33/2009).
(Il sopra citato comma 10 dell’art.19 del dec.legge n.185 convertito in legge n.2/09 si ricorda che lo stesso tabilisce:”Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, e’ subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilita’ al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilita’ ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell’articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni,il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia’ maturati”

3. Nel 2011,sono disponibili le risorse nell’ nell”ambito del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , pari a 304 milioni di euro ,per i seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare ,così come previsti dall’art.19 comma 1 del decreto legge n.185/08 converttito in legge n.2/09:
a) l’indennita’ ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennita’ stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non puo’ superare novanta giornate annue di indennita’. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonche’ nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L’indennita’ di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro ;
b) l’indennita’ ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennita’ stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non puo’ superare novanta giornate annue di indennita’. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonche’ nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L’indennita’ di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
c) subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennita’ stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all’indennita’ ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l’azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.

4. Prorogata sino al 31.12.2011 la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato ,già fissata al 31.12.2010 dall’art.5 comma 1 del decreto legge n.207/08 ,poi modificato dall’art.2, comma 8 del dec.legge n.194/09 convertito in legge n.26/2010.
Peraltro si ritiene di far presente che la proroga parte da più lontano ,nel senso che, termini erano stati allungati dall’art.1 della legge 311/03 prima del decreto legge n.207/08 con cui si è prorogata al 31.12.2010 la validità delle graduatorie approvate successivamente al 1° genaio 1999.

5:prorogato di tre anni il termine per la messa in sicurezza delle scuole.
 

DRIVE

Massaio di Voghera
d'altronde..i dati sono ottimi..non c'e' nessun rallentamento in Usa, anzi migliorano con il passar del tempo

poi ci sono i bilanci dei fondi...e con questi dati, quattro gatti al Nyse, vediamo di portare i listini almeno al valore di inizio anno...io farei cosi'
 

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