I soggetti in posizione apicale sono quelli previsti nell’art. 5 lett. a) del Dlgs 231/2001,
ossia le persone che all’interno dell’ente
(o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia sia finanziaria sia funzionale)
hanno funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o di direzione, non solo,
ma anche quelle che esercitano la gestione e il controllo dell’ente (anche solo di fatto).
Tra le osservazioni di rilievo
l’opportunità di una sezione professionale ad hoc per i dirigenti apicali nel ruolo della dirigenza degli enti locali,
soluzione che potrebbe essere estremamente utile soprattutto in fase di prima applicazione;
ed ancora, in relazione alla «peculiarità dell’incarico di dirigente apicale negli enti locali»,
una pre-selezione da parte della Commissione per la dirigenza locale.
Il decreto legislativo attuativo della riforma Madia della dirigenza approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri
(si veda ItaliaOggi del 26 agosto scorso) mira all’ abolizione definitiva di oltre 100 anni di storia
di una figura determinante per la corretta amministrazione dei comuni, qual è il segretario comunale, per sostituirla col «dirigente apicale».
Il «dirigente apicale» sarà scelto nel più vasto ambito dei ruoli unici della dirigenza,
cioè in ipotesi tra tutti i 36 mila dirigenti circa che confluiranno nei ruoli.
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto disciplina il sistema della dirigenza pubblica in regime di diritto privato delle amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
con riferimento al trattamento giuridico ed economico dei dirigenti, alle modalità di accesso,
alla formazione, al conferimento e alla durata degli incarichi, nonché il ruolo unico dei dirigenti delle autorità indipendenti.
2. Il presente decreto non si applica ai dirigenti scolastici, né ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale, per i quali rimane ferma la vigente disciplina.
Nopn mi sembra proprio che si tratti di persona designata da chi ha la responsabilità dell'incarico
ma è scelto fra una lista di già dirigenti. Nulla di nuovo insomma e nulla che faccia riferimento
a quanto intendo io, per NUOVA FIGURA RESPONSABILE ESTERNA AL SISTEMA.