leggo nel 3d "intermedio o C86" di questa sentenza
allora non era una ipotesi campata in aria la mia, in barba ai tanti soloni esperti di forum che sentenziavano in questo consesso ( leggermente meno valido dal punto di vista della giurisprudenza) la non procedibilità in sede giuridica per quanto accade in un forum dietro la maschera di un nick
come minimo devo chiamare il mio (anziano) legale per scusarmi con lui per averlo considerato non al passo coi tempi. come minimo.
caro Argema, contento per aver dato all'epoca uno spunto di riflessione a tutto il forum di IO, amministratori inclusi, credo sia il caso di raccomandare a chi di dovere come ci si comporta in un forum civile
La Corte di cassazione con la sentenza n. 8824 della Quinta sezione penale depositata il 7 marzo 2011, ha condannato chi, utilizzando un nickname su un forum online diffondeva ingiurie, in forma anonima, nei confronti di altre persone.
L'indirizzo Ip ha inchiodato l'autore della diffamazione, confermando che la traccia digitale permette l'identificazione senza dubbi.
Il contesto è quello di una disputa politica a livello locale, poi trascesa in ingiurie e invettive diffuse su internet. Nulla a che vedere con il legittimo esercizio del diritto di critica, nessuno scambio di opinioni; piuttosto una raffica di offese che ha visto come autore un politico locale e come vittima una famiglia del posto. Le ingiurie erano diffuse sul forum pubblico allestito dal sito del locale comune.
Dalle vittime delle offese era subito partita una denuncia per diffamazione che ha coinvolto nelle indagini la polizia postale. È stato grazie all'intervento di quest'ultima che è stato possibile arrivare all'identificazione del colpevole nella figura di un politico locale. Nell'inchiesta si è poi rivelata determinante la collaborazione del sito web che stato teatro degli insulti e del gestore telefonico. È stato grazie a loro che è diventato possibile associare l'indirizzo Ip all'utenza domestica della persona sospetta.
L'uomo ha provato a difendersi ammettendo da una parte di essere un abituale frequentatore del forum pubblico, di esservi registrato tramite uno specifico username e di operarvi sotto pseudonimo (in gergo nickname), dall'altra aveva però negato ogni responsabilità negando che l'indirizzo Ip fosse riconducibile a lui con quel grado di certezza che, solo, può giustificare una condanna penale. In una fattispecie di diffamazione, come quella contestata, sarebbe così stato impossibile di fatto ricondurre la paternità di un messaggio diffuso sulla rete alla sua persona.
I magistrati però hanno affermato, forti degli accertamenti tecnici compiuti, sia nei giudizi di merito sia in Cassazione, che il numero di identificazione che viene assegnato sulla rete internet mondiale appartiene «in via esclusiva a un determinato computer connesso». Inoltre non è possibile pensare a un'intrusione su internet, magari da chi si fosse fatto forte dello stesso nickname: troppi i dettagli che l'eventuale colpevole alternativo avrebbe dovuto conoscere. Infatti, era nota a tutti in paese la profonda inimicizia dell'uomo nei confronti della famiglia offesa.