il roll-over di contratti future è ammesso purché non comporti l’assunzione di una nuova posizione netta corta o l’incremento della posizione detenuta precedentemente. Anche per gli altri strumenti finanziari derivati in scadenza è ammesso lo spostamento delle posizioni corte nette, assunte prima dell’entrata in vigore del divieto, verso analoghi strumenti con scadenza successiva, purché tale spostamento non comporti l’assunzione di una nuova posizione netta corta o l’incremento della posizione detenuta precedentemente.