Successione (fabbricato in comunione dei beni)

Due coniugi hanno acquistato negli anni 70 un terreno dove hanno edificato un fabbricato, Sull'atto di acquisto del terreno risulta solo il nome del marito, anche se erano in comunione dei beni) il fabbricato fu accatastato, chiaramente con il nome del marito. L'anno scorso il marito è mancato, ora nella successione che devo mettere per il fabbricato che citavo prima?
 
Due coniugi hanno acquistato negli anni 70 un terreno dove hanno edificato un fabbricato, Sull'atto di acquisto del terreno risulta solo il nome del marito, anche se erano in comunione dei beni) il fabbricato fu accatastato, chiaramente con il nome del marito. L'anno scorso il marito è mancato, ora nella successione che devo mettere per il fabbricato che citavo prima?
hai letto l'atto d'acquisto? cosa è scritto circa la comunione? e poi: erano già sposati al momento dell'acquisto?

ma anche in questo caso direi che se l'immobile era accatastato a nome del marito devi mettere in successione il 100%

NB: se non ricordo male nei primi anni 70 è cambiata la legge per cui prima i coniugi erano in separazione salvo volontà contraria, dopo invece (e fino ad oggi) si presumeva la comunione
 
hai letto l'atto d'acquisto? cosa è scritto circa la comunione? e poi: erano già sposati al momento dell'acquisto?

ma anche in questo caso direi che se l'immobile era accatastato a nome del marito devi mettere in successione il 100%

NB: se non ricordo male nei primi anni 70 è cambiata la legge per cui prima i coniugi erano in separazione salvo volontà contraria, dopo invece (e fino ad oggi) si presumeva la comunione
:no: :no:
Se il terreno è stato acquistato dopo il matrimonio e i coniugi erano in comunione di beni, anche se è stato acquistato separatamente, rientra nella comunione (art. 177 lett. a c.c.), ad eccezione dei beni personali. Omne quod inaedificatur solo cedit....quindi anche l'immobile costruito su quel terreno va in comunione.
E' necessario prima rettificare in catasto, poi mettere in successione il restante 50%.
 
Ultima modifica:
:no: :no:
Se il terreno è stato acquistato dopo il matrimonio e i coniugi erano in comunione di beni, anche se è stato acquistato separatamente, rientra nella comunione (art. 170 lett. a c.c.), ad eccezione dei beni personali. Omne quod inaedificatur solo cedit....quindi anche l'immobile costruito su quel terreno va in comunione.
E' necessario prima rettificare in catasto, poi mettere in successione il restante 50%.
per me resta importante leggere l'atto: metti che il terreno sia stato acquistato con i ... proventi di un'eredità :rolleyes:
 
... in comunione, volevi dire :rolleyes:;)

cmq gli anni 70 hanno portato dei cambiamenti nel diritto di famiglia e credo che sarebbe bene esaminare il caso nello specifico :)
si comunione...
Se leggi il primo post, si dice già che erano in comunione di beni nel 1970, la riforma è del 1975 enon è retroattiva
 
riporto anche una massima della cassazione:
con riguardo all’acquisto di un bene immobile effettuato da uno dei coniugi a proprio nome, prima della riforma di cui alla L. n. 151/75, il diritto di comproprietà dell’altro coniuge, per uguale quota, può essere riconosciuto qualora risulti la ricorrenza di una comunione universale dei beni, secondo la previsione degli allora vigenti artt. 215 – 230 c.c., tenuto conto che la costituzione di tale comunione, riconducibile anche ad una intesa tacita dei coniugi medesimi, implica ispo iure la caduta in comproprietà dei successivi acquisti effettuati dal singolo compartecipante, con la sola esclusione di quelli espressamente previsti dall’art. 217 ( vecchio testo) c.c.”.
 
Due coniugi hanno acquistato negli anni 70 un terreno dove hanno edificato un fabbricato, Sull'atto di acquisto del terreno risulta solo il nome del marito, anche se erano in comunione dei beni) il fabbricato fu accatastato, chiaramente con il nome del marito. L'anno scorso il marito è mancato, ora nella successione che devo mettere per il fabbricato che citavo prima?
non è necessario che sia scritto sull'atto....leggiti questa sentenza, forse ti sarà più chiaro il ragionamento
http://www.altalex.com/index.php?idnot=7221
 

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