Successione (fabbricato in comunione dei beni)

si comunione...
Se leggi il primo post, si dice già che erano in comunione di beni nel 1970, la riforma è del 1975 enon è retroattiva
cerca di spiegarti meglio: nel 1970 (ma lui parla di "anni 70") la norma era la separazione dei beni; poichè la riforma del 1975 non è retroattiva (lo dici tu) per essere stati in comunione nel 1970 avrebbero dovuto operare entro il 1970 una scelta contraria all'uso, e avere -ritengo- un interesse alla comunione, e pertanto nell'atto sarebbe stata esplicitata la comunione

detto questo a me sembra probabile che:
l'immobile sia stato acquistato prima del 1975 in regime di separazione, e che poi al mutare della legge non sia stato richiesto di mantenere la separazione, ma -come dici tu- la legge non è retroattiva, e ciò che in separazione era in separazione rimane
 
Nell'atto di acquisto non è scritto ne che il marito era coniugato ne che fosse in regime di comunione!
di che anno è l'atto?

e a quella data il marito era già coniugato?

ed eventualmente: esiste una dichiarazione (atto notarile) di scelta della comunione dei beni prima che tale divenisse la norma?

dato che qui non c'incontriamo per fare sfoggio della ns sapienza, ma per cercare di darci l'un l'altro una mano, ti quoto da wikipedia:

La scelta per la comunione dei beni è stata operata dal legislatore con la riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha disposto per tutti i matrimoni contratti dopo il 20 settembre 1975 l'applicabilità, in mancanza di contraria pattuizione, del regime della comunione dei beni. Precedentemente al 1975 ai matrimoni si applicava il diverso regime della separazione dei beni. Per tali matrimoni la legge di riforma del diritto di famiglia ha disposto un periodo di tempo transitorio (fino al 15 gennaio 1978) entro il quale ciascuno dei coniugi, anche unilateralmente, avrebbe potuto dichiarare di non voler aderire al nuovo regime, lasciando pertanto immutato il regime della separazione. In mancanza di tale dichiarazione, la comunione dei beni è comunque applicabile unicamente ai beni acquistati posteriormente alla data di entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia
 
Cmq l'acquisto è datato 1966. Quindi come mi devo regolare?
Passa allo studio, ti faccio una consulenza, me la paghi e dopo che ti ho prosciugato il portafogli, dirai sicuramente che la mia è l'interpretazione giusta.
Come sempre i consigli "a gratis" non servono; quelli a chi non è del mestiere, peggio!
In bocca al lupo....
 
Passa allo studio, ti faccio una consulenza, me la paghi e dopo che ti ho prosciugato il portafogli, dirai sicuramente che la mia è l'interpretazione giusta.
Come sempre i consigli "a gratis" non servono; quelli a chi non è del mestiere, peggio!
In bocca al lupo....

l'immobile era tutto del marito, che forse addirittura all'epoca marito ancora non era ... e del "marito" l'immobile è rimasto fino alla morte ... :cool::V


Persa la consulenza.:)
 
Persa la consulenza.:)
veramente avevo già risposto "a gratis"....la mia era una semplice constatazione per far capire che il lavoro non retribuito non viene mai preso in considerazione, e la parola di chi fa altro, suffragata dal nulla, conta di più.
e se leggi il primo post del 3d, la risposta era già contenuta nella domanda di giovanni....c'è un principio giuridico che dice: l'atto pubblico fa prova dell'estrinseco.... ma sarebbe un discorso troppo complesso per chi non è del mestiere, per chi non vuol capire e non vedo perchè dovrei spiegarlo sempre "a gratis".
non c'è problema....ci guadagnerà l'agenzia delle entrate intascando soldi non dovuti.
 

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