Tassazione prezzo valore

1966

Forumer attivo
Sto pensando di vendere un appartamento che ho acquistato di recente, meno di 5 anni. La tassazione prezzo valore porta benefici anche a me venditore o solo al compratore?
Sulla guida del notariato sembra che ci siano vantaggi solo per l'acquirente.
Quali sono i vostri consigli per gestire al meglio l'aspetto fisc.ale?
 

Allegati

fai attenzione perchè ti fanno nero con il c.g.
devi portare la residenza nell'immobile tu o tuoi parenti di I grado
 
fai attenzione perchè ti fanno nero con il c.g.
devi portare la residenza nell'immobile tu o tuoi parenti di I grado

Ciao porchetto, cosa è c.g.?
Non è una prima casa, ho acquistato scopo affitto o vendita, ho pagato il 10% di tax ipocatastali in acquisto. La mia domanda è in relazione alla eventuale vendita con tassazione separata al 20% sulla plusvalenza se venduto prima di 5 anni dalla data di acquisto. Sapresti darmi qualche indicazione?
 
per cg intendevo capital gain

il problema è non so se il capital gain è soggetto a tassazione separata ho paura che vada alla tua aliquota marginale

valuta la possibile plus valenza se la tassazione è insopportabile per te metti l'importo da dichiarare nella trattativa ed eventualmente tutelati non firmando un preliminare vincolante per te (devi farti fare una proposta di acquisto irrevocabile eventualmente usa una agenzia)
 
QUANDO SI VENDE UN IMMOBILE

Dalla cessione di un immobile può derivare una plusvalenza, vale a dire una differenza positiva tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso.
Questo valore, se derivante da una cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, ovvero di terreni edificabili, è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria “redditi diversi” e, come tale, assoggettato a tassazione ordinaria con le normali aliquote Irpef, o nel caso di cessione di terreni edificabili, a tassazione separata.


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dalla tua fonte la plus valenza è un reddito diverso e soggetto a tassazione ordinaria.

la plus la calcoli tra i prezzi reali (di quando acquistasti e magari per pagare meno registro .... :wall: - e di quando vendi)
 
L'acquisto l'ho fatto in tribunale, quindi tutto in regola.
Ho letto meglio, in effetti per avere il trattamento al 20% dovrebbe diventare prima casa mia o dei miei famigliari. Quindi aliquota IRPEF pienissima. Altro che aiutare l'immobiliare!
 
Ciao Porchetto, ho ancora riletto la guida della AdE, incollo da li:

Dalla cessione di un immobile può derivare una plusvalenza, vale a dire una differenza positiva tra il
corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene
ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso.
Questo valore, se derivante da una cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non più di 5 anni, ovvero di terreni edificabili, è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria
“redditi diversi” e, come tale, assoggettato a tassazione ordinaria con le normali aliquote Irpef,
o nel caso di cessione di terreni edificabili, a tassazione separata.
Fanno eccezione a tale regola:



gli immobili pervenuti per successione;


quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l’immobile, sono trascorsi
5 anni dall’acquisto o costruzione dello stesso;


le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione)
e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
In materia di tassazione di queste plusvalenze, è previsto un sistema alternativo a quello “ordinario”.
Infatti, il venditore ha la facoltà di chiedere all’atto della cessione, con dichiarazione resa al notaio, che
sulle plusvalenze realizzate sia applicata un’imposta sostitutiva di quella sul reddito. Sulle plusvalenze
realizzate con le cessioni poste in essere:


fino al 2 ottobre 2006, si applica l’aliquota sostitutiva del 12,5 per cento


dal 3 ottobre 2006, si applica l’aliquota sostitutiva del 20 per cento.
Il notaio stesso provvede all’applicazione ed al versamento dell’imposta sostitutiva, ricevendo immediatamente
dal venditore il relativo pagamento, e comunica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alla compravendita.
La tassazione in base all’imposta sostitutiva non può essere chiesta dal cedente quando oggetto di cessione
è un terreno su cui sono stati eseguiti lavori di lottizzazione o un fabbricato costruito sul terreno stesso.

Ma secondo te, la parte che ho evidenziato non si riferisce proprio alla vendita prima dei 5 anni? Se così fosse non andrebbe ad incrementare l'aliquota IRPEF. Cosa ne pensi?

 

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