Così è infatti :
Eutekne.info - Incognita minusvalenze realizzate fino al 2011
L’ipotesi stessa potrebbe, tra l’altro, trovare una “sponda” nelle modifiche apportate all’art. 5 del DLgs. 461/97 relativamente ai
titoli “privilegiati” dalla riforma (essenzialmente, i titoli di Stato italiani ed esteri), che mantengono la tassazione nella misura del 12,50% sia per quanto riguarda gli interessi, sia per il
capital gain. Posto che l’aliquota dell’imposta sostitutiva è fissata nel 20% dal 2012, il Legislatore ha previsto che i redditi diversi riferibili a questi titoli “sono computati nella misura del
62,5 per cento dell’ammontare realizzato”. In questo modo, dato ad esempio in 327 il costo del titolo e in 427 il prezzo di vendita, l’imposta è dovuta nella misura di 12,5 sia nel vecchio regime (100 x 12,5%), sia nel nuovo regime (100 x 62,5% x 20%); l’invarianza è proprio garantita dal fatto che la percentuale del 62,5% è applicata non su un provento “lordo”, ma sul risultato netto, ovvero sulla differenza tra il reddito realizzato e il valore di acquisto.