Xin cosa dice esattamente (in merito alle minusvalenze) la gazzetta ufficiale?
Articolo 3, Comma 13 del decreto Irpef (quello degli 80 euro)
Citazione:
13. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui
all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portati in deduzione
dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo
67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del citato testo
unico, realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, con
le seguenti modalita':
a) per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino
alla data del 31 dicembre 2011;
b) per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati dal
1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. Restano fermi i limiti temporali
di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del medesimo testo
unico e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Rallegriamo ed esultiamo
Nei meandri delle coperture trovate da Renzi per sbandierare la sua #svoltabuona si nascondo tre notizie per i risparmiatori italiani. La prima è positiva e prevede la possibilità (fornita dalla legge) di «scansare» l’aumento delle aliquote su azioni, fondi, obbligazioni, Etf ecc. dal 20 al 26% a partire dal prossimo primo di luglio. La seconda è che questa eventualità (in gergo tecnico si chiama affrancamento) possa rivelarsi una grande trappola. La terza, invece, è un dato di fatto: a oggi non è stato trovato nessun meccanismo che eviti la retroattività del salasso che andrà a gravare anche sui guadagni maturati negli scorsi anni. Insomma, è il caso di star attenti e non farsi ingannare dalle soluzioni in apparenza più vantaggiose.
Questo il ragionamento. Nel giro di pochi anni (il precedente aumento risale al 2012 con Monti) la tassazione sui capital gain di quasi tutti i prodotti del risparmio (sono esclusi i titoli di Stato) è passata dal 12,5 al 26%. Più che raddoppiata. Lo Stato, così, attraverso la procedura dell’affrancamento ha voluto offrire al contribuente la possibilità di scegliere cosa gli convenga fare. Se lo valuta opportuno può realizzare una sorta di cessione figurativa della partecipazione senza smobilizzare i titoli cha ha in portafoglio. Risultato: le plusvalenze saranno assoggettate all’imposta sostitutiva vigente fino a quel momento, cioè il 20%, mentre per il periodo successivo il nuovo valore di carico di azioni, obbligazioni ecc. sarà uguale a quello che il mercato ha rilevato al 30 giugno 2014. Attenzione, però, perché il termine ultimo per agganciarsi all’operazione di affrancamento è il 30 di settembre. Questo significa che chi arriva a ridosso della scadenza vedrà applicarsi la nuova aliquota del 26% sul plusvalore che matura a partire dal primo luglio.
Avvertenze a parte la norma ha una spiegazione molto evidente. Da una parte il legislatore ha voluto evitare vendite in massa nei giorni precedenti all’entrata in vigore delle nuove aliquote e dall’altro ha offerto una via d’uscita, come del resto era successo con il precedente rialzo di fine 2011, rispetto alle evidenti penalizzazioni nel passaggio da un regime più favorevole a uno sfavorevole.
Detto questo, resta da evidenziare che si tratta di un’operazione molto rischiosa. E qui arriviamo alla trappola nascosta. Potrebbe succedere, infatti, che le plusvalenze al primo di luglio diventino delle minusvalenze nei mesi a seguire. E che quindi per eccesso di zelo anche il più oculato dei risparmiatori si trovi a pagare il 20% per cento di tasse su un guadagno che al momento dell’effettivo smobilizzo dell’investimento non c’è stato.
Morale della favola: se entro il 30 settembre il risparmiatore decidesse di non avvalersi del cosiddetto affrancamento si troverà a pagare nei mesi a venire una tassa retroattiva sui guadagni passati (perché il 26% vale anche per i guadagni maturati negli scorsi anni) senza che sia previsto nessun meccanismo correttivo per neutralizzare l’effetto inflazione che in alcuni casi potrebbe anche azzerare i guadagni. Se invece esercita l’opzione che gli garantisce il legislatore rischia di perdere i suoi soldi se il titolo in futuro dovesse subire un brusco calo.