MATLEY
Forumer storico
Sono 6 le leggi, 4 delle quali recentissime, con le quali sono stati regalati alle banche centinaia di
miliardi di euro annuali. E poiché (non so se stupisce) nessun partito si è opposto, non resta che il
referendum.
-La più recente è il DL n. 70\13.7.2011 ('decreto sviluppo'), art. 8, secondo cui l'usura, che prima
scattava quando il tasso medio veniva superato del 50%, scatta ora quando viene superato di 8
punti, o anche del 25% + 4 punti. Due criteri il secondo dei quali è in realtà 'fumogeno' (serve a
confondere), perché è un po' più vantaggioso per i cittadini solo con tassi molto alti, tipo 20%,
come quelli dei crediti al consumo. Ma per fare invece l'esempio che interessa il maggior numero di
italiani, nei mutui a tasso variabile, ora in media del 2,79%, prima, per verificarsi l'usura, la banca
doveva praticare il 4,18%, mentre ora il 10,79%. Anche se, secondo la Banca d'Italia (un'illecita
azienda privata di proprietà di quelle stesse banche che finge di controllare), andrebbe applicato il
criterio del 25% + 4 punti, per cui l'usura sui mutui inizierebbe 'solo' dal 7.48%, contro il 4,18% di
prima. Una posizione questa anch'essa rivolta a confondere, nel senso che Banca d'Italia ha per il
momento indicato il criterio del 25% + 4 punti sapendo però che, di fatto, in sede penale, ove
occorra, le banche hanno sempre la possibilità di difendersi invocando il criterio del +8%. Un
innalzamento che, ora che la barriera del 'tasso soglia' è stata comunque elevata, innescherà un
aumento strisciante del costo del denaro, e che serve inoltre alle banche per evitare le condanne per
usura, da ultimo sempre più frequenti.
-La seconda è la L. n. 10, art. 2, comma 61, del 26.2.11, con cui, in contrasto frontale con decenni di
giurisprudenza anche delle Sezioni Unite della Cassazione, si è stabilito che la prescrizione
decennale nelle cause contro le banche, che decorreva dalla chiusura del conto corrente, ora
decorra dall'annotazione dell'operazione. Significa che, ad esempio, in relazione a un conto durato
venti anni e chiuso nove anni fa potevi recuperare tutto, mentre ora puoi recuperare solo un anno,
ovvero solo le somme di cui la banca si è indebitamente appropriata tra oggi e dieci anni fa.
-La terza è il D. Lgs n. 11 del 27.1.2010 con il quale – ora che si stavano vincendo le cause sulla
'valuta zero', cioè sull'accredito immediato dei versamenti – è stato stabilito l'accredito al terzo
giorno. Una guerra iniziata invero proprio da me nel 1980 (ottenendo il primo risultato positivo nel
2004) in base al semplice argomento che se Tizio dà a Caio un assegno di 1.000 euro il primo
gennaio, e Caio lo versa subito sul suo conto, i 1.000 euro vengono stornati a Tizio il primo gennaio
e accreditati a Caio dopo alcuni (o molti) giorni, sicché, nell'intervallo, gli interessi vanno alla banca,
che non è mai stata proprietaria dei soldi.
-La quarta è il D Lgs 4.8.99, n. 342, art. 25, con cui si è stabilito che l'anatocismo (addebito
trimestrale anziché annuale degli interessi) è legittimo purché venga praticato anche all'attivo,
'dimenticando' però l'enorme differenza tra tassi attivi e passivi. Una 'amnesia' che ha colpito anche
la Corte Costituzionale vanificando la sentenza in cui si dilunga a illustrare la legittimità del
'pareggiamento' senza però aggiungere (lo ha dato per scontato?) che sarebbe occorso anche il
'pareggiamento' quantitativo dei tassi. Una 'amnesia' che, dal 22.4.2000, data di entrata in vigore di
questo regime, al 31.12.2010, con un tasso attivo medio dell'0,87% e un tasso passivo medio del
13,32 (10,08% + lo 0,81% trimestrale = 3,24% annuo di commissione di massimo scoperto), ha
causato – per ogni 100.000 euro – in dieci anni, un guadagno per i correntisti di 427 euro, ma un
guadano per le banche di 203.576 euro.
-La quinta è il decreto legislativo 385 del 1993, art. 50, con il quale si è stabilito che è sufficiente
una dichiarazione del direttore della banca (quindi 'di parte') per far diventare «certa, liquida ed
esigibile» la somma scritta in fondo a un qualsiasi estratto conto bancario. Con la conseguenza, ove
si rompano i rapporti, che la banca, anziché dover iniziare un giudizio civile con citazione, cosa che
ti consentirebbe di difenderti adeguatamente, può depositare un ricorso per decreto ingiuntivo:
decreti ingiuntivi che spesso i giudici (sempre larghi di manica con le banche per motivi meglio noti
a loro) rilasciano in forma esecutiva, sicché la banca può subito pignorarti quello che hai. Una
norma assurda (solo le banche possono 'autocertificare' i propri crediti), oggi divenuta grottesca
perché quasi tutte le voci dell'estratto conto sono ormai oggetto di censura giurisprudenziale, per
cui si sa a priori che il saldo, all'esito dei giudizi, risulterà errato.
-La sesta è l'art. 2 bis, comma 1, legge n. 2 del 28.1. 2009, con il quale il nostro incredibile
'legislatore', siccome la commissione di massimo scoperto, che in passato vigeva praticamente per
prassi, è stata oggetto di clamoroso e generalizzato superamento giurisprudenziale, anziché
prenderne atto e vietarla, l'ha ri-introdotta per legge, per di più raddoppiandola quasi.
Alfonso Luigi Marramiliardi di euro annuali. E poiché (non so se stupisce) nessun partito si è opposto, non resta che il
referendum.
-La più recente è il DL n. 70\13.7.2011 ('decreto sviluppo'), art. 8, secondo cui l'usura, che prima
scattava quando il tasso medio veniva superato del 50%, scatta ora quando viene superato di 8
punti, o anche del 25% + 4 punti. Due criteri il secondo dei quali è in realtà 'fumogeno' (serve a
confondere), perché è un po' più vantaggioso per i cittadini solo con tassi molto alti, tipo 20%,
come quelli dei crediti al consumo. Ma per fare invece l'esempio che interessa il maggior numero di
italiani, nei mutui a tasso variabile, ora in media del 2,79%, prima, per verificarsi l'usura, la banca
doveva praticare il 4,18%, mentre ora il 10,79%. Anche se, secondo la Banca d'Italia (un'illecita
azienda privata di proprietà di quelle stesse banche che finge di controllare), andrebbe applicato il
criterio del 25% + 4 punti, per cui l'usura sui mutui inizierebbe 'solo' dal 7.48%, contro il 4,18% di
prima. Una posizione questa anch'essa rivolta a confondere, nel senso che Banca d'Italia ha per il
momento indicato il criterio del 25% + 4 punti sapendo però che, di fatto, in sede penale, ove
occorra, le banche hanno sempre la possibilità di difendersi invocando il criterio del +8%. Un
innalzamento che, ora che la barriera del 'tasso soglia' è stata comunque elevata, innescherà un
aumento strisciante del costo del denaro, e che serve inoltre alle banche per evitare le condanne per
usura, da ultimo sempre più frequenti.
-La seconda è la L. n. 10, art. 2, comma 61, del 26.2.11, con cui, in contrasto frontale con decenni di
giurisprudenza anche delle Sezioni Unite della Cassazione, si è stabilito che la prescrizione
decennale nelle cause contro le banche, che decorreva dalla chiusura del conto corrente, ora
decorra dall'annotazione dell'operazione. Significa che, ad esempio, in relazione a un conto durato
venti anni e chiuso nove anni fa potevi recuperare tutto, mentre ora puoi recuperare solo un anno,
ovvero solo le somme di cui la banca si è indebitamente appropriata tra oggi e dieci anni fa.
-La terza è il D. Lgs n. 11 del 27.1.2010 con il quale – ora che si stavano vincendo le cause sulla
'valuta zero', cioè sull'accredito immediato dei versamenti – è stato stabilito l'accredito al terzo
giorno. Una guerra iniziata invero proprio da me nel 1980 (ottenendo il primo risultato positivo nel
2004) in base al semplice argomento che se Tizio dà a Caio un assegno di 1.000 euro il primo
gennaio, e Caio lo versa subito sul suo conto, i 1.000 euro vengono stornati a Tizio il primo gennaio
e accreditati a Caio dopo alcuni (o molti) giorni, sicché, nell'intervallo, gli interessi vanno alla banca,
che non è mai stata proprietaria dei soldi.
-La quarta è il D Lgs 4.8.99, n. 342, art. 25, con cui si è stabilito che l'anatocismo (addebito
trimestrale anziché annuale degli interessi) è legittimo purché venga praticato anche all'attivo,
'dimenticando' però l'enorme differenza tra tassi attivi e passivi. Una 'amnesia' che ha colpito anche
la Corte Costituzionale vanificando la sentenza in cui si dilunga a illustrare la legittimità del
'pareggiamento' senza però aggiungere (lo ha dato per scontato?) che sarebbe occorso anche il
'pareggiamento' quantitativo dei tassi. Una 'amnesia' che, dal 22.4.2000, data di entrata in vigore di
questo regime, al 31.12.2010, con un tasso attivo medio dell'0,87% e un tasso passivo medio del
13,32 (10,08% + lo 0,81% trimestrale = 3,24% annuo di commissione di massimo scoperto), ha
causato – per ogni 100.000 euro – in dieci anni, un guadagno per i correntisti di 427 euro, ma un
guadano per le banche di 203.576 euro.
-La quinta è il decreto legislativo 385 del 1993, art. 50, con il quale si è stabilito che è sufficiente
una dichiarazione del direttore della banca (quindi 'di parte') per far diventare «certa, liquida ed
esigibile» la somma scritta in fondo a un qualsiasi estratto conto bancario. Con la conseguenza, ove
si rompano i rapporti, che la banca, anziché dover iniziare un giudizio civile con citazione, cosa che
ti consentirebbe di difenderti adeguatamente, può depositare un ricorso per decreto ingiuntivo:
decreti ingiuntivi che spesso i giudici (sempre larghi di manica con le banche per motivi meglio noti
a loro) rilasciano in forma esecutiva, sicché la banca può subito pignorarti quello che hai. Una
norma assurda (solo le banche possono 'autocertificare' i propri crediti), oggi divenuta grottesca
perché quasi tutte le voci dell'estratto conto sono ormai oggetto di censura giurisprudenziale, per
cui si sa a priori che il saldo, all'esito dei giudizi, risulterà errato.
-La sesta è l'art. 2 bis, comma 1, legge n. 2 del 28.1. 2009, con il quale il nostro incredibile
'legislatore', siccome la commissione di massimo scoperto, che in passato vigeva praticamente per
prassi, è stata oggetto di clamoroso e generalizzato superamento giurisprudenziale, anziché
prenderne atto e vietarla, l'ha ri-introdotta per legge, per di più raddoppiandola quasi.