5° provvedimento....misure settoriali....non trovo opportunità per nuovi posti di lavoro .....a parte le agenzie (dove i componenti saranno ben retribuiti)
5) Misure per accelerare gli investimenti in infrastrutture
Strumenti per facilitare il finanziamento delle infrastrutture
a. Project bond - Disciplina relativa all’emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto.
Per dare un ulteriore impulso al partenariato pubblico-privato, viene introdotto un trattamento fiscale agevolato per favorire l’emissione e il collocamento dei
project bond.
Sono previste le seguenti agevolazioni principali:
-
l’aliquota di ritenuta sugli interessi percepiti dal sottoscrittore è
equiparata a quella attualmente prevista
per i titoli di Stato (12,50%);
- il
trattamento fiscale degli interessi pagati dal concessionario sui
project bond è ricondotto a quello degli interessi pagati sui finanziamenti bancari;
- le operazioni relative alle obbligazioni si assoggettano alle
imposte di registro ipotecaria e catastale in misura fissa;
- viene chiarito che l’emissione di obbligazioni di progetto può essere diretta anche a consentire operazioni di rifinanziamento di precedenti debiti prima della relativa scadenza.
b. Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione.
Viene
esteso a tutte le opere infrastrutturali, realizzate in partenariato pubblico-privato, il campo di applicazione della disciplina attuale di defiscalizzazione, a parziale o totale copertura del contributo pubblico a fondo perduto. La normativa vigente individua invece solo alcune tipologie di opere infrastrutturali alle quali si applica la defiscalizzazione, tra cui ad esempio non sono comprese le reti ferroviarie non metropolitane e le infrastrutture aeroportuali. Inoltre si interviene sulla
disciplina relativa alle opere portuali al fine di agevolare l’utilizzo degli strumenti già previsti.
Viene infine introdotta un’ulteriore forma di defiscalizzazione per le opere per le quali non è previsto un contributo pubblico a fondo perduto: in questo caso è previsto il rimborso a favore del concessionario e della società di progetto di
1/3 delle nuove entrate fiscali generate dalle opere realizzate.
c. Conferenza dei servizi preliminare e studio di fattibilità nella finanza di progetto.
Per rilanciare il
project financing, attraverso una maggiore garanzia di certezza per gli operatori e gli investitori, si introduce una disposizione volta ad assicurare la stabilità del progetto e dei relativi investimenti. In proposito, per superare le problematiche spesso connesse alle frequenti richieste di modifica del progetto definitivo di un’opera, è stabilita
l’obbligatorietà della conferenza dei servizi preliminare, da esperirsi sullo studio di fattibilità. Essa viene poi resa vincolante per le successive fasi di progettazione e sviluppo dell’opera, dando così certezza al concessionario e ai soggetti finanziatori riguardo all’invarianza del progetto
.
Strumenti per accelerare opere e cantieri
a. Piano nazionale per le città.
La riqualificazione delle aree urbane degradate e lo sviluppo delle città come motore per il settore edile vengono attuati attraverso gli strumenti innovativi del
“Piano Sviluppo Città” e del
“Contratto di valorizzazione urbana”.
Il piano nazionale delle città consente di
coordinare una serie di interventi nelle aree urbane relativi a nuove infrastrutture, alla
riqualificazione urbana, alla costruzione di parcheggi, alloggi e scuole, grazie al reperimento di risorse pubbliche (di cui 225 milioni di euro subito disponibili) e all’attivazione di forti sinergie a livello pubblico-privato.
I diversi soggetti istituzionali interessati al Piano saranno coordinati da una
Cabina di regia (operativa presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e composta dai soggetti istituzionali interessati) che selezionerà gli interventi da realizzare. Lo strumento del “
contratto di valorizzazione urbana” regolamenterà gli impegni dei vari soggetti pubblici e privati relativamente all’area da valorizzare, così da consentire l’avvio delle opere in tempi definiti.
b. Autonomia finanziaria dei porti.
La norma prevede di destinare ai porti,
nel limite massimo di 70 milioni euro annui, parte dell’Iva e delle accise (1%) in essi prodotte attraverso le operazioni portuali di import-export di merci.
Si punta così a dare nuovo impulso alla infrastrutturazione portuale e alla viabilità stradale e ferroviaria di connessione consentendo, inoltre, il potenziamento del piano di sviluppo delle cosiddette “autostrade del mare”.
Tale norma mira al progressivo raggiungimento della c.d. “autonomia finanziaria” delle autorità portuali, consistente nella possibilità concessa alle Autorità portuali di finanziare autonomamente l’infrastrutturazione attraverso le risorse rinvenienti dalle accise e dall’IVA riscossa sulle operazioni effettuate negli stessi porti.
Si consente inoltre una razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse assegnate ai singoli porti, in quanto le imposte incamerate sono proporzionali alla quantità di operazioni effettuate e, pertanto, legate all’effettiva funzionalità del porto stesso.
c. Utilizzo da parte dei Comuni dei crediti d’imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali.
La disposizione consente ai Comuni di
utilizzare, per la realizzazione di opere infrastrutturali necessarie per migliorare i servizi pubblici,
i crediti d’imposta senza la limitazione attualmentefissata in circa
500 mila euro annui, liberando risorse a vantaggio dell’economia reale e del mondo delle imprese e contribuendo in tal modo alla crescita economica del Paese.
d. Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni.
Viene
elevata dal 50% al 60% la quota dei lavori che i concessionari, titolari di concessioni assentite prima del 30 giugno 2002 (ossia prima della definizione delle regole di affidamento delle concessioni attualmente in vigore),
sono tenuti ad affidare attraverso procedure di evidenza pubblica. Si restituisce così al mercato un’ampia quota di contratti di lavori pubblici, consentendo il coinvolgimento delle piccole e medie imprese nella realizzazione delle opere presenti nei piani di investimento delle società concessionarie.
Accelerazione dell’Agenda Digitale italiana
a) Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
Per accelerare la realizzazione degli obbiettivi dell’Agenda digitale italiana ed europea viene istituita l’
Agenzia per l’Italia Digitale, alla quale vengono attribuite tutte le funzioni svolte finora da diversi enti – DigitPa, Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, Dipartimento per la digitalizzazione della PA della Presidenza del Consiglio, che vengono soppressi o riorganizzati - in materia di innovazione tecnologica.
La nuova Agenzia avrà il compito di
coordinare le politiche e le strategie di diffusione delle nuove tecnologie, assicurando la piena interoperabilità dei sistemi informatici della Pubblica Amministrazione, secondo i parametri comunitari.
Altro compito fondamentale sarà procedere alla
razionalizzazione della spesa pubblica informatica, coordinando la gestione dei dati dell’Amministrazione statale, regionale e locale.
Attraverso il lavoro svolto dall’Agenzia, il nostro Paese si dota dunque di un unico strumento strategico e operativo sul fronte dell’innovazione tecnologica, superando così il problema della frammentazione delle competenze e ponendo le basi per una programmazione unitaria e coordinata delle risorse sul fondamentale fronte dell’innovazione.