Val
Torniamo alla LIRA
10° provvedimento....settoriale....il primo articolo è incomprensibile...gli altri sono ....un carrozzone...
10) Ulteriori misure per le imprese
a. Misure per accelerare l’apertura dei servizi pubblici locali.
Si apportano delle modificazioni in materia di ambiti territoriali e criteri di organizzazione e svolgimento dei servizi pubblici locali.
Il provvedimento ha l’obiettivo di accelerare la riorganizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio. Le modifiche intendono chiarire che l’organizzazione in tali ambiti prevede sia la delimitazione geografica dell’ambito o bacino, sia l’attribuzione del ruolo di ente di governo dell’ambito che può essere effettuata istituendo un ente di governo o attribuendo le funzioni ad un ente già istituito.
b. Razionalizzazione dell’organizzazione dell’ICE - agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dell’ENIT - agenzia nazionale per il turismo all’estero.
Vengono introdotte ulteriori misure organizzative per l’avvio e il potenziamento dell’attività dell’ICE. In particolare è fissata a 450 la dotazione organica dell’Agenzia con la conseguente entrata nei ruoli del Mise del rimanente personale dipendente.
Viene prevista nella Cabina di regia la presenza del Ministro con delega al turismo, del Ministro delle politiche agricole, del Presidente della Conferenza delle Regioni e del sistema cooperativo.
Viene inoltre avviata la riorganizzazione della rete ENIT all’estero. Il progressivo assorbimento delle 25 sedi all’estero dell’ENIT in quelle del Ministero degli Affari Esteri comporterà un risparmio pressoché integrale della spesa di funzionamento, stimabile in oltre 12,7 milioni di euro.
Come già previsto per la nuova Agenzia ICE, è previsto una significativa riorganizzazione dell’impiego del personale Enit a fronte di una mission e di attività che guardano in massima parte al contesto internazionale.
c. Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l’internazionalizzazione.
La norma riordina e semplifica le procedure relative al Fondo per l’internazionalizzazione istituito dalla Legge 394/81 e gestito da SIMEST, istituendo inoltre una riserva pari al 70% delle risorse per le PMI.
Sono istituiti inoltre i consorzi per l’internazionalizzazione, la cui mission sarà indirizzata alle nuove forme di internazionalizzazione, alla formazione, alla promozione del Made in Italy. Sono, inoltre, estesi i settori di appartenenza delle aziende consorziate a quelli dei servizi e del commercio e dell’agroalimentare.
La composizione dei nuovi consorzi viene aperta anche alla possibile partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni. Sono confermati i contributi del Ministero dello sviluppo economico per sostenere i progetti di internazionalizzazione.
Al fine di evitare la dispersione delle risorse in interventi di ridotta entità, i contributi per sostenere i progetti per l’internazionalizzazione di vari Enti, Organismi o Associazioni sono ora concentrati solo sui progetti realizzati dai nuovi Consorzi per l’internazionalizzazione, dalle Camere di Commercio italiane all’estero e dalle associazioni di categoria.
d. Potere sanzionatorio a tutela del Made in Italy.
Si affida al sistema delle Camere di commercio il potere sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni previste in materia di Made in Italy che impone ai soggetti titolari o licenziatari di marchi di accompagnare i prodotti o le merci o con indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera, o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto.
L’obiettivo è quello di rafforzare l’azione di contrasto a quelle condotte illecite di uso del marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, in coerenza con la normativa europea sull'origine.
e. Contratto di Rete.
Le nuove disposizioni consentono una ulteriore semplificazione delle modalità di iscrizione al Registro delle Imprese dei contratti di rete, che possono ora essere sottoscritti con firma digitale, a norma dell’articolo 24 del “Codice dell’Amministrazione digitale”.
Viene allargata alle PMI che sottoscrivono un contratto di rete la possibilità di beneficiare dei contributi assegnati ai consorzi per l’internazionalizzazione, indipendentemente dalla loro iscrizione al Consorzio stesso.
Infine, si mira a semplificare anche per le imprese agricole l’accesso allo strumento del contratto di rete.
f. Razionalizzazione disciplina delle strutture commissariali.
La norma prevede un termine certo per la ricognizione di tutte le pendenze relative ad opere con affidamento ad un commissario ad acta al fine di definire le stesse in termini conclusivi. Viene inoltre fissato l’importo massimo per il finanziamento della struttura a supporto del commissario (massimo 100mila euro annui) in funzione della natura degli adempimenti e in funzione delle attività svolte. L’articolo dispone la cessazione entro il 31 dicembre 2013 del commissario “ad acta” nominato nel 2003 -“sine die”- per provvedere alla chiusura di tutti gli interventi infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia a Calabria programmati sulla base della legge speciale emanata per il terremoto dell’Irpinia. Le attività non ancora concluse saranno trasferite alle strutture competenti in via ordinaria.
I compensi dei commissari straordinari saranno determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanarsi sulla base dei seguenti criteri: a) applicazione del regolamento relativo ai compensi dei curatori fallimentari, con una decurtazione del 20%; b) calcolo della quota di compenso a valere sull’attivo realizzato, al netto dei costi della procedura; c) preventiva determinazione dei parametri di calcolo sulla base di criteri di economicità, efficacia ed efficienza della procedura al fine di ridurre la discrezionalità amministrativa all’atto della liquidazione. Sono poi previste restrizioni in materia di attribuzione da parte dei commissari straordinari di incarichi di collaborazione e consulenza professionale o di delega a terzi di funzioni proprie (in tale ultimo caso, come nel fallimento, il compenso del delegato è a carico del compenso del commissario).
10) Ulteriori misure per le imprese
a. Misure per accelerare l’apertura dei servizi pubblici locali.
Si apportano delle modificazioni in materia di ambiti territoriali e criteri di organizzazione e svolgimento dei servizi pubblici locali.
Il provvedimento ha l’obiettivo di accelerare la riorganizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio. Le modifiche intendono chiarire che l’organizzazione in tali ambiti prevede sia la delimitazione geografica dell’ambito o bacino, sia l’attribuzione del ruolo di ente di governo dell’ambito che può essere effettuata istituendo un ente di governo o attribuendo le funzioni ad un ente già istituito.
b. Razionalizzazione dell’organizzazione dell’ICE - agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dell’ENIT - agenzia nazionale per il turismo all’estero.
Vengono introdotte ulteriori misure organizzative per l’avvio e il potenziamento dell’attività dell’ICE. In particolare è fissata a 450 la dotazione organica dell’Agenzia con la conseguente entrata nei ruoli del Mise del rimanente personale dipendente.
Viene prevista nella Cabina di regia la presenza del Ministro con delega al turismo, del Ministro delle politiche agricole, del Presidente della Conferenza delle Regioni e del sistema cooperativo.
Viene inoltre avviata la riorganizzazione della rete ENIT all’estero. Il progressivo assorbimento delle 25 sedi all’estero dell’ENIT in quelle del Ministero degli Affari Esteri comporterà un risparmio pressoché integrale della spesa di funzionamento, stimabile in oltre 12,7 milioni di euro.
Come già previsto per la nuova Agenzia ICE, è previsto una significativa riorganizzazione dell’impiego del personale Enit a fronte di una mission e di attività che guardano in massima parte al contesto internazionale.
c. Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l’internazionalizzazione.
La norma riordina e semplifica le procedure relative al Fondo per l’internazionalizzazione istituito dalla Legge 394/81 e gestito da SIMEST, istituendo inoltre una riserva pari al 70% delle risorse per le PMI.
Sono istituiti inoltre i consorzi per l’internazionalizzazione, la cui mission sarà indirizzata alle nuove forme di internazionalizzazione, alla formazione, alla promozione del Made in Italy. Sono, inoltre, estesi i settori di appartenenza delle aziende consorziate a quelli dei servizi e del commercio e dell’agroalimentare.
La composizione dei nuovi consorzi viene aperta anche alla possibile partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni. Sono confermati i contributi del Ministero dello sviluppo economico per sostenere i progetti di internazionalizzazione.
Al fine di evitare la dispersione delle risorse in interventi di ridotta entità, i contributi per sostenere i progetti per l’internazionalizzazione di vari Enti, Organismi o Associazioni sono ora concentrati solo sui progetti realizzati dai nuovi Consorzi per l’internazionalizzazione, dalle Camere di Commercio italiane all’estero e dalle associazioni di categoria.
d. Potere sanzionatorio a tutela del Made in Italy.
Si affida al sistema delle Camere di commercio il potere sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni previste in materia di Made in Italy che impone ai soggetti titolari o licenziatari di marchi di accompagnare i prodotti o le merci o con indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera, o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto.
L’obiettivo è quello di rafforzare l’azione di contrasto a quelle condotte illecite di uso del marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, in coerenza con la normativa europea sull'origine.
e. Contratto di Rete.
Le nuove disposizioni consentono una ulteriore semplificazione delle modalità di iscrizione al Registro delle Imprese dei contratti di rete, che possono ora essere sottoscritti con firma digitale, a norma dell’articolo 24 del “Codice dell’Amministrazione digitale”.
Viene allargata alle PMI che sottoscrivono un contratto di rete la possibilità di beneficiare dei contributi assegnati ai consorzi per l’internazionalizzazione, indipendentemente dalla loro iscrizione al Consorzio stesso.
Infine, si mira a semplificare anche per le imprese agricole l’accesso allo strumento del contratto di rete.
f. Razionalizzazione disciplina delle strutture commissariali.
La norma prevede un termine certo per la ricognizione di tutte le pendenze relative ad opere con affidamento ad un commissario ad acta al fine di definire le stesse in termini conclusivi. Viene inoltre fissato l’importo massimo per il finanziamento della struttura a supporto del commissario (massimo 100mila euro annui) in funzione della natura degli adempimenti e in funzione delle attività svolte. L’articolo dispone la cessazione entro il 31 dicembre 2013 del commissario “ad acta” nominato nel 2003 -“sine die”- per provvedere alla chiusura di tutti gli interventi infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia a Calabria programmati sulla base della legge speciale emanata per il terremoto dell’Irpinia. Le attività non ancora concluse saranno trasferite alle strutture competenti in via ordinaria.
I compensi dei commissari straordinari saranno determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanarsi sulla base dei seguenti criteri: a) applicazione del regolamento relativo ai compensi dei curatori fallimentari, con una decurtazione del 20%; b) calcolo della quota di compenso a valere sull’attivo realizzato, al netto dei costi della procedura; c) preventiva determinazione dei parametri di calcolo sulla base di criteri di economicità, efficacia ed efficienza della procedura al fine di ridurre la discrezionalità amministrativa all’atto della liquidazione. Sono poi previste restrizioni in materia di attribuzione da parte dei commissari straordinari di incarichi di collaborazione e consulenza professionale o di delega a terzi di funzioni proprie (in tale ultimo caso, come nel fallimento, il compenso del delegato è a carico del compenso del commissario).