DELIBERA 1. di autorizzare il consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357 cod., civ., all’acquisto, in una o più volte, di un numero massimo di azioni ordinarie di Triboo non superiore al 20% del capitale sociale, e pertanto, allo stato, pari a massime 5.679.942, in conformità al disposto dell’art. 2357, comma 3, del codice civile o all’eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente. Delle azioni proprie tale da non eccedere la quinta parte del capitale sociale della società al momento dell’operazione, tenuto conto delle azioni proprie già tenute dalla Società e di quelle eventualmente possedute dalle società controllate e, comunque, nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni: a) l’acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche entro 18 mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione; b) l’acquisto potrà essere effettuato secondo quanto consentito dall’art. 132 del d.lgs. del 24 febbraio 1998, n.58 e dall’articolo 144-bis del regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, quindi anche nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, e in ogni caso con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti; c) il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere inferiore nel minimo del 15 % e non superiore nel massimo del 15 % al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione. inoltre, gli acquisti di azioni proprie sul mercato saranno effettuati nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse;