ROME (Reuters) - Italy’s government is considering providing state guarantees for up to 15 billion euros ($16.26 billion) of bonds issued by the country’s banks, a draft decree obtained by Reuters showed on Sunday.
The document says the move is aimed at “preserving financial stability” in the euro zone’s third-largest economy, which is facing its worst recession since World War II as a result of the coronavirus outbreak and measures to halt it.
It would allow the economy ministry to offer support to Italian banks for a period of six months — which can be extended for a further six months if needed — although it will need a preliminary green light from the European Commission.
Dalla bozza di decreto:
Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione
1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del presente decreto legge, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane in conformità di quanto previsto dal presente Capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro .
2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.
3. La garanzia può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso previsto dall'articolo 4, comma 2, sulla notifica individuale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì rilasciare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, fermi restando i limiti di cui comma 1, la garanzia statale per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza - ELA), in conformità con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze può con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e al comma 4, fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.
5. Nel presente Capo I per Autorità competente si intende la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea secondo le modalità e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013.
Art. 173 Condizioni
1 La concessione della garanzia di cui all'articolo 1, comma 1, è effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dell'Autorità competente del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile. Se nei 6 mesi precedenti la data di entrata in vigore del decreto legge sono state svolte prove di stress a livello dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico o sono stati condotti dalla Banca Centrale Europea o dall'Autorità bancaria europea verifiche della qualità degli attivi o analoghi esercizi, la valutazione dell’Autorità competente riguarda altresì l’inesistenza di carenze di capitale evidenziate da dette prove, verifiche o esercizi; in tal caso, per carenza di capitale si intende l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, e degli eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti dall'Autorità competente.
2. La garanzia di cui all'articolo 1 può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1 ma avente comunque patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità, a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria.
3. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.