Val
Torniamo alla LIRA
“Ritiene il Giudicante che il vaccino, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata,
non potrebbe di principio essere considerato un obbligo
ma un semmai un onere e, allo stesso tempo, secondo le valutazioni dell’epoca,
un dovere morale ma non giuridico del singolo individuo.
Infine, la libertà di scelta del singolo è pur sempre difesa dall’articolo 32 della Costituzione
che, al secondo comma, prevede la tipicità dei trattamenti sanitari obbligatori”.
“Si può osservare che anche la stessa pubblica Autorità non avalla una presa di posizione chiara
sulla legittimità della normativa relativa all’obbligo vaccinale per gli over 50,
vista la primitiva previsione della sospensione dell’invio delle cartelle agli inadempienti,
prima fino al 1.07.23 ed ora, con la proroga della sospensione fino al 30.06.24,
sospensione che non avrebbe senso compiuto se fosse evidente
la indiscutibile legittimità dell’obbligo vaccinale in questione”.
non potrebbe di principio essere considerato un obbligo
ma un semmai un onere e, allo stesso tempo, secondo le valutazioni dell’epoca,
un dovere morale ma non giuridico del singolo individuo.
Infine, la libertà di scelta del singolo è pur sempre difesa dall’articolo 32 della Costituzione
che, al secondo comma, prevede la tipicità dei trattamenti sanitari obbligatori”.
“Si può osservare che anche la stessa pubblica Autorità non avalla una presa di posizione chiara
sulla legittimità della normativa relativa all’obbligo vaccinale per gli over 50,
vista la primitiva previsione della sospensione dell’invio delle cartelle agli inadempienti,
prima fino al 1.07.23 ed ora, con la proroga della sospensione fino al 30.06.24,
sospensione che non avrebbe senso compiuto se fosse evidente
la indiscutibile legittimità dell’obbligo vaccinale in questione”.