aggiornamento dalla seconda + grande catena di farmacie del mondo
Vedi l'allegato 660322
la terapia genica non blocca l'infezione...ANZI
se non blocca l'infezione non sussiste il presupposto sanitario per obbligare chicchessia(over 50, sanitari) ad inocularsi(presupposto sanitario)
se non sussiste, non è mai esistito, il presupposto sanitario per questo tipo di obbligo siamo in presenza, lo siamo dall'inizio, del più grande illecito amministrativo/penale dall'instaurazione della democrazia costituzionale
.
In pochi hanno capito la sottile infondatezza di un obbligo verso il siero
L’ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGGE 44/2021 HA IMPOSTO L’OBBLIGO DI
VACCINO A TUTTI I SANITARI (POI ESTESO AD ALTRE CATEGORIE DI
LAVORATORI) PER EVITARE CHE QUESTI POTESSERO CONTAGIARE ALTRE
PERSONE, ATTRAVERSO L’IMPOSIZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI UN
VACCINO ATTO ALLA PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE DEL VIRUS SARSCOV-
2 (VIRUS CHE DETERMINA LA MALATTIA COVID-19)
IN ITALIA I FARMACI A CARICO DEL SSN POSSONO ESSERE SOMMINISTRATI
SECONDO LE INDICAZIONI PER CUI SONO STATI REGISTRATI: QUINDI SECONDO
LE INDICAZIONI PRESENTI IN SCHEDA TECNICA.
BENE: L’OBBLIGO VACCINALE IN ITALIA, AL DI LA’ DELLA COSTITUZIONALITA’ O
MENO SU CUI SI FONDA, E’ PER LEGGE INOTTEMPERABILE
TUTTI I VACCINI COVID 19 SONO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE INDICATI PER LA
PREVENZIONE DELLA MALATTIA COVID 19, NESSUN VACCINO E’ INDICATO PER
LA PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE DEL VIRUS SARS COV-2
Proviamo a ripeterlo con un estratto dell'Assemblea degli Ordini dei Farmacisti di Torino 24 Maggio 2022