Attualmente la bestemmia è considerata un
illecito amministrativo, essendo stata depenalizzata con la
legge 25 giugno
1999, n. 205. La versione attuale (vigente) dell'articolo 724 ("Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti") è la seguente:
« Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità, è punito con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 309. [...] La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.
» L'oltraggio rivolto alla
Madonna o ai
santi è stato ritenuto non sanzionabile in quanto questi non sono divinità: con questa motivazione infatti il 6 novembre
1996 la procura di
Avezzano ha prosciolto un imputato al quale era stato contestato il fatto di aver bestemmiato in pubblico il nome di Dio e della Madonna
[5]: limitatamente alla bestemmia nei confronti di Dio il reato è stato considerato estinto per prescrizione (essendo avvenuto il 12 agosto
1993), mentre per la bestemmia nei confronti della Madonna l'imputato ha ottenuto l'assoluzione in quanto «il fatto non è previsto dalla legge come reato».
Ancora, il 29 luglio
2007, il procuratore capo di
Bologna ha presentato richiesta di archiviazione in ordine ad una denuncia per vilipendio a carico di un'associazione gay che aveva allestito, nella stessa città, uno spettacolo considerato offensivo verso la Madonna
[6]. Il 13 novembre la richiesta di archiviazione è stata accolta dal
GIP del tribunale di
Bologna, tuttavia dal mondo cattolico
[7][8] (ma anche da alcuni ambienti liberali
[9][10]) sono arrivate critiche sia all'attuale quadro legislativo, che viene considerato inadeguato, sia al procuratore stesso, che sarebbe stato troppo fiscale nell'applicare la legge
[11]. Sostanzialmente la contestata inadeguatezza starebbe nel fatto che il legislatore vorrebbe tutelare la sensibilità religiosa dei credenti, tuttavia le leggi vigenti non permettono di sanzionare la bestemmia rivolta alla Madonna, che è una figura fondamentale del culto cattolico e alla quale il sentimento religioso di molti fedeli è fortemente legato. Ai critici appare inoltre quantomeno strano che, come spiegato anche dal
GIP di
Bologna, l'articolo 404 del codice penale sanzioni l'oltraggio alla religione mediante vilipendio (anche solo verbale) di cose legate al culto, ma non delle figure (Madonna, santi, profeti ecc.) oggetto del culto stesso. In pratica è sanzionabile un'ingiuria rivolta ad una statua della
Madonna, ovvero rivolta ad un simulacro, e non si sanziona invece l'oltraggio alla Madonna in sé, che è il vero oggetto della venerazione dei fedeli.