Forum, blog, social e siti: sì al sequestro per diffamazione
Non si può oscurare il giornale online per diffamazione, ma il blog o il semplice sito internet sì: le Sezioni Unite della Cassazione equiparano alla stampa tradizionale non tutto il web ma solo chi fa giornalismo professionale.
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Un
blog, un
forum o un
sito internet può essere tranquillamente
oscurato (o meglio, per usare una terminologia giuridica, “soggetto a
sequestro preventivo”) se vi è il fondato sospetto che, attraverso di esso, sia stato commesso un reato come, ad esempio, la
diffamazione. Questo perché, a differenza delle testate giornalistiche vere e proprie, un comune sito non gode delle garanzie che la nostra legge e la Costituzione riconoscono alla stampa tradizionale. Il che equivale a dire che non si è giornalisti solo perché si è proprietari di un dominio web.
A mettere i paletti sui diritti e doveri dell’informazione online è un’importantissima sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione pubblicata venerdì scorso
[1]. Una pronuncia storica, che vara un orientamento innovativo nell’ambito dei rapporti tra utenti e web. La suprema Corte, infatti, per la prima volta, distingue il mare di internet in due diverse categorie: chi fa
informazione giornalistica vera e propria da tutti gli altri casi. Ebbene, solo nella prima ipotesi si applicano le norme a tutela della stampa che impediscono il
sequestro preventivo del giornale; negli altri casi, invece, fermo restando il principio della
libertà di espressione, la magistratura può decidere il
sequestro preventivo a garanzia di eventuali interessi di terzi.
Dunque, solo la
testata giornalistica online non può essere oscurata, il semplice
sito internet sì. Ma come distinguere l’una dall’altro? Non sarà facile e qui – c’è da scommetterlo – pioveranno numerose sentenze. Intanto, per il momento, la
Cassazione offre dei requisiti minimi per poter distinguere quando applicare il bavaglio alla pagina web e quando invece no. Per poter parlare, in particolare, di una
testata giornalistica online si deve trattare di un prodotto editoriale vero e proprio ossia:
– deve essere
registrato presso il Tribunale del luogo in cui ha sede la redazione;
– deve avere un
direttore responsabile (iscritto all’Albo dei giornalisti);
– con una propria
testata identificativa;
– deve essere diffuso
con regolarità in rete e non saltuariamente;
– deve avere la finalità di raccogliere, commentare e criticare notizie di attualità dirette al pubblico; iscritto all’Albo dei giornalisti;
– deve avere ha un
hosting provider (al posto del classico stampatore) e un
editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione.
Non sono tali, invece, i
blog, i
forum, i
social network e tutti gli altri siti che fanno informazione senza rispettare i predetti requisiti. Si tratta di forme di comunicazione che costituiscono certamente espressione del
diritto di libera manifestazione del pensiero, ma non possono godere delle garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa. Essi rientrano quindi nella vasta area di prodotti privi delle tutele e obblighi previsti dalla normativa sull’informazione.
I commenti degli utenti
Stesso discorso viene fatto per i commenti postati da terzi. Il titolare del sito o del forum resta responsabile e ha l’obbligo di cancellazione di eventuali contenuti postati dagli utenti che siano lesivi dei diritti di terzi se vuole evitare l’oscuramento della pagina. Anche ai commenti, infatti, non si applicano le garanzie previste dalle leggi speciali per la
stampa, anche se resta sempre garantita la
libertà di espressione: libertà che, comunque, cessa laddove iniziano le libertà altrui.