ANNA' A MYKONOS COR COPRIFUOCO E' COME PORTASSE LE PASTICCHE A 'N CONCERTO DE CRISTINA D'AVENA

Ahahahahahahahahah


Il Jerusalem Post ci fornisce dei dati sui ricoveri per Covid in Israele che dovrebbero far ragionale.

Circa 143 israeliani sono stati ricoverati in ospedale con COVID-19 a partire da mercoledì alle 12:00,
e, secondo il Ministero della Salute:

il 58% di loro era vaccinato,

il 39% non lo era

e il 3% era parzialmente vaccinato, cioè aveva ricevuto solo una dose di vaccino
.


Solo un paziente era un bambino. Cinque erano donne incinte o donne che hanno partorito di recente.


Dei 64 pazienti gravi del Paese, di cui 17 in condizioni critiche, 12 erano sottoposti a ventilazione invasiva.

Tuttavia, mentre la percentuale di casi vaccinati era alta, la percentuale di coloro che richiedevano un trattamento invasivo era bassa:
solo tre persone completamente vaccinate erano state ventilate in modo invasivo.
Però, d’altro canto, 15 delle 20 persone morte questo mese per Covid-19 erano vaccinate.


 
Roma, 23 lug – Una volta nominato presidente del Consiglio (eletto sarebbe stato troppo),
Mario Draghi è stato accolto da un giubilo pressoché unanime: partiti, stampa, cancellerie estere, tutti insieme appassionatamente con «Supermario».

E poco importava che un ex presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, ne avesse detto peste e corna:
per quel famigerato incontro sul panfilo Britannia, Cossiga era arrivato persino a definirlo «liquidatore» e «vile affarista».

Ora però, con la porcata del green pass, questo ecumenismo patetico e fasullo intorno a Draghi sta cominciando a sgretolarsi.

E finalmente molti italiani sono scesi in piazza per protestare contro il presunto «salvatore della patria».


Parliamoci chiaro.

Chi, in buona fede, ha dato credito a Draghi è stato tutt’al più un ingenuo.

Non era facile, infatti, resistere al fascino dell’«uomo della provvidenza»,
portato alle stelle anche da certa stampa di destra (e qui non facciamo nomi per carità di patria).

Ma la parabola di Draghi era già scritta, e non serviva certo il green pass per capire quali interessi tutela il «liquidatore».

Che, è appena il caso di dirlo, non sono gli interessi del popolo italiano.


Draghi è stato voluto da Mattarella (sempre lui) per gestire i miliardi del Recovery Plan.

E tutti contenti perché, finalmente, era un banchiere – cioè un «tecnico» e un «esperto» – a fare i conti della serva.

Fiducia mal riposta: il piano di Draghi è tutto incentrato su digitalizzazione, transizione verde e «inclusione».


In pratica, stante l’attuale crisi economica, si tratta di miliardi buttati nel cesso.


All’ultimo posto della lista della spesa c’è, guarda caso, la sanità.



Capito?


Il governo del «liquidatore» prolunga a dismisura lo stato d’emergenza
(anche se in terapia intensiva ci sono 150 ricoverati in tutta Italia), ma poi alla sanità non lascia che le noccioline.

Che altro aspettarsi, del resto, da un banchiere?


Insomma, agli ingenui molto dev’essere perdonato.

Ma non ci volevano tre lauree, o il green pass, per capire chi è veramente Mario Draghi.
 
Se nel dolore si conosce l’amico, nella pandemia si riconoscono gli amici della libertà.

Per essere chiari, non gli amici delle libertà ma gli amici coscienti della libertà dei liberali,
come la chiamo da sempre a scanso di equivoci.

In questi giorni sento il cuore nello zucchero.

La crema dell’Italia, anche quella inacidita da decenni, discute di libertà.


Avete capito bene: li-ber-tà!

Una parola che a mezza Italia faceva schifo, e all’altra metà serviva per polemizzare.
Non più. La libertà è ritornata. È alla moda. È sulla bocca di tutti.
Lo dimostrano gl’influenti che impartiscono lezioni agl’influenzabili e il virus che la sbandiera nelle provette.



Un celebrato costituzionalista ha dichiarato che il certificato di vaccinazione è incostituzionale.


Per quanto la libertà consista nell’assenza di restrizioni e costrizioni, quindi anche nel potere di fare, non esiste libertà senza responsabilità.
 
Dio creò l’Unione europea a diletto e utilità della Germania.

É ciò che è scritto a caratteri cubitali nella bibbia della politica continentale del Governo tedesco.
È l’articolo di fede che la signora Angela Merkel ha ostinatamente praticato nella lunga stagione trascorsa alla guida del Paese.


D’altro canto, se qualcosa in questi anni i tedeschi hanno insegnato agli europei
è stato il valore autentico del concetto di interesse nazionale.


Che dire?

Bravi loro, stupidi noi che quegli stessi anni li abbiamo sprecati a cercare le farfalle del mito federalista europeo sotto l’Arco di Tito.


“Noi”: perché in politica, diversamente dalla sfera penale, le responsabilità sono collettive.
Aver subìto, senza contestare granché, dieci anni quasi ininterrotti di potere della sinistra ci ha condotto a essere,
come Paese, non il motore d’Europa ma la rotella di un ingranaggio continentale,
funzionale allo sviluppo della potenza geopolitica e della ricchezza di qualcun altro: la Germania, principalmente.

Si vuole insinuare, con frusta espressione qualunquista, che si stesse meglio quando si stava peggio?
Non lo insinuiamo: lo asseriamo, dati alla mano.



È notizia di ieri l’altro che Berlino ha raggiunto l’accordo con la nuova Amministrazione statunitense
(Donald Trump si era ferocemente opposto) per il via libera al completamento del Nord Stream 2,
il raddoppio del gasdotto che porta la fornitura energetica direttamente dalla Russia alla Germania attraverso 764 miglia sotto il Mar Baltico.

Ma non eravamo impegnati da membri dell’Unione europea in una guerra di sanzioni e contro-sanzioni con il tiranno del Cremlino?

Lo eravamo e lo siamo, con l’eccezione del “legibus solutus” tedesco.



L’intesa bilaterale concordata tra Berlino e Washington fa formalmente perno,
attraverso l’inasprimento del meccanismo delle sanzioni, sull’impegno a contrastare le mire espansionistiche russe sui Paesi dell’Est Europa.

Nella realtà, invece, la Germania prende il gas russo abbattendo fortemente il costo della bolletta energetica
e facendo aggio sulla quota di energia che rivenderà ad altri Stati, poi però ove mai Vladimir Putin si comportasse male
sarebbe cura di Berlino assicurare l’impegno dell’Unione europea – in primis dell’Italia – a stringere la corda al collo del gigante russo.

Ma non si diceva che comprare il gas dalla Russia sarebbe stato un sostegno alla politica aggressiva di Mosca?


Non è stata questa la motivazione con la quale l’Unione europea, su input di Berlino,

ha obbligato l’Italia a uscire dall’accordo di costruzione del gasdotto “South Stream” che,

nelle intenzioni di Mosca, avrebbe dovuto fornire all’Europa del Sud, mediante una pipeline e un terminale nel nostro Paese,

lo stesso gas che oggi prendono i tedeschi a condizioni di favore?



Con l’applicazione delle misure restrittive ai danni della Federazione Russa, ai suoi cittadini e alle sue imprese :

viene limitato l’accesso ai mercati dei capitali primari e secondari dell’Ue;

viene imposto il divieto del commercio di armi;

è stabilito il divieto di esportazione dei beni che abbiano come utilizzatori finali militari russi;

è limitato l’accesso a servizi e tecnologie sensibili che possano essere utilizzati per la produzione e la prospezione del petrolio.


È comprensibile che i russi, per reazione, non comprino più i nostri prodotti
e che l’export italiano ne soffra più degli altri se, ad esempio,
le nostre Leonardo e Fincantieri non possono vendere a Mosca neanche un cacciavite.


Il nodo è il destino dell’Ucraina
che, tuttavia, l’accordo Biden-Merkel risolve assegnando a Berlino il compito – e il potere –
di difenderne gli interessi presso la corte di zar Putin.

Stati Uniti e Germania si fanno garanti della prosecuzione dei pagamenti, stimati in circa 3 miliardi di dollari,
dovuti da Mosca a Kiev per i diritti di transito del gas russo sul suolo ucraino.

Berlino, per conto di Kiev, negozierà con Mosca il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2024, di ulteriori dieci anni.

A essere pignoli dovremmo rivedere le carte geografiche indicando Berlino, non Kiev, la capitale dell’Ucraina. Ma tant’è.


Un sogno che si avvera per i tedeschi.

Era dai tempi del Lebensraum, lo spazio vitale, che l’Ucraina veleggiava in cima ai pensieri degli inquilini della Cancelleria a Berlino.

Ma oggi è vero fino a un certo punto perché, a fronte della richiesta americana di introdurre nell’accordo un “kill switch”,
un “interruttore d’emergenza” di blocco del gasdotto nel caso che Mosca compia azioni dannose per i Paesi limitrofi o contro Stati membri dell’Ue,
i tedeschi hanno risposto con un secco: “No, grazie”.

Il che vuol dire che qualsiasi cosa faccia Putin ad altri Stati europei i Nord Stream 1 e 2 non si fermeranno,
continueranno a pompare materia prima energetica per la gioia dell’apparato industriale tedesco.

Al più, sarà l’Italia, e qualche altro scalcinato socio dell’Ue, a pagare il prezzo di nuove sanzioni al gigante russo.


Se non fosse una situazione drammatica sarebbe da sbellicarsi dal ridere per l’aspetto grottesco della vicenda.


Ma il vantaggio competitivo sull’approvvigionamento energetico non è l’unico benefit che la potenza tedesca si è accaparrato.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è impegnata a presentare l’ultimo gioiello della sua creazione:
il piano contro le emissioni inquinanti denominato “Fit for 55”.

Il punto di forza del piano riguarda l’eliminazione delle automobili a benzina e diesel a partire dal 2035.

Se dovesse essere realizzato sarebbe un colpo mortale per l’industria dell’auto nel nostro Paese, con terrificanti ricadute in termini di crisi occupazionale.



Qualcuno in Europa – non Roma – ha fatto notare che l’ambizioso progetto se, da un lato,
demolisce i sistemi industriali di mezzo continente, Francia compresa, dall’altro – sarà casuale –
favorisce gli interessi del comparto automotive tedesco che è più avanti nell’implementazione dei motori a propulsione elettrica.

C’è anche la questione dell’acciaio che è in ballo con il colossale imbroglio della transizione ecologica.

La vicenda dell’acciaieria di Taranto, il principale polo siderurgico europeo, si è parzialmente risolta con la partecipazione di Invitalia,
controllata del ministero dell’Economia, al capitale azionario della nuova società proprietaria del sito “Acciaierie d’Italia”.

L’ingresso dello Stato nella produzione dell’acciaio è stato un passo obbligato per mettere in sicurezza il manifatturiero italiano.


La spinta che viene da Bruxelles è alla decarbonizzazione del sito tarantino

a beneficio della produzione del cosiddetto “acciaio verde”, ecologicamente sostenibile.

Intento lodevolissimo se non fosse per un particolare non secondario.

L’acciaio verde fa schizzare i costi di produzione con la conseguenza di spingerlo fuori mercato.

Senza normative europee stringenti sull’uso di acciai ecosostenibili chi comprerebbe il “verde” italiano?



A fare concorrenza intraeuropea all’Italia è la siderurgia tedesca con una produzione, nel 2020,
di 35,7 milioni di tonnellate di cui il 70 per cento da altoforno e il 30 per cento da forno elettrico (fonte: sito on-line Industria Italiana).

Nella bilancia commerciale dell’import-export tra Italia e Germania, nel comparto siderurgico, attualmente i numeri ci danno ragione:
Sul totale dell’export di acciaio verso Berlino, l’Italia ha un valore dell’11,5 per cento e se si guarda alla filiera siderurgica “allargata”,
ai settori industriali che impiegano sulle linee questi prodotti, il valore di quanto acciaio l’Italia vende in Germania supera il 35 per cento
” (Fonte: Siderweb).


Cosa accadrebbe se l’acciaio italiano non fosse più competitivo?

Chi coprirebbe gli spazi di mercato lasciati vuoti se non il tradizionale “acciaio grigio” tedesco?



Potremmo continuare a lungo nella citazione di dossier che vedono soccombente la nostra economia e vincente quella germanica
per effetto dei rapporti di forza squilibrati all’interno dell’Unione tra i due Paesi.

Ciò che conta evidenziare non è quanto sia forte la volontà di potenza tedesca.


Il problema siamo noi.

O meglio: lo è quel senso servile, ottuso, autolesionista, tutto di sinistra, di concepire l’appartenenza al progetto europeo.

Quando, come Paese, finalmente capiremo che il solo modo per stare con dignità in un’Europa unita

è quello di difendere a denti stretti gli interessi nazionali evitando di svendere sovranità con la tecnica dello “spezzatino”,

non sarà mai troppo tardi. O forse sì?
 
Dal 6 agosto il signor Giovanni e la sua gentile sposa Maria
in vacanza con i due figlioli di 12 e 14 anni per andare in pizzeria dovranno esibire il loro green pass.

Quindi avere fatto il vaccino, cosa che forse è stata possibile ai due genitori,
e almeno un tampone rapido per i due figli, spendendo non si sa quanto
perché il decreto legge appena approvato dal consiglio dei ministri stabilisce (articolo 5)
«prezzi contenuti» al momento non stabiliti.

Quella pizza in ogni caso sarà per loro caruccia,
perché il costo anche «contenuto» dei tamponi andrà sommato a quello del menù della cena.


A preparare la tavola del signor Giovanni saranno i camerieri del locale di Paolo, il ristoratore.

E la pizza verrà impastata e infornata dalle mani sapienti di Adel, pizzaiolo egiziano.


Piccolo particolare: se Giovanni, Maria e figli sono obbligati a presentare il loro green pass come stabilito ora da Mario Draghi

né il proprietario della pizzeria, Paolo, né i suoi camerieri, né il cuoco Adel che impasta con le sue mani la loro pizza

hanno il green pass e nessuno li obbliga ad averlo.



Come non deve dimostrare né di essere vaccinato né di avere fatto un tampone

il barista che porta ai clienti seduti in sala panini e pizzette o bevande da lui preparate.


E non devono averli

gli istruttori della palestra,

i maestri di nuoto in piscina,

i dipendenti di un centro benessere,

gli organizzatori di sagre,

fiere,

congressi,

centro sociali

e ricreativi,

i dipendenti.


Insomma, tutti i lavoratori dei luoghi in cui i clienti sono obbligati a dimostrare con la carta verde

di avere fatto il vaccino o almeno un tampone nelle ore precedenti, non hanno lo stesso identico obbligo.
 
Decreto-Legge 23 luglio 2021 n. 105 / Decreto Green Pass in GU


ID 14104 | 22.07.2021


Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche.


(GU n.175 del 23.07.2021)
______


ART.1 (Dichiarazione stato di emergenza nazionale)


1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19,
lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021,
è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.


ART. 2 (Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)


1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
le parole “fino al 31 luglio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021.”.
All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
le parole “31 luglio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

2. All’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16 le parole “e sue eventuali modificazioni” sono sostituite dalle seguenti
“da modificarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”;

b) il comma 16-quinquies è abrogato;

c) il comma 16-septies è sostituito dal seguente:
“16-septies. Sono denominate:

a) 'Zona bianca': le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento
comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;

b) 'Zona gialla': le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a);
2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a):

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;

c) 'Zona arancione': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d);
d) 'Zona rossa': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.”.


ART. 3 (Impiego certificazioni verdi COVID-19)


1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:

“ART. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19)
1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19,
di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7;

f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso
e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter;

i) concorsi pubblici.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa,
laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale
e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute,
per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell’economia e delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali,
sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni,
per consentirne la verifica digitale assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti.

Nelle more dell’adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività
avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.
Le verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.
Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire, eventuali, ulteriori misure necessarie in fase di attuazione della presente disposizione.”.

2. All’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il comma 10-bis è sostituito dal seguente:
“10-bis. Le certificazioni verdi COVID19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2- quater, 5, 8- bis, comma 2, e 9-bis del presente decreto,
nonché all’articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.”.

ART.4 (Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, i commi 3 e 4 sono abrogati;

b) all’articolo 2 -bis , comma 1, primo periodo, dopo le parole «e dei reparti di pronto soccorso» sono inserite le seguenti: «nonché dei reparti delle strutture ospedaliere»;

c) all’articolo 5:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche,
locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati
e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro,
sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale,
e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto
e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata
e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo,
nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico
sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali,
discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati.

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque,
il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport,
sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»;

2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «In zona» sono inserite le seguenti: «bianca e» e il secondo periodo è soppresso;

3) i commi 2 -bis e 4 sono abrogati;

d) all’articolo 5 -bis , comma 1, dopo le parole “In zona” sono inserite le seguenti: «bianca e»;

e) all’articolo 9:

1) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

«La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all’avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino
dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.»;

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.»;

3) al comma 10, terzo periodo, le parole «Nelle more dell’adozione del predetto decreto» sono soppresse;

f) all’articolo 13:

1) al comma 1, le parole «e 8 -ter » sono sostituite dalle seguenti:

«, 8 -ter e 9 -bis », ed è aggiunto in fine il seguente periodo:
«Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 9 -bis , commesse in giornate diverse,
si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.»;

2) al comma 2 le parole «di cui all’articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «in formato digitale o analogico».


ART. 5 (Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19
definisce, d’intesa con il Ministro della salute, un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie
al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2,
di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d) , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti.
Il protocollo tiene conto in particolare dell’esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei testi antigenici rapidi di cui al comma 1,
è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2021,
a valere sulle risorse di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate.

Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria.
Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3.

3. All’articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «2021 e 2022» sono sostituite dalle parole «2021, 2022 e 2023»;

b) al secondo periodo, le parole: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l’anno 2021 e a 55 milioni di euro per l’anno 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e a 45 milioni di euro per l’anno 2023».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


ART. 6 (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021,
e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
 
ART.7 (Misure urgenti in materia di processo civile e penale)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonché le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo,
9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi da 1 a 4 e comma 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137,
come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo,
e all’articolo 23-bis, commi da 1 a 4 e comma 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione
è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021.


Art. 8. Modifiche all’articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020

1. All’articolo 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

«In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio, fino al 31 dicembre 2021,
delibera in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.

In relazione alle esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle sezioni riunite in sede di controllo,
fino al 31 dicembre 2021, è composto dai presidenti di coordinamento e da quindici magistrati, individuati, in relazione alle materie,
con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, e delibera con almeno dodici magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.».


Art. 9. Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità

1. All’articolo 26, comma 2 -bis , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 ottobre 2021».

2. Per il periodo dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all’articolo 26, comma 2 -bis ,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal presente articolo.

3. All’articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, le parole «157 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:
«173,95 milioni di euro» 4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 16,950 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede:

a) per 8,475 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) per 8,475 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.


Art. 10. Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 marzo 2022 non è richiesto il corso previsto dall’articolo 5, comma 5, primo periodo,
del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria.
Nel periodo di cui al presente articolo si applica il regime di cui al secondo periodo dell’articolo 5, comma 5, del citato decreto-legge n. 107 del 2011.


Art. 11. Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

1. Una quota, pari a 20 milioni di euro del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2018, n. 93, è destinata in via prioritaria alle attività che alla data di entrata in vigore del presente decreto
risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Per l’attuazione della presente disposizione si applicano, in quanto compatibili,
le misure attuative previste dal predetto articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021.


Art. 12. Disposizioni transitorie e finali

1. Resta fermo, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020, dal decreto-legge n. 33 del 2020
e dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021,
si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 621, è inserito il seguente:

«621 -bis . La competente struttura per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il servizio di assistenza tecnica,
mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l’acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Per il servizio di assistenza tecnica per l’acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di 1 milione di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1 milione di euro per l’anno 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


Art. 13. Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 14. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


ALLEGATO 1 (art. 6)


...
segue in allegato
 
Ahahahahahah


Se qualche volta una Tesla brucia così, per sfortuna, senza che Elon Musk lo riconosca,
la General Motors sta richiamando ancora una volta alcune serie della propria Bolt EV elettrica
e per la seconda volta quest’anno, perché c’è il rischio d’incendio spontaneo.



Venerdì la società ha annunciato che due Bolt hanno preso fuoco di recente senza impatto
e che almeno uno dei incendi era legato a un difetto della batteria.

Il bello è che l’incendio è successo nonostante l’auto avesse ricevuto già un precedente intervento preventivo.


Il richiamo include tutti i veicoli elettrici Bolt dal 2017 al 2019, che comprendono 68.000 veicoli.
50.925 di questi veicoli si trovavano negli Stati Uniti e hanno batterie prodotte nello stabilimento di Ochang, in Corea del Sud gestito dalla LG Chem, osserva il rapporto.


Un portavoce di GM ha dichiarato:

“Come parte dell’impegno di GM per la sicurezza, gli esperti di GM e LG hanno identificato la presenza simultanea
di due rari difetti di fabbricazione nella stessa cella della batteria come la causa principale degli incendi della batteria in alcuni veicoli elettrici Chevrolet Bolt.
Come parte di questo richiamo, GM sostituirà i moduli batteria difettosi nella popolazione richiamata.
Informeremo i clienti quando le parti di ricambio saranno pronte”.


GM raccomanda agli attuali proprietari di:

I clienti, in attesa di veder cambiate le proprie batterie, non devono caricarle oltre il 90% e neppure le devono lasciare completamente scarica.
Praticamente si sono giocati, per ora , il 10% dell’autonomia, un problema non da poco.


Già nel novembre 2020 vi era stato un richiamo che aveva coinvolto decine di migliaia di veicoli,
dopo che cinque auto si erano incendiate in modo spontaneo, ferendo alcune persone.


A novembre è stato emesso un avviso per 50.932 veicoli negli Stati Uniti risalenti al periodo 2017-2019.
General Motors ha affermato che la batteria potrebbe “prendere fuoco se caricata a piena o quasi piena capacità”.


Come soluzione temporanea, la società ha affermato che avrebbe riprogrammato
il “modulo di controllo della propulsione ibrido 2” della sua batteria per consentire solo la ricarica al 90%

La soluzione pare non funzioni e , comunque, taglia l’autonomia delle auto.


La soluzione parziale è cambiare le batterie con altre uguali, ma non fallate, oppure attendere le batterie al litio a stato solido.
 
Ops......


Recenti dati del Ministero della Salute israeliano suggeriscono che il vaccino Covid-19 di Pfizer
sia molto meno efficace nel prevenire l’infezione e i sintomi con la variante Delta rispetto ai precedenti ceppi di coronavirus.


Si tratta di una scoperta che è in conflitto con altre ricerche che indicano alti livelli di protezione contro la variante contagiosa
come i paesi di tutto il mondo lottano per contenere le nuove ondate d’infezione.


Secondo il ministero della salute israeliano, un ciclo completo del vaccino Pfizer-BioNTech
è efficace solo per il 39% nel prevenire le infezioni e per il 41% nel prevenire le infezioni sintomatiche causate dalla variante Delta Covid-19,
in calo rispetto alle prime stime del 64% di due settimane fa.



israele-pfizer.png




Le cifre, basate sui dati di un numero imprecisato di persone tra il 20 giugno e il 17 luglio,
sono significativamente inferiori alle precedenti stime sull’efficacia del vaccino contro altre varianti,
che gli studi clinici iniziali avevano rilevato essere del 95%.


I risultati israeliani sono anche in conflitto con molti altri studi che valutano le prestazioni del vaccino contro la variante Delta,
che hanno indicato solo gradi di protezione contro infezioni e malattie lievi solo leggermente diminuiti (tra l’80% e il 90%),
inclusa la ricerca peer review di Public Health England pubblicata mercoledì. .


Il vaccino fornisce ancora livelli molto elevati di protezione contro il ricovero (92%)
e le malattie gravi (91%) causate dalla variante Delta, ha affermato il ministero.


I dati sono molto importanti e interessanti:
parlare di copertura vaccinale totale sembra, per lo meno, azzardato, anche per Pfizer, da queste ricerche.

La divergenza rispetto ai dati di altri paesi potrebbe essere dovuta anche alle modalità molto accelerate di vaccinazione
seguite da Gerusalemme e dal fatto che questo paese ha usato in massima parte solo il Pfizer.

Il dato interessante è la copertura per i casi gravi, confermata,
ma rimane il fatto che la copertura generale verso le infezioni si rivela molto più bassa,
secondo questi dati, di quanto ci sarebbe da aspettarsi.
 

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