Aste Giudiziarie Immobiliari - Fase Prima Dell'aggiudicazione (5 lettori)

porchetto

la casa non fallisce
vedo che serve anche qui un intervento autorevole e lo faccio per rispetto dei forumisti e per la voglia di aiutare gli altri gratuitamente, anche se sono amareggiato per tanti problemi.

le case all'asta provengono da due procedure di natura diversa:
1.i fallimenti

2. le esecuzioni

1. i fallimenti riguardano le aziende che falliscono (scusate il gioco di parole) - muoiono

2. le esecuzioni riguardano debitori persone fisiche che risultano insolventi

1. solo nel primo caso c'è un curatore che principalmente ha come mission consentire per quanto possibile la continuazione dell'attività dell'azienda e quindi la conservazione del valore della stessa.
nella cessione del patrimonio immobiliare con aste il curatore ovviamente cura al meglio la situazione per aumentare al massimo i ricavi, la pubblicità viene fatta dal curatore che anticipa i soldi e poi li recupera in prededuzione, per questo ci sono curatori "avvantaggiati" che beccano i fallimenti con la polpa, ma questo è un altro discorso

2. nel caso delle esecuzioni esiste la figura dell'avvocato procedente, che è l'avvocato incaricato dal creditore primo della lista nel recupero del credito e quindi ha interesse che il suo cliente recuperi il credito.

questo a volte non succede ho avuto in passato un caso di un debitore esecutato che però periodicamente pagava il primo creditore e faceva rinviare così le aste ( il creditore procedente incassava gli interessi e rinviava che interesse aveva a procedere? era una banca meglio di così), in questo caso si deve fare un'altra cosa ma non vorrete che vi riveli tutto ora?
 

ricpast

Sono un tipo serio
vedo che serve anche qui un intervento autorevole e lo faccio per rispetto dei forumisti e per la voglia di aiutare gli altri gratuitamente, anche se sono amareggiato per tanti problemi.

le case all'asta provengono da due procedure di natura diversa:
1.i fallimenti

2. le esecuzioni

1. i fallimenti riguardano le aziende che falliscono (scusate il gioco di parole) - muoiono

2. le esecuzioni riguardano debitori persone fisiche che risultano insolventi

1. solo nel primo caso c'è un curatore che principalmente ha come mission consentire per quanto possibile la continuazione dell'attività dell'azienda e quindi la conservazione del valore della stessa.
nella cessione del patrimonio immobiliare con aste il curatore ovviamente cura al meglio la situazione per aumentare al massimo i ricavi, la pubblicità viene fatta dal curatore che anticipa i soldi e poi li recupera in prededuzione, per questo ci sono curatori "avvantaggiati" che beccano i fallimenti con la polpa, ma questo è un altro discorso

2. nel caso delle esecuzioni esiste la figura dell'avvocato procedente, che è l'avvocato incaricato dal creditore primo della lista nel recupero del credito e quindi ha interesse che il suo cliente recuperi il credito.

questo a volte non succede ho avuto in passato un caso di un debitore esecutato che però periodicamente pagava il primo creditore e faceva rinviare così le aste ( il creditore procedente incassava gli interessi e rinviava che interesse aveva a procedere? era una banca meglio di così), in questo caso si deve fare un'altra cosa ma non vorrete che vi riveli tutto ora?


Si tutto bene.

Anche qui comunque contano molto gli usi in essere presso ciascun tribunale.

In quello di padova, ad esempio, in ogni Esecuzione il giudice nomina un Custode (un professionista che solitamente è diverso dal professionista delegato).
Vedo invece che in altri tribunali ciò non viene fatto e quindi l'obbligo di custodia del bene ricade in modo automatico sul possessore dell'immobile (spesso l'esecutato stesso che lo occupa legittimamente in assenza di ordinanze di sgombero).

In tali casi direi che è meglio contattare comunque il professionista nominato dal giudice e sentire con lui quale può essere la strada migliore per poter visitare l'immobile....
 

ricpast

Sono un tipo serio
Sono venuto a conoscenza di un'asta di Equitalia.

A mia richiesta di informazioni mi scrivono quanto segue:

Buongiorno,
Le comunico, in merito all’esecuzione in oggetto, che è possibile reperire le visure catastali e la planimetria c/o i ns. uffici in Via XXXXXXX ai seguenti orari:
YYYYYYYYYYY

Le ns. vendite immobiliari, per la maggior parte, sono prive di perizia e il valore viene determinato ai sensi dell'art. 79, comma 1e 2, del DPR 602/73, come modificato dall’art. 83, c. 24, del D.L. 25/06/2008 n° 112; inoltre non è possibile visionare internamente l’immobile oggetto dell’esecuzione.
Per ulteriori informazioni può contattarci telefonicamente ai numeri XXXXXXX o scaricare direttamente dal sito asteriscossioni sia le condizioni di vendita che la domanda di partecipazione all’asta da presentare in marca da bollo da € 14,62=.
Cordiali saluti.

Equitalia Polis SpA
 

ricpast

Sono un tipo serio
art. 79, comma 1e 2, del DPR 602/73

Art. 79 - (Prezzo base e cauzione)
1. Il prezzo base dell’incanto è pari all’importo stabilito a norma dell’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. Se non è possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, il concessionario richiede l’attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell’ufficio del territorio.
3. La cauzione prevista dall’articolo 580 del codice di procedura civile è prestata al concessionario ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base.


art. 52, comma 4, del DPR 131/86

Art. 52 - Rettifica del valore degli immobili e delle aziende
[4] Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili,
iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non
inferiore, per i terreni, a 75 volte il reddito dominicale risultante in catasto e,
per i fabbricati, a 100 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i
coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, né i valori o corrispettivi della
nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati
in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli artt.
47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei
coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici
formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o
emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei
decreti previsti dagli artt. 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597, nonché per le scritture private non autenticate
presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente
comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici
prevedono la destinazione edificatoria [3] .
 
Ciao a tutti anche io sono nuova nel forum.
Vorrei comprare una casa all'asta a gennaio,sulla quale gravano 2 pignoramenti e 4 ipoteche giudiziarie.
Vorrei sapere se su quelle giudiziarie viene dopo ordinata dal giudice la cancellazione TOTALE o PARZIALE,da chi dipende ,potrei decidere io?
x adesso grazie.
 
Ultima modifica:

Giorgiob75

sul FOL sono Soros75
Ciao a tutti ance io sono nuova nel forum.
Vorrei comprare una casa all'asta a gennaio,sulla quale gravano 2 pignoramenti e 4 ipoteche giudiziarie.
Vorrei sapere se su quelle giudiziarie viene dopo ordinata dal giudice la cancellazione TOTALE o PARZIALE,da chi dipende ,potrei decidere io?
x adesso grazie.
Le ipoteche, di norma, vengono cancellate salvo diversa ed espressa indicazione da parte dell'aggiudicatario.
Se ti aggiudicherai l'asta dovrai chiedere per iscritto al Giudice o al delegato che non vuoi che le ipoteche e/o i pignoramenti siano cancellati.

Non escluderei che tale richiesta, in forma scritta, possa essere messa anche all'interno della busta che presenterai per partecipare all'asta (per capirci quella con i due assegni e le tue generalitá), scrivendo una cosa del tipo: "In caso di aggiudicazione dell'asta, richiedo che...etc..."

Le spese di cancellazione, di norma, sono a carico della procedura ma alcuni Tribunali le pongono a carico dell'aggiudicatario.

Io ho vinto un'asta e mi sono pagato le spese di cancellazione (circa 3500 Euro).
Il Tribunale era quello di Genova ma so che lo stesso tribunale, per altre aste giudiziarie ha addebitato le spese alla procedura.
 

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